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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
AR FR, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4524/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Via Piave 35 00192 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2733/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411-2022 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3444/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 srl impugnava un avviso di accertamento IMU anno 2019, emesso nei propri confronti dal Comune di Palombara Sabina, rilevando le seguenti illegittimita':
- Difetto di firma digitale dell'atto di accertamento;
- Violazione del giudicato formatasi tra le parti sul punto per annualita' precedenti ma inerenti la medesima questione;
- Difetto di motivazione
I giudici di primo grado accolgono il ricorso sulla base della seguente motivazione: l'ente impositore non ha esplicitato nell'atto impugnato le modalita' con le quali ha valutato i criteri di cui all'art. 5, comma 5, del
D.lgs n. 504/1992. Ai sensi di tale norma risulta indispensabile in materia di IMU, ai fini della determinazione del valore imponibile , che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal decreto legislativo stesso per le aree fabbricabili. Tali parametri devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita , agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Inoltre, rilevano i predetti giudici, non e' stata applicata l'aliquota agevolata per i contratti di locazione a canone concordato per mancanza di dichiarazione preventiva, cio' nonostante il Comune poteva evincere tale situazione consultando direttamente la propria banca dati.
Avverso detta sentenza propone appello il Comune di Palombara Sabina, eccependo:
- Nell'atto di accertamento sono stati forniti al contribuente tutti gli elementi conoscitivi previsti dalla normativa vigente che gli hanno permesso il diritto di difesa;
- sull'aliquota agevolata, relativa agli immobili locati a canone concordato, per accedervi vi era l'obbligo di dichiarazione preventiva;
- il contratto doveva trovare l'assistenza delle associazioni dei proprietari e dei locatari.
La Resistente_1 si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Il Collegio condivide la motivazione della sentenza impugnata, laddove evidenzia la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Nel merito, si controverte in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato, con particolare riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile in relazione al valore venale in comune commercio. Tali argomentazioni risultano condivisibili. Va in effetti osservato che l'obbligo di motivazione dell'atto impugnato deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa sia sull'an che sul quantum dell'imposta. La motivazione dell'avviso di cui si controverte è espressa nei seguenti testuali termini: “L'indagine che ha portato ad accertare la consistenza del patrimonio, è stata effettuata sulla base delle informazioni rilevate da atti e documenti in possesso dell'Ente e dall'utilizzo delle banche dati messe a disposizioni dell'Agenzia delle Entrate;
è stato attribuito alle aree fabbricabili il valore venale previsto per la zona di ubicazione dagli atti deliberativi dell'Ente citati in premessa, individuati sulla base degli strumenti urbanistici, della potenzialità edificatoria e dal rilievo dei prezzi, medi di mercato, così come risultanti dagli atti di acquisto, tenendo presente gli eventuali accertamenti definitivi di valore eseguiti dall'Amministrazione finanziaria e rettificati in base ai valori delle indennità di espropriazione”. Detta motivazione risulta tautologica, autoreferenziale e meramente apparente, mancando ogni riferimento specifico ai criteri cui l'ente ha fatto ricorso per determinare il valore in comune commercio dell'area oggetto di imposizione: non sono stati specificati gli atti e i documenti dai quali tale valore sarebbe stato desunto;
non sono state indicate le fonti da cui sarebbero stati tratti i prezzi medi di mercato;
non è stata fatta menzione di compravendite di immobili similari. Se, dunque, il riferimento all'aggettivo venale può risultare quasi superfluo, non altrettanto può dirsi per quello al comune commercio, il quale è provvisto di una precisa valenza definitoria, tesa a specificare che il dato di riferimento deve essere costituito dalle ordinarie e, soprattutto, concrete dinamiche commerciali. Ebbene, nella motivazione dell'atto impugnato manca qualsiasi riferimento specifico alle dinamiche commerciali.
Detti riferimenti non sono stati forniti nemmeno nel presente giudizio;
anzi, è lo stesso ente impositore a chiedere una perizia di ufficio per determinare il valore dell'area. Tuttavia, non può il Giudice supplire alla carenza motivazionale dell'atto, che individua come base imponibile un valore del tutto arbitrario, privo di riferimenti a dati concreti. Alle esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, da liquidarsi in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da corrispondersi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
AR FR, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4524/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Via Piave 35 00192 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2733/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411-2022 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3444/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 srl impugnava un avviso di accertamento IMU anno 2019, emesso nei propri confronti dal Comune di Palombara Sabina, rilevando le seguenti illegittimita':
- Difetto di firma digitale dell'atto di accertamento;
- Violazione del giudicato formatasi tra le parti sul punto per annualita' precedenti ma inerenti la medesima questione;
- Difetto di motivazione
I giudici di primo grado accolgono il ricorso sulla base della seguente motivazione: l'ente impositore non ha esplicitato nell'atto impugnato le modalita' con le quali ha valutato i criteri di cui all'art. 5, comma 5, del
D.lgs n. 504/1992. Ai sensi di tale norma risulta indispensabile in materia di IMU, ai fini della determinazione del valore imponibile , che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal decreto legislativo stesso per le aree fabbricabili. Tali parametri devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita , agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Inoltre, rilevano i predetti giudici, non e' stata applicata l'aliquota agevolata per i contratti di locazione a canone concordato per mancanza di dichiarazione preventiva, cio' nonostante il Comune poteva evincere tale situazione consultando direttamente la propria banca dati.
Avverso detta sentenza propone appello il Comune di Palombara Sabina, eccependo:
- Nell'atto di accertamento sono stati forniti al contribuente tutti gli elementi conoscitivi previsti dalla normativa vigente che gli hanno permesso il diritto di difesa;
- sull'aliquota agevolata, relativa agli immobili locati a canone concordato, per accedervi vi era l'obbligo di dichiarazione preventiva;
- il contratto doveva trovare l'assistenza delle associazioni dei proprietari e dei locatari.
La Resistente_1 si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Il Collegio condivide la motivazione della sentenza impugnata, laddove evidenzia la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Nel merito, si controverte in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato, con particolare riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile in relazione al valore venale in comune commercio. Tali argomentazioni risultano condivisibili. Va in effetti osservato che l'obbligo di motivazione dell'atto impugnato deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa sia sull'an che sul quantum dell'imposta. La motivazione dell'avviso di cui si controverte è espressa nei seguenti testuali termini: “L'indagine che ha portato ad accertare la consistenza del patrimonio, è stata effettuata sulla base delle informazioni rilevate da atti e documenti in possesso dell'Ente e dall'utilizzo delle banche dati messe a disposizioni dell'Agenzia delle Entrate;
è stato attribuito alle aree fabbricabili il valore venale previsto per la zona di ubicazione dagli atti deliberativi dell'Ente citati in premessa, individuati sulla base degli strumenti urbanistici, della potenzialità edificatoria e dal rilievo dei prezzi, medi di mercato, così come risultanti dagli atti di acquisto, tenendo presente gli eventuali accertamenti definitivi di valore eseguiti dall'Amministrazione finanziaria e rettificati in base ai valori delle indennità di espropriazione”. Detta motivazione risulta tautologica, autoreferenziale e meramente apparente, mancando ogni riferimento specifico ai criteri cui l'ente ha fatto ricorso per determinare il valore in comune commercio dell'area oggetto di imposizione: non sono stati specificati gli atti e i documenti dai quali tale valore sarebbe stato desunto;
non sono state indicate le fonti da cui sarebbero stati tratti i prezzi medi di mercato;
non è stata fatta menzione di compravendite di immobili similari. Se, dunque, il riferimento all'aggettivo venale può risultare quasi superfluo, non altrettanto può dirsi per quello al comune commercio, il quale è provvisto di una precisa valenza definitoria, tesa a specificare che il dato di riferimento deve essere costituito dalle ordinarie e, soprattutto, concrete dinamiche commerciali. Ebbene, nella motivazione dell'atto impugnato manca qualsiasi riferimento specifico alle dinamiche commerciali.
Detti riferimenti non sono stati forniti nemmeno nel presente giudizio;
anzi, è lo stesso ente impositore a chiedere una perizia di ufficio per determinare il valore dell'area. Tuttavia, non può il Giudice supplire alla carenza motivazionale dell'atto, che individua come base imponibile un valore del tutto arbitrario, privo di riferimenti a dati concreti. Alle esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, da liquidarsi in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da corrispondersi in favore del difensore antistatario.