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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
DO TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 685 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – promossa da
nato a [...] il [...] CF;
Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] [...] CF;
nata a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Vittoria il 28.2.1974 CF;
nato a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_1
20.4.1981, CF;
nata a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_2
7.8.1978, CF;
nato a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_4
13.6.1976, CF;
tutti rappti e difesi dall'Avv Simona Mauceri CodiceFiscale_6
Ricorrenti
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ I ricorrenti citavano in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità
delle trattenute fiscali operate dall'istituto sul TFR anticipato dal Fondo di Garanzia
dell' , lamentando una doppia trattenuta Irpef. CP_3
CP_ si costituiva in giudizio, eccependo la correttezza del proprio operato, cui è
obbligata a titolo di sostituto di imposta
Il ricorso è fondato
Va innanzitutto evidenziato come tutte le somme richieste ed ingiunte sono state liquidate al netto, in quanto l'importo dei decreti ingiuntivi è del tutto corrispondente a quello netto delle buste paga.
Ciò posto, la Corte di Cassazione intervenuta più volte sul punto (da ultimo v sentenza n. 8783 del 2025), ha sancito che ai fini del calcolo della prestazione, l' deve CP_3
sempre fare riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore.
Questo vale sia quando la richiesta al Fondo menziona esplicitamente l'importo lordo,
sia quando, come nel caso di specie, si basa su un titolo (come un decreto ingiuntivo)
che indica una somma netta.
In quest'ultima ipotesi, l' ha l'obbligo di effettuare un'operazione di CP_4
'conversione al lordo' (o 'lordizzazione'); deve cioè partire dalla somma netta richiesta,
calcolare quale sarebbe l'importo lordo corrispondente e solo su quest'ultimo applicare le trattenute fiscali previste dalla legge.
Il risultato di questa operazione deve garantire al lavoratore la liquidazione della somma netta originariamente accertata.
Pagina 2 Pretendere di operare le ritenute su una somma che costituisce già il netto dell'emolumento, è una procedura non corretta. L' deve provvedere a convertire CP_4
la somma netta in lorda e solo successivamente determinare l'importo da trattenere,
salvo che le ritenute non siano già state operate e versate all'Erario.
CP_ La Cassazione, pur riconoscendo il ruolo di sostituto di imposta di ha precisato che questo non autorizza a effettuare una seconda trattenuta su un importo che è già il risultato di una precedente tassazione.
CP_ Da quanto sopra argomentato deriva che le trattenute operate da nei confronti dei ricorrenti sono illegittime ed il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
DO TE:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al rimborso delle seguenti somme: € 135,39 in favore del sig. ; € 1.712,82 in favore del sig. Parte_1
€ 3.159,92 in favore della sig.ra € 2.996,56 in Controparte_1 Parte_3
favore del sig. ; € 2.410,53 in favore del sig. ; € Parte_4 Parte_2
4.669,62 in favore della sig.ra Controparte_2
CP_ 2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in € 3000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Ragusa il 12.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. DO TE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
DO TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 685 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – promossa da
nato a [...] il [...] CF;
Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] [...] CF;
nata a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Vittoria il 28.2.1974 CF;
nato a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_1
20.4.1981, CF;
nata a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_2
7.8.1978, CF;
nato a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_4
13.6.1976, CF;
tutti rappti e difesi dall'Avv Simona Mauceri CodiceFiscale_6
Ricorrenti
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ I ricorrenti citavano in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità
delle trattenute fiscali operate dall'istituto sul TFR anticipato dal Fondo di Garanzia
dell' , lamentando una doppia trattenuta Irpef. CP_3
CP_ si costituiva in giudizio, eccependo la correttezza del proprio operato, cui è
obbligata a titolo di sostituto di imposta
Il ricorso è fondato
Va innanzitutto evidenziato come tutte le somme richieste ed ingiunte sono state liquidate al netto, in quanto l'importo dei decreti ingiuntivi è del tutto corrispondente a quello netto delle buste paga.
Ciò posto, la Corte di Cassazione intervenuta più volte sul punto (da ultimo v sentenza n. 8783 del 2025), ha sancito che ai fini del calcolo della prestazione, l' deve CP_3
sempre fare riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore.
Questo vale sia quando la richiesta al Fondo menziona esplicitamente l'importo lordo,
sia quando, come nel caso di specie, si basa su un titolo (come un decreto ingiuntivo)
che indica una somma netta.
In quest'ultima ipotesi, l' ha l'obbligo di effettuare un'operazione di CP_4
'conversione al lordo' (o 'lordizzazione'); deve cioè partire dalla somma netta richiesta,
calcolare quale sarebbe l'importo lordo corrispondente e solo su quest'ultimo applicare le trattenute fiscali previste dalla legge.
Il risultato di questa operazione deve garantire al lavoratore la liquidazione della somma netta originariamente accertata.
Pagina 2 Pretendere di operare le ritenute su una somma che costituisce già il netto dell'emolumento, è una procedura non corretta. L' deve provvedere a convertire CP_4
la somma netta in lorda e solo successivamente determinare l'importo da trattenere,
salvo che le ritenute non siano già state operate e versate all'Erario.
CP_ La Cassazione, pur riconoscendo il ruolo di sostituto di imposta di ha precisato che questo non autorizza a effettuare una seconda trattenuta su un importo che è già il risultato di una precedente tassazione.
CP_ Da quanto sopra argomentato deriva che le trattenute operate da nei confronti dei ricorrenti sono illegittime ed il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
DO TE:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al rimborso delle seguenti somme: € 135,39 in favore del sig. ; € 1.712,82 in favore del sig. Parte_1
€ 3.159,92 in favore della sig.ra € 2.996,56 in Controparte_1 Parte_3
favore del sig. ; € 2.410,53 in favore del sig. ; € Parte_4 Parte_2
4.669,62 in favore della sig.ra Controparte_2
CP_ 2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in € 3000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Ragusa il 12.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. DO TE
Pagina 3