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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11272 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4480/2025 r.g.a.c
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4480 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LALLO GENNARO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. RUSSO NICOLA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO Con ricorso depositato in data 27.2.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in Napoli in data 23.04.1994 con (Atto n. 66, parte I, anno 1994, sez. C, Reg. Atti di Controparte_1
Matrimonio 1994); che dalla loro unione erano nate due figlie, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e maggiorenne non economicamente autosufficiente;
che Per_2 tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, in virtù di decreto di omologa cron.3146/2013, nrg 15790/2012, emesso in data 26.03.2013 dal Tribunale di Napoli;
che nei patti e condizioni della separazione veniva stabilito l'affido condiviso delle figlie, all'epoca minorenni, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie per € 300,00 cadauna ed € 150,00 mensili per la moglie per complessivi € 750,00 mensili;
che tra i coniugi era intervenuta transazione, a seguito di iscrizione da parte della moglie di ipoteca giudiziale su 4 unità immobiliari a lui intestate e da lui opposta per restrizione della massa ipotecata, per la quale egli aveva versato alla coniuge per gli arretrati dovuti la somma di €.15.000,00; che la IG a seguito della laurea, si era inserita nel mondo del lavoro, mentre la IG si Per_1 Per_2 era laureata in Filosofia e frequentava il primo anno di magistrale;
che essendo trascorsi 11 anni dalla separazione, la moglie aveva avuto modo il tempo di crearsi una indipendenza economica, mentre le sue entrate erano notevolmente diminuite, essendo titolare di un negozio di abbigliamento ed essendo ormai giunto all'età pensionabile, con un guadagno di circa 1000 euro/mese, essendo sua intenzione vendere sia il negozio sia la casa dove viveva;
che era decorso ininterrottamente il termine di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che le sue mutate condizioni economiche ( RAL annua pari ad euro 15mila), nonché le mutate condizioni economiche della moglie e delle figlie rendevano opportuna una sostanziale modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione, con la revoca del sostentamento alla moglie ed alla IG maggiore ed una riduzione del contributo Per_1 dovuto alla IG Per_2
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie e la IG nonché la Per_1 diminuzione dell'assegno per la IG a 250 euro al mese, oltre il 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 15.9.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.7.2025, si costituiva in giudizio , la quale deduceva di CP_2 aver dedicato la sua vita alla crescita delle figlie e al marito, collaborando anche stabilmente all'interno della sua attività commerciale e contribuendo anche con risorse proprie all'acquisto della casa coniugale;
di aver contribuito fattivamente al mènage familiare, assolvendo anche il suo compito di madre, a differenza del marito che era sempre stato un padre assente e un marito inaffidabile;
che già dal 1989 ella svolgeva mansioni di procacciatrice di affari nel settore abbigliamento con un reddito di 20 milioni di lire, attività che aveva lasciato solo a seguito della relazione con il marito, che le aveva chiesto di lavorare nella sua attività commerciale;
che la sua precaria condizione lavorativa era il frutto delle rinunce e dei sacrifici fatti in nome della famiglia e che la disparità economica tra i coniugi era lampante, in quanto il ricorrente era commerciante proprietario di 5 immobili, di cui uno locato ad una attività commerciale con canone dichiarato di
900 euro/mese; che la dichiarazione dei redditi del ricorrente era inverosimile, considerato che sino a qualche anno prima sosteneva un mutuo di 3600 euro al mese, oltre alla spese per la famiglia;
che la IG non era economicamente autosufficiente in quanto stava completando il suo Per_2 percorso di studi, mentre nonostante il reddito percepito di 1600 euro al mese, non riusciva Per_1 ad essere totalmente autonoma.
Tanto premesso, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo un contributo a carico del ricorrente per la IG di euro 366,00 euro (confermativo dell'importo stabilito in sede di separazione Per_3 rivalutato), un contributo di euro 200 euro per oltre il 50% delle spese straordinarie per Per_1 entrambe le figlie e l'assegnazione a sé della casa coniugale, convivendo con lei le due figlie;
in via riconvenzionale, chiedeva un assegno divorzile di 300 euro mensili a carico del ricorrente con assegnazione della casa coniugale, ovvero di euro 950 mensili, senza assegnazione della casa coniugale.
Alla predetta udienza comparivano le parti con i loro procuratori. Il ricorrente dichiarava di essere commerciante e titolare di un piccolo negozio di abbigliamento nella zona ospedaliera, i cui ricavi mensili erano bassissimi, circa tremila euro al mese, dai quali detrarre l'acquisto della merce;
che egli percepiva pensione di vecchiaia per euro 751 mensili;
che ai tempi del matrimonio aveva altri due locali in affitto, ove esercitava la sua attività commerciale aiutato dalla moglie nei primi anni di matrimonio;
riferiva di essere proprietario di un deposito che utilizzava per il negozio, della casa coniugale dove vivevano moglie e figlie, nonchè comproprietario con la sorella di un immobile locato per 400 mensili, che di fatto non percepiva, lasciandoli alla sorella, in cambio dell'uso esclusivo di un altro immobile familiare in comproprietà, dove viveva da solo. Dichiarava di non opporsi all'assegnazione della casa coniugale alla moglie e alle figlie, non intendendo però corrispondere l'assegno divorzile per la moglie, mentre per il mantenimento delle figlie chiedeva la revoca del mantenimento per atteso che ella lavorava da circa un anno presso un'azienda, Per_1 mentre per dichiarava di poter arrivare a corrispondere non oltre 400 euro mensili di Per_2 mantenimento, attese le sue condizioni economiche.
La resistente dichiarava di aver bisogno dell'assegno divorzile perché aveva lavoro precario, mentre il ricorrente era un commerciante e dichiarava meno di quello che guadagnava;
che ella non si opponeva alla revoca del mantenimento per mentre per chiedeva che l'importo Per_1 Per_2 per il suo mantenimento tenesse conto della rivalutazione dal 2012, rendendosi disponibile a rinunciare alla domanda di assegno divorzile a fronte della donazione del diritto di proprietà sulla casa familiare da parte del ricorrente a favore delle figlie, anche senza diritto di abitazione per lei.
All'esito, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice rinviava il giudizio per tentare un bonario componimento all'udienza del 25.11.25.
In data 14.11.2025, le parti depositavano istanza per la trattazione in modalità cartolare dell'udienza già fissata, deducendo di aver raggiunto un accordo. Il giudice confermava l'udienza in presenza per la conferma della volontà conciliativa.
All'udienza del 25.11.2025 comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali confermavano la loro volontà conciliativa e dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“pronuncia di divorzio;
si obbliga entro gg 30 dall'avvenuta conoscenza del Parte_1 deposito della emananda sentenza al trasferimento in favore delle figlie e Per_1 Parte_2 della proprietà ciascuna per il 50 per cento, dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via
[...]
Eduardo Dalbono n. 3, piano terra, sez. Avvocata, foglio 16 sub 1, part. 670, con annessi diritti e pertinenze, costituente l'attuale casa coniugale, dandosi atto nei presenti patti divorzili che detto trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale,
e costituente altresì contributo paterno al mantenimento della IG , la quale di 24 anni Per_2 pure è prossima alla laurea in Filosofia;
la contestualmente al predetto atto, o eventualmente CP_1 in data antecedente, si obbliga alla restituzione in favore del sig. a mezzo di bonifico Pt_1 bancario, o a mezzo di assegno circolare, dell'importo di euro 15 mila, costituente la somma oggetto della transazione stipulata in data 17.2.2025 innanzi al notaio , onde Persona_4 lasciare economicamente indenne il sig. da qualsivoglia onere economico per le spese Pt_1 notarili, il saldo degli arretrati condominiali a oggi cristallizzati e annessi adempimenti afferenti al trasferimento della proprietà; la a fronte del predetto atto di trasferimento, dichiara di CP_1 rinunciare al richiesto assegno divorzile, vantato nell'incardinato giudizio;
il non sarà Pt_1 inoltre più tenuto al versamento di alcun contributo al mantenimento ordinario della IG , Per_2 ad eccezione delle sole spese straordinarie per la quota del 50% per costei, secondo il Protocollo in essere, essendo invece economicamente autosufficiente, spese di lite compensate.” Per_1
All'esito, il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio, con atti al Pm per le sue conclusioni.
DIRITTO La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 25.11.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 25.11.2025 può pertanto esser recepito.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da , nato a [...] il Parte_1
25.04.1958 e , nata a [...] il [...] (Atto n. 66, parte I, anno 1994, sez. C, Controparte_1
Reg. Atti di Matrimonio 1994), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.11.2025, riportato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 28.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4480 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LALLO GENNARO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. RUSSO NICOLA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO Con ricorso depositato in data 27.2.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in Napoli in data 23.04.1994 con (Atto n. 66, parte I, anno 1994, sez. C, Reg. Atti di Controparte_1
Matrimonio 1994); che dalla loro unione erano nate due figlie, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e maggiorenne non economicamente autosufficiente;
che Per_2 tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, in virtù di decreto di omologa cron.3146/2013, nrg 15790/2012, emesso in data 26.03.2013 dal Tribunale di Napoli;
che nei patti e condizioni della separazione veniva stabilito l'affido condiviso delle figlie, all'epoca minorenni, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie per € 300,00 cadauna ed € 150,00 mensili per la moglie per complessivi € 750,00 mensili;
che tra i coniugi era intervenuta transazione, a seguito di iscrizione da parte della moglie di ipoteca giudiziale su 4 unità immobiliari a lui intestate e da lui opposta per restrizione della massa ipotecata, per la quale egli aveva versato alla coniuge per gli arretrati dovuti la somma di €.15.000,00; che la IG a seguito della laurea, si era inserita nel mondo del lavoro, mentre la IG si Per_1 Per_2 era laureata in Filosofia e frequentava il primo anno di magistrale;
che essendo trascorsi 11 anni dalla separazione, la moglie aveva avuto modo il tempo di crearsi una indipendenza economica, mentre le sue entrate erano notevolmente diminuite, essendo titolare di un negozio di abbigliamento ed essendo ormai giunto all'età pensionabile, con un guadagno di circa 1000 euro/mese, essendo sua intenzione vendere sia il negozio sia la casa dove viveva;
che era decorso ininterrottamente il termine di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che le sue mutate condizioni economiche ( RAL annua pari ad euro 15mila), nonché le mutate condizioni economiche della moglie e delle figlie rendevano opportuna una sostanziale modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione, con la revoca del sostentamento alla moglie ed alla IG maggiore ed una riduzione del contributo Per_1 dovuto alla IG Per_2
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie e la IG nonché la Per_1 diminuzione dell'assegno per la IG a 250 euro al mese, oltre il 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 15.9.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.7.2025, si costituiva in giudizio , la quale deduceva di CP_2 aver dedicato la sua vita alla crescita delle figlie e al marito, collaborando anche stabilmente all'interno della sua attività commerciale e contribuendo anche con risorse proprie all'acquisto della casa coniugale;
di aver contribuito fattivamente al mènage familiare, assolvendo anche il suo compito di madre, a differenza del marito che era sempre stato un padre assente e un marito inaffidabile;
che già dal 1989 ella svolgeva mansioni di procacciatrice di affari nel settore abbigliamento con un reddito di 20 milioni di lire, attività che aveva lasciato solo a seguito della relazione con il marito, che le aveva chiesto di lavorare nella sua attività commerciale;
che la sua precaria condizione lavorativa era il frutto delle rinunce e dei sacrifici fatti in nome della famiglia e che la disparità economica tra i coniugi era lampante, in quanto il ricorrente era commerciante proprietario di 5 immobili, di cui uno locato ad una attività commerciale con canone dichiarato di
900 euro/mese; che la dichiarazione dei redditi del ricorrente era inverosimile, considerato che sino a qualche anno prima sosteneva un mutuo di 3600 euro al mese, oltre alla spese per la famiglia;
che la IG non era economicamente autosufficiente in quanto stava completando il suo Per_2 percorso di studi, mentre nonostante il reddito percepito di 1600 euro al mese, non riusciva Per_1 ad essere totalmente autonoma.
Tanto premesso, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo un contributo a carico del ricorrente per la IG di euro 366,00 euro (confermativo dell'importo stabilito in sede di separazione Per_3 rivalutato), un contributo di euro 200 euro per oltre il 50% delle spese straordinarie per Per_1 entrambe le figlie e l'assegnazione a sé della casa coniugale, convivendo con lei le due figlie;
in via riconvenzionale, chiedeva un assegno divorzile di 300 euro mensili a carico del ricorrente con assegnazione della casa coniugale, ovvero di euro 950 mensili, senza assegnazione della casa coniugale.
Alla predetta udienza comparivano le parti con i loro procuratori. Il ricorrente dichiarava di essere commerciante e titolare di un piccolo negozio di abbigliamento nella zona ospedaliera, i cui ricavi mensili erano bassissimi, circa tremila euro al mese, dai quali detrarre l'acquisto della merce;
che egli percepiva pensione di vecchiaia per euro 751 mensili;
che ai tempi del matrimonio aveva altri due locali in affitto, ove esercitava la sua attività commerciale aiutato dalla moglie nei primi anni di matrimonio;
riferiva di essere proprietario di un deposito che utilizzava per il negozio, della casa coniugale dove vivevano moglie e figlie, nonchè comproprietario con la sorella di un immobile locato per 400 mensili, che di fatto non percepiva, lasciandoli alla sorella, in cambio dell'uso esclusivo di un altro immobile familiare in comproprietà, dove viveva da solo. Dichiarava di non opporsi all'assegnazione della casa coniugale alla moglie e alle figlie, non intendendo però corrispondere l'assegno divorzile per la moglie, mentre per il mantenimento delle figlie chiedeva la revoca del mantenimento per atteso che ella lavorava da circa un anno presso un'azienda, Per_1 mentre per dichiarava di poter arrivare a corrispondere non oltre 400 euro mensili di Per_2 mantenimento, attese le sue condizioni economiche.
La resistente dichiarava di aver bisogno dell'assegno divorzile perché aveva lavoro precario, mentre il ricorrente era un commerciante e dichiarava meno di quello che guadagnava;
che ella non si opponeva alla revoca del mantenimento per mentre per chiedeva che l'importo Per_1 Per_2 per il suo mantenimento tenesse conto della rivalutazione dal 2012, rendendosi disponibile a rinunciare alla domanda di assegno divorzile a fronte della donazione del diritto di proprietà sulla casa familiare da parte del ricorrente a favore delle figlie, anche senza diritto di abitazione per lei.
All'esito, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice rinviava il giudizio per tentare un bonario componimento all'udienza del 25.11.25.
In data 14.11.2025, le parti depositavano istanza per la trattazione in modalità cartolare dell'udienza già fissata, deducendo di aver raggiunto un accordo. Il giudice confermava l'udienza in presenza per la conferma della volontà conciliativa.
All'udienza del 25.11.2025 comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali confermavano la loro volontà conciliativa e dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“pronuncia di divorzio;
si obbliga entro gg 30 dall'avvenuta conoscenza del Parte_1 deposito della emananda sentenza al trasferimento in favore delle figlie e Per_1 Parte_2 della proprietà ciascuna per il 50 per cento, dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via
[...]
Eduardo Dalbono n. 3, piano terra, sez. Avvocata, foglio 16 sub 1, part. 670, con annessi diritti e pertinenze, costituente l'attuale casa coniugale, dandosi atto nei presenti patti divorzili che detto trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale,
e costituente altresì contributo paterno al mantenimento della IG , la quale di 24 anni Per_2 pure è prossima alla laurea in Filosofia;
la contestualmente al predetto atto, o eventualmente CP_1 in data antecedente, si obbliga alla restituzione in favore del sig. a mezzo di bonifico Pt_1 bancario, o a mezzo di assegno circolare, dell'importo di euro 15 mila, costituente la somma oggetto della transazione stipulata in data 17.2.2025 innanzi al notaio , onde Persona_4 lasciare economicamente indenne il sig. da qualsivoglia onere economico per le spese Pt_1 notarili, il saldo degli arretrati condominiali a oggi cristallizzati e annessi adempimenti afferenti al trasferimento della proprietà; la a fronte del predetto atto di trasferimento, dichiara di CP_1 rinunciare al richiesto assegno divorzile, vantato nell'incardinato giudizio;
il non sarà Pt_1 inoltre più tenuto al versamento di alcun contributo al mantenimento ordinario della IG , Per_2 ad eccezione delle sole spese straordinarie per la quota del 50% per costei, secondo il Protocollo in essere, essendo invece economicamente autosufficiente, spese di lite compensate.” Per_1
All'esito, il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio, con atti al Pm per le sue conclusioni.
DIRITTO La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 25.11.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 25.11.2025 può pertanto esser recepito.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da , nato a [...] il Parte_1
25.04.1958 e , nata a [...] il [...] (Atto n. 66, parte I, anno 1994, sez. C, Controparte_1
Reg. Atti di Matrimonio 1994), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.11.2025, riportato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 28.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino