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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2023
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. PERANTONI MARIO sostituito dall'Avv. Crobu
APPELLANTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
Avv. MERLINI sostituto dall'Avv. Becciu Parte_4
APPELLATI
e
Controparte_3
Avv. SECHI LUCA presente APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
pagina 1 di 6 Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. PERANTONI MARIO come da procura in atti
APPELLANTI contro
e rappresentati e difesi dall'avv. MERLINI ANGELO Controparte_1 Controparte_2 AN come da procura in atti
APPELLATI
e
rappresentata e difesa dall'Avv. SECHI LUCA come da procura in atti Controparte_3
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 362/2022 del 16.10.2022, il Tribunale di TE SA dichiarava estinto per intempestività della riassunzione il processo con il quale citava in giudizio Parte_5 [...]
e , chiedendo l'annullamento di un contratto di compravendita stipulato dal padre CP_1 CP_2
per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1934 c.c. Persona_1
In tale giudizio si costituiva altresì che aderiva alla domanda attorea. Controparte_3 pagina 2 di 6 ***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 [...]
, eredi di , deducendo: Parte_3 Parte_5
1) la violazione del giudicato interno, in quanto l'ordinanza dell'8.6.2020 aveva già dichiarato la riassunzione tempestiva;
2) l'errata interpretazione dell'ordinanza di sospensione del 1.2.2012, in quanto il Tribunale disattendeva che i procedimenti pregiudiziali erano due;
3) l'irritualità dell'eccezione di estinzione, proposta in modo subordinato e quindi non rilevabile d'ufficio;
4) la mancata trattazione del merito.
Pertanto, hanno chiesto:
- la dichiarazione di proprietà dei beni in favore di e e l'annullamento del Parte_5 CP_3 contratto di compravendita;
- la condanna alla restituzione dei beni e la cancellazione della trascrizione dell'atto impugnato, con vittoria di spese e risarcimento per lite temeraria.
Si sono costituiti e che hanno chiesto il rigetto dell'appello principale, la Controparte_1 CP_2 riforma della sentenza di primo grado e hanno proposto appello incidentale, domandando la dichiarazione di inefficacia o inammissibilità della riassunzione del processo effettuata dalle controparti.
Si è costituita sorella dell'attrice , associandosi alle doglianze e alle Controparte_3 Parte_5 conclusioni degli appellanti principali e ha proposto appello incidentale lamentando l'omessa pronuncia in merito all'assenza della procura ad litem in capo ai convenuti odierni appellanti, per cui ha chiesto la dichiarazione di contumacia.
Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente l'appello principale nonché l'appello incidentale dei CP_1 in quanto volti a censurare, il primo, la erronea pronuncia di estinzione del giudizio per la intempestività dell'atto di riassunzione e il secondo la ammissibilità della riassunzione stessa.
Con l'appello principale gli eredi dell'attrice , hanno censurato la dichiarazione di Pt_1 Parte_5 estinzione del processo fatta dal tribunale che riteneva tardiva l'istanza di riassunzione sulla base della sola ordinanza del 1.2.2012 senza tenere in considerazione la successiva ordinanza di correzione del
8.6.2020. A loro dire, quindi, il Giudice non avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo, ma in accoglimento della loro domanda avrebbe dovuto annullare il contratto di compravendita per conflitto pagina 3 di 6 di interessi. Hanno lamentato, inoltre, l'irritualità dell'eccezione di estinzione, proposta in modo subordinato dai convenuti e, a suo dire, non rilevabile d'ufficio. Hanno altresì lamentato l'omessa trattazione nel merito.
D'altro canto, con l'appello incidentale i hanno lamentato l'omessa valutazione del CP_1 procedimento n. 573/2010, a loro dire, ritenuto anch'esso pregiudiziale dell'ordinanza del 8.6.2020, che avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di riassunzione, in quanto proposto prima della definizione di detta causa pregiudiziale.
Tutti i motivi dell'appello principale e degli appelli incidentali devono essere rigettati.
Contrariamente a quanto lamentato da entrambi gli appellanti, il Giudice correttamente valutava il contenuto della ordinanza del 1.2.2012 con cui il presente procedimento veniva sospeso in attesa della definizione dei procedimenti n. 337/2009 e 386/2010 in quanto pregiudiziali, perché relativi alla nullità del testamento olografo del . Persona_1
In essa il tribunale dopo aver dato atto dell'esistenza di vari procedimenti fra le parti che costituivano
“antecedente logico giuridico delle statuizioni richieste dal giudice in questa sede”, sospendeva il presente processo in attesa della definizione dei procedimenti R.G. nn. 337/2009 e 386/2010.
Non contestato fra le parti che si tratti del medesimo procedimento, pur avente due numeri di ruolo differenti a seguito del trasferimento del fascicolo dalla sede distaccata di Olbia a quella centrale di
TE SA.
Anche nell'ordinanza di sospensione del 11.1.2013 emessa per il procedimento n. 200187/2008, promossa dagli stessi attori nei confronti di si legge che “il giudice, rilevato che pende Persona_2 presso il Tribunale di TE SA processo avente ad oggetto l'annullamento del testamento;
ritenuta la necessità di sospendere il procedimento ai fini di accertare la qualità di erede di Pt_5
sospende il procedimento”.
[...]
Bisogna esaminare ora l'ordinanza dell'8.6.2020.
Con tale provvedimento, il tribunale, pur con differente Giudice, correggeva la precedente ordinanza, indicando che i procedimenti pregiudiziali non erano solo quelli con R.G. 337/2009 e 386/2010 (in realtà identificativi di un unico fascicolo), ma altresì un altro per il quale invitava le parti “a fornire notizie sullo stato del secondo procedimento (di cui non è noto il n. di RG) oggetto dell'ordinanza dell'1.2.2012”, da lui non conosciuto e neppure materialmente rinvenuto.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che non può affermarsi, come invece sostenuto dalle parti, che con l'ordinanza del 8.6.2020, il tribunale abbia sospeso il presente procedimento valutando la pregiudizialità di un altro giudizio del quale neppure indicava il numero di ruolo e neppure nei pagina 4 di 6 successivi verbali di udienza e provvedimenti il tribunale provvedeva a questa sospensione per questo ulteriore procedimento.
Ne deriva che sia la censura relativa alla omessa valutazione in ordine alla pregiudizialità del procedimento n. 573/2010, così come indicato dalle sole parti, sia quella relativa alla tempestività della riassunzione di questo procedimento appaiono prive di pregio.
Consegue che l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla asserita rinuncia implicita a tale eccezione di estinzione risulta assorbito.
Ad altrettante conclusioni si giunge anche con riferimento alla censura sull'erronea valutazione in merito alla intempestività dell'istanza di riassunzione, proposta in data 21.4.2017 per essersi formato il giudicato interno su tale questione.
Pur essendo vero, infatti, che nell'ordinanza del 2020 veniva dichiarava la tempestività dell'istanza di riassunzione, si condivide il ragionamento del Giudice in sentenza che riteneva tardivo il ricorso di riassunzione, considerando che:
1) la sentenza n. 225/2013 del 6.6.2013 era l'unica valida e conclusiva della causa pregiudiziale, a seguito della quale, su istanza di parte, seguiva la rimessione in ruolo della causa per l'assenza di firma del Presidente e l'emissione della seconda sentenza n. 585/2016;
2) la sentenza n. 585/2016 era stata dichiarato inammissibile l'appello da questa Corte d'Appello in quanto proposto avverso una sentenza emanata in assenza di “potestas iudicandi”, e quindi non idonea a protrarre la sospensione del giudizio.
Considerato il termine perentorio di tre mesi dalla data del 7.1.2014 (passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2013), ritiene questa Corte che correttamente il Giudice dichiarava tardiva la riassunzione e pronunciava sentenza di estinzione del giudizio.
Ad altrettante conclusioni si giunge quanto all'appello incidentale proposto da , che ha Controparte_3 lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla mancanza di una valida procura ad litem in capo ai convenuti trattandosi di eccezione non tempestivamente sollevata. CP_1
Non merita infine accoglimento la domanda avanzata dai di condanna ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 1 e 3, c.p.c.
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di pagina 5 di 6 parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di specie, si ritiene che l'azione esercitata dagli nel suo complesso non sia connotata Pt_1 da elementi comprovanti consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno da una carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, né qualsivoglia prova viene offerta sul punto. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte degli appellanti, i quali hanno prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche relative alla estinzione del processo.
Tutti gli altri motivi di doglianza dell'appello principale e incidentali devono essere considerati assorbiti dalle questioni procedurali trattate.
Segue il rigetto di tutti gli appelli, principale e incidentali, e la conferma della sentenza impugnata con assorbimento delle ulteriori doglianze. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da ed Parte_1 Parte_2
, l'appello incidentale proposto da e e Pt_1 Parte_3 Controparte_1 CP_2
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 362/2022 del Controparte_3
Tribunale di TE SA emessa in data 16.10.2022, che conferma;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa MA NI pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. PERANTONI MARIO sostituito dall'Avv. Crobu
APPELLANTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
Avv. MERLINI sostituto dall'Avv. Becciu Parte_4
APPELLATI
e
Controparte_3
Avv. SECHI LUCA presente APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
pagina 1 di 6 Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. PERANTONI MARIO come da procura in atti
APPELLANTI contro
e rappresentati e difesi dall'avv. MERLINI ANGELO Controparte_1 Controparte_2 AN come da procura in atti
APPELLATI
e
rappresentata e difesa dall'Avv. SECHI LUCA come da procura in atti Controparte_3
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 362/2022 del 16.10.2022, il Tribunale di TE SA dichiarava estinto per intempestività della riassunzione il processo con il quale citava in giudizio Parte_5 [...]
e , chiedendo l'annullamento di un contratto di compravendita stipulato dal padre CP_1 CP_2
per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1934 c.c. Persona_1
In tale giudizio si costituiva altresì che aderiva alla domanda attorea. Controparte_3 pagina 2 di 6 ***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 [...]
, eredi di , deducendo: Parte_3 Parte_5
1) la violazione del giudicato interno, in quanto l'ordinanza dell'8.6.2020 aveva già dichiarato la riassunzione tempestiva;
2) l'errata interpretazione dell'ordinanza di sospensione del 1.2.2012, in quanto il Tribunale disattendeva che i procedimenti pregiudiziali erano due;
3) l'irritualità dell'eccezione di estinzione, proposta in modo subordinato e quindi non rilevabile d'ufficio;
4) la mancata trattazione del merito.
Pertanto, hanno chiesto:
- la dichiarazione di proprietà dei beni in favore di e e l'annullamento del Parte_5 CP_3 contratto di compravendita;
- la condanna alla restituzione dei beni e la cancellazione della trascrizione dell'atto impugnato, con vittoria di spese e risarcimento per lite temeraria.
Si sono costituiti e che hanno chiesto il rigetto dell'appello principale, la Controparte_1 CP_2 riforma della sentenza di primo grado e hanno proposto appello incidentale, domandando la dichiarazione di inefficacia o inammissibilità della riassunzione del processo effettuata dalle controparti.
Si è costituita sorella dell'attrice , associandosi alle doglianze e alle Controparte_3 Parte_5 conclusioni degli appellanti principali e ha proposto appello incidentale lamentando l'omessa pronuncia in merito all'assenza della procura ad litem in capo ai convenuti odierni appellanti, per cui ha chiesto la dichiarazione di contumacia.
Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente l'appello principale nonché l'appello incidentale dei CP_1 in quanto volti a censurare, il primo, la erronea pronuncia di estinzione del giudizio per la intempestività dell'atto di riassunzione e il secondo la ammissibilità della riassunzione stessa.
Con l'appello principale gli eredi dell'attrice , hanno censurato la dichiarazione di Pt_1 Parte_5 estinzione del processo fatta dal tribunale che riteneva tardiva l'istanza di riassunzione sulla base della sola ordinanza del 1.2.2012 senza tenere in considerazione la successiva ordinanza di correzione del
8.6.2020. A loro dire, quindi, il Giudice non avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo, ma in accoglimento della loro domanda avrebbe dovuto annullare il contratto di compravendita per conflitto pagina 3 di 6 di interessi. Hanno lamentato, inoltre, l'irritualità dell'eccezione di estinzione, proposta in modo subordinato dai convenuti e, a suo dire, non rilevabile d'ufficio. Hanno altresì lamentato l'omessa trattazione nel merito.
D'altro canto, con l'appello incidentale i hanno lamentato l'omessa valutazione del CP_1 procedimento n. 573/2010, a loro dire, ritenuto anch'esso pregiudiziale dell'ordinanza del 8.6.2020, che avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di riassunzione, in quanto proposto prima della definizione di detta causa pregiudiziale.
Tutti i motivi dell'appello principale e degli appelli incidentali devono essere rigettati.
Contrariamente a quanto lamentato da entrambi gli appellanti, il Giudice correttamente valutava il contenuto della ordinanza del 1.2.2012 con cui il presente procedimento veniva sospeso in attesa della definizione dei procedimenti n. 337/2009 e 386/2010 in quanto pregiudiziali, perché relativi alla nullità del testamento olografo del . Persona_1
In essa il tribunale dopo aver dato atto dell'esistenza di vari procedimenti fra le parti che costituivano
“antecedente logico giuridico delle statuizioni richieste dal giudice in questa sede”, sospendeva il presente processo in attesa della definizione dei procedimenti R.G. nn. 337/2009 e 386/2010.
Non contestato fra le parti che si tratti del medesimo procedimento, pur avente due numeri di ruolo differenti a seguito del trasferimento del fascicolo dalla sede distaccata di Olbia a quella centrale di
TE SA.
Anche nell'ordinanza di sospensione del 11.1.2013 emessa per il procedimento n. 200187/2008, promossa dagli stessi attori nei confronti di si legge che “il giudice, rilevato che pende Persona_2 presso il Tribunale di TE SA processo avente ad oggetto l'annullamento del testamento;
ritenuta la necessità di sospendere il procedimento ai fini di accertare la qualità di erede di Pt_5
sospende il procedimento”.
[...]
Bisogna esaminare ora l'ordinanza dell'8.6.2020.
Con tale provvedimento, il tribunale, pur con differente Giudice, correggeva la precedente ordinanza, indicando che i procedimenti pregiudiziali non erano solo quelli con R.G. 337/2009 e 386/2010 (in realtà identificativi di un unico fascicolo), ma altresì un altro per il quale invitava le parti “a fornire notizie sullo stato del secondo procedimento (di cui non è noto il n. di RG) oggetto dell'ordinanza dell'1.2.2012”, da lui non conosciuto e neppure materialmente rinvenuto.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che non può affermarsi, come invece sostenuto dalle parti, che con l'ordinanza del 8.6.2020, il tribunale abbia sospeso il presente procedimento valutando la pregiudizialità di un altro giudizio del quale neppure indicava il numero di ruolo e neppure nei pagina 4 di 6 successivi verbali di udienza e provvedimenti il tribunale provvedeva a questa sospensione per questo ulteriore procedimento.
Ne deriva che sia la censura relativa alla omessa valutazione in ordine alla pregiudizialità del procedimento n. 573/2010, così come indicato dalle sole parti, sia quella relativa alla tempestività della riassunzione di questo procedimento appaiono prive di pregio.
Consegue che l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla asserita rinuncia implicita a tale eccezione di estinzione risulta assorbito.
Ad altrettante conclusioni si giunge anche con riferimento alla censura sull'erronea valutazione in merito alla intempestività dell'istanza di riassunzione, proposta in data 21.4.2017 per essersi formato il giudicato interno su tale questione.
Pur essendo vero, infatti, che nell'ordinanza del 2020 veniva dichiarava la tempestività dell'istanza di riassunzione, si condivide il ragionamento del Giudice in sentenza che riteneva tardivo il ricorso di riassunzione, considerando che:
1) la sentenza n. 225/2013 del 6.6.2013 era l'unica valida e conclusiva della causa pregiudiziale, a seguito della quale, su istanza di parte, seguiva la rimessione in ruolo della causa per l'assenza di firma del Presidente e l'emissione della seconda sentenza n. 585/2016;
2) la sentenza n. 585/2016 era stata dichiarato inammissibile l'appello da questa Corte d'Appello in quanto proposto avverso una sentenza emanata in assenza di “potestas iudicandi”, e quindi non idonea a protrarre la sospensione del giudizio.
Considerato il termine perentorio di tre mesi dalla data del 7.1.2014 (passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2013), ritiene questa Corte che correttamente il Giudice dichiarava tardiva la riassunzione e pronunciava sentenza di estinzione del giudizio.
Ad altrettante conclusioni si giunge quanto all'appello incidentale proposto da , che ha Controparte_3 lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla mancanza di una valida procura ad litem in capo ai convenuti trattandosi di eccezione non tempestivamente sollevata. CP_1
Non merita infine accoglimento la domanda avanzata dai di condanna ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 1 e 3, c.p.c.
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di pagina 5 di 6 parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di specie, si ritiene che l'azione esercitata dagli nel suo complesso non sia connotata Pt_1 da elementi comprovanti consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno da una carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, né qualsivoglia prova viene offerta sul punto. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte degli appellanti, i quali hanno prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche relative alla estinzione del processo.
Tutti gli altri motivi di doglianza dell'appello principale e incidentali devono essere considerati assorbiti dalle questioni procedurali trattate.
Segue il rigetto di tutti gli appelli, principale e incidentali, e la conferma della sentenza impugnata con assorbimento delle ulteriori doglianze. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da ed Parte_1 Parte_2
, l'appello incidentale proposto da e e Pt_1 Parte_3 Controparte_1 CP_2
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 362/2022 del Controparte_3
Tribunale di TE SA emessa in data 16.10.2022, che conferma;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa MA NI pagina 6 di 6