Sentenza 24 novembre 2010
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L'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2010, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
M
167 11 a 67
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/11/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere - "1494/2010 ANTONIO MORGIGNI Dott. Presidente SENTENZA
-
CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. N. 19285/2010- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO ROMIS Rel Dott.
- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. ANDREA MONTAGNI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ORTU ATTILIO N. IL 29/05/1956 * C/
2) ST LT EVELINE N. IL 07/08/1936
avverso il decreto n. 9/2010 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del 07/01/2010 ve s ougидів ен sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
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II GIP presso il Tribunale di Lucca emetteva decreto di archiviazione in relazione alle indagini svolte nei confronti di Ortu Attilio per il reato di omicidio colposo (incidente stradale) in danno di HE OU.
Ricorre per cassazione VE ST OU - parte offesa in quanto coniuge della vittima deducendo la nullità dell'avviso della richiesta di archiviazione del P.M. e denunciando violazione di legge per avere il GIP del Tribunale di Lucca pronunciato il provvedimento di archiviazione "de plano" nonostante l'opposizione depositata nell'interesse della stesa parte offesa il 28 dicembre 2009 (presso la cancelleria del
Tribunale di Siena), dopo l'avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M.; evidenzia la ricorrente che l'atto di opposizione era poi pervenuto presso la Cancelleria del GIP del Tribunale di Lucca il 4 gennaio 2010, e cioè nel medesimo giorno in cui era pervenuta al GIP anche la richiesta di archiviazione del PM..
Hai poi presentato memoria il difensore della ricorrente con ulteriori argomentazioni a sostegno del proposto gravame.
-Va dato atto che il ricorso che per la sua natura avrebbe dovuto essere deciso con procedura non partecipata ex art. 611 c.p.p. - è stato discusso e deciso con l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p.; trattasi di mera irregolarità, assolutamente irrilevante, posto che la procedura camerale partecipata garantisce, all'evidenza, un contraddittorio non solo cartolare.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzi tutto premesso che, per come si rileva dagli atti, effettivamente l'atto di opposizione giunse presso la Cancelleria del GIP del Tribunale di Lucca il 4 gennaio
2010, allorquando pervenne anche la richiesta di archiviazione, e, quindi, prima che il
GIP pronunciasse il decreto di archiviazione: di tal che il GIP avrebbe dovuto tenerne conto, così come affermato, e più volte ribadito, nella giurisprudenza di questa Corte (in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 35169 del 03/07/2008 Cc. - dep. 11/09/2008 Rv.
-
241117). Non rileva quindi quanto dedotto dalla ricorrente circa la prospettata nullità dell'avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione del P,.M., essendo stato comunque raggiunto lo scopo cui l'avviso era finalizzato (e cioè, la proposizione dell'opposizione).
Ciò posto, va sottolineato che, come dedotto dalla ricorrente e come risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio, il G.I.P. del Tribunale di Lucca ha provveduto "de plano",
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senza procedere nel contraddittorio delle parti nelle forme dell'art. 127 c.p.p., e senza neanche pronunciarsi in ordine alla (eventuale) inammissibilità dell'opposizione.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, “qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione" (in termini, "ex plurimis", Cass. IV 1 aprile 2004, B., RV. 228928; conf. Cass. VI 5 febbraio 2003, Colella,
RV. 224286).
L'impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato, senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Lucca per l'ulteriore corso.
Roma, 24 novembre 2010 Il Presidente
(Antonio Morgigni)
Il Consigliere estensore
(Vincenzo Romis )ramni
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 GEN. 201 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giunto Maria BERN
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