CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12693 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12693 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza con la quale OV SI, destinatario di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 22/01/2019 e passata in giudicato il 23/02/2019, per i reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1 e ultimo, 590-bis cod. pen. e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il periodo di anni due, aveva chiesto la modifica di tale sanzione accessoria e la sostituzione di essa con la sospensione della patente di guida. 2. Ricorre per cassazione OV SI, per mezzo dell'avv. Adriano Falsone, prospettando un motivo unico ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. La doglianza viene di seguito riassunta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente dunque - nel richiamare Corte cost., sentenza n. 84 del 17 aprile 2019, che ha sancito la illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1 e 590-bis cod. pen., possa essere applicata la sospensione, in luogo della revoca della patente di guida - aveva domandato la rivalutazione della sanzione della revoca che era stata applicata al condannato. Tale richiesta era fondata sulla funzione sostanzialmente punitiva della suddetta sanzione amministrativa. Richiamato allora il fenomeno della retroattività degli effetti più favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale, laddove incidenti su norme di carattere penale, sosteneva il SI esser consentito al giudice dell'esecuzione operare l'invocata modifica. 2.2. Nel provvedimento impugnato si ricorda - in primo luogo - come la sopra detta pronuncia della Consulta abbia prodotto l'effetto di elidere ogni forma di automatismo, in fase di applicazione della sanzione amministrativa, in quanto collidente con i principi costituzionalmente garantiti della uguaglianza e della proporzionalità. Nulla sarebbe invece mutato, relativamente alla natura stessa di sanzione amministrativa accessoria, da attribuire alla revoca della patente di guida. Inapplicabile al caso concreto sarebbe poi il disposto dell'art. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove è stabilita la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali discendenti da sentenza irrevocabile, 2 pronunciata sulla base di norma poi dichiarata incostituzionale. Mancando infatti il requisito della natura penale della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, nonché essendo consequenzialmente non operante il dettato della sopra richiamata legge n. 87 del 1953, resterebbe preclusa al giudice penale la possibilità di incidere su un rapporto ormai definito, in forza di pronuncia passata in giudicato in data anteriore alla pronuncia della Consulta. 3. Il ricorrente denuncia allora l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, appunto nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari ha reputato che - nonostante l'intervento della sopra richiamata decisione della Corte costituzionale - non potesse applicarsi il disposto dell'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, rientrando invece la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida nella materia penale. Ricorda peraltro l'odierno ricorrente come l'accordo intervenuto a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. ricomprendesse anche la natura e la durata della sanzione accessoria da applicare, che era stata indicata dalle parti nella sospensione della patente di guida per anni due;
il Giudice aveva poi disposto la revoca della patente di guida, sul presupposto che l'accordo non potesse estendersi alla natura e durata della sanzione amministrativa accessoria. Evidenzia infine il ricorrente come Corte cost., sentenza n. 68 del 2021 abbia sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma quarto, legge 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso della inapplicabilità della disposizione in relazione alla sanzione amnnnistrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs 285 del 1992. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Consulta, in primo luogo, ha sancito che l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - dettata dall'art. 222, comma 2 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in presenza di una sentenza di condanna, ovvero di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali 3 gravi o gravissime - si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 88 del 2019). Tale forma di automatismo ha invece ragione di essere esclusivamente al ricorrere di una condotta aggravata dallo stato di ebbrezza alcoolica, ovvero dall'uso di sostanze stupefacenti;
negli altri casi, la valutazione circa l'opportunità di disporre la sospensione o la revoca della patente di guida deve essere riservata al prudente apprezzamento del giudice. 2.1. Sul tema della valenza delle pronunce della Corte costituzionale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una determinata norma e di correlata efficacia retroattiva della pronuncia più favorevole in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato penale di condanna, è poi come detto intervenuta la Consulta, con la sopra richiamata Corte cost. sentenza n. 68 del 2021. In tale pronuncia, viene cristallizzata la possibilità di estendere la deroga alla intangibilità del giudicato, stabilita in materia penale dall'art. 30, comma quarto, legge 87 del 1953, alle sanzioni amministrative che presentino una natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU. La pronuncia concerne proprio la previsione della revoca della patente di guida, disposta a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs 285 del 1992. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il succitato art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953, laddove lo si legga nel senso della inapplicabilità della disposizione normativa relativamente alla revoca della patente di guida a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, che sia consequenziale alla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen., passata in giudicato. Ha poi precisato la Consulta come tale sanzione amministrativa accessoria presenti uno spiccato carattere di norma di natura punitiva, avente un marcato contenuto di afflittività ed una forte attitudine specialpreventiva. Dal momento quindi che Corte cost., sentenza n. 69 del 2019 ha condotto sotto l'egida normativa del principio di retroattività della lex mitior anche le sanzioni ammnistrative, non può che ricavarsene il principio della non operatività della sanzione ammnistrativa - allorquando questa presenti connotazioni, struttura ed effetti di tipo fortemente afflittivo - pure all'indomani di una declaratoria di illegittimità costituzionale. L'esigenza che la sanzione amministrativa sia adeguata e confacente ai principi costituzionali appare insomma prevalente, rispetto all'opposta esigenza di certezza nei rapporti giuridici e quindi di intangibilità del giudicato. Sarebbe infatti del tutto incongruo, in tal caso, far riverberare su un condannato gli effetti sfavorevoli di una sanzione 4 ammnistrativa di carattere sostanzialmente penale, medio tempore dichiarata non conforme alla Costituzione. 2.2. Questa Corte si è del resto già pronunciata sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva» (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01). A tale principio in Collegio intende ora dare continuità. 3. In ordine infine alla possibilità - in sede di legittimità - di disporre la sospensione della patente in sostituzione della già disposta revoca, è possibile richiamare - per un caso quasi sovrapponibile - il dictum di Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, Greco, Rv. 265431 - 01, a mente della quale: «In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente»; conf. Sez. 4, n. 27989 del 03/07/2012 Rossi, Rv. 253590 01; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Lamaj, Rv. 229466 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con applicazione - in luogo della revoca - della sospensione della patente di guida per il periodo di anni due, conformemente a quanto stabilito dalle parti in sede di accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e sostituisce la revoca della patente di guida con la sospensione della patente di guida per anni due. Così deciso il 22 febbraio 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12693 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza con la quale OV SI, destinatario di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 22/01/2019 e passata in giudicato il 23/02/2019, per i reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1 e ultimo, 590-bis cod. pen. e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il periodo di anni due, aveva chiesto la modifica di tale sanzione accessoria e la sostituzione di essa con la sospensione della patente di guida. 2. Ricorre per cassazione OV SI, per mezzo dell'avv. Adriano Falsone, prospettando un motivo unico ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. La doglianza viene di seguito riassunta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente dunque - nel richiamare Corte cost., sentenza n. 84 del 17 aprile 2019, che ha sancito la illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1 e 590-bis cod. pen., possa essere applicata la sospensione, in luogo della revoca della patente di guida - aveva domandato la rivalutazione della sanzione della revoca che era stata applicata al condannato. Tale richiesta era fondata sulla funzione sostanzialmente punitiva della suddetta sanzione amministrativa. Richiamato allora il fenomeno della retroattività degli effetti più favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale, laddove incidenti su norme di carattere penale, sosteneva il SI esser consentito al giudice dell'esecuzione operare l'invocata modifica. 2.2. Nel provvedimento impugnato si ricorda - in primo luogo - come la sopra detta pronuncia della Consulta abbia prodotto l'effetto di elidere ogni forma di automatismo, in fase di applicazione della sanzione amministrativa, in quanto collidente con i principi costituzionalmente garantiti della uguaglianza e della proporzionalità. Nulla sarebbe invece mutato, relativamente alla natura stessa di sanzione amministrativa accessoria, da attribuire alla revoca della patente di guida. Inapplicabile al caso concreto sarebbe poi il disposto dell'art. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove è stabilita la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali discendenti da sentenza irrevocabile, 2 pronunciata sulla base di norma poi dichiarata incostituzionale. Mancando infatti il requisito della natura penale della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, nonché essendo consequenzialmente non operante il dettato della sopra richiamata legge n. 87 del 1953, resterebbe preclusa al giudice penale la possibilità di incidere su un rapporto ormai definito, in forza di pronuncia passata in giudicato in data anteriore alla pronuncia della Consulta. 3. Il ricorrente denuncia allora l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, appunto nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari ha reputato che - nonostante l'intervento della sopra richiamata decisione della Corte costituzionale - non potesse applicarsi il disposto dell'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, rientrando invece la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida nella materia penale. Ricorda peraltro l'odierno ricorrente come l'accordo intervenuto a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. ricomprendesse anche la natura e la durata della sanzione accessoria da applicare, che era stata indicata dalle parti nella sospensione della patente di guida per anni due;
il Giudice aveva poi disposto la revoca della patente di guida, sul presupposto che l'accordo non potesse estendersi alla natura e durata della sanzione amministrativa accessoria. Evidenzia infine il ricorrente come Corte cost., sentenza n. 68 del 2021 abbia sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma quarto, legge 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso della inapplicabilità della disposizione in relazione alla sanzione amnnnistrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs 285 del 1992. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Consulta, in primo luogo, ha sancito che l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - dettata dall'art. 222, comma 2 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in presenza di una sentenza di condanna, ovvero di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali 3 gravi o gravissime - si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 88 del 2019). Tale forma di automatismo ha invece ragione di essere esclusivamente al ricorrere di una condotta aggravata dallo stato di ebbrezza alcoolica, ovvero dall'uso di sostanze stupefacenti;
negli altri casi, la valutazione circa l'opportunità di disporre la sospensione o la revoca della patente di guida deve essere riservata al prudente apprezzamento del giudice. 2.1. Sul tema della valenza delle pronunce della Corte costituzionale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una determinata norma e di correlata efficacia retroattiva della pronuncia più favorevole in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato penale di condanna, è poi come detto intervenuta la Consulta, con la sopra richiamata Corte cost. sentenza n. 68 del 2021. In tale pronuncia, viene cristallizzata la possibilità di estendere la deroga alla intangibilità del giudicato, stabilita in materia penale dall'art. 30, comma quarto, legge 87 del 1953, alle sanzioni amministrative che presentino una natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU. La pronuncia concerne proprio la previsione della revoca della patente di guida, disposta a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs 285 del 1992. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il succitato art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953, laddove lo si legga nel senso della inapplicabilità della disposizione normativa relativamente alla revoca della patente di guida a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, che sia consequenziale alla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen., passata in giudicato. Ha poi precisato la Consulta come tale sanzione amministrativa accessoria presenti uno spiccato carattere di norma di natura punitiva, avente un marcato contenuto di afflittività ed una forte attitudine specialpreventiva. Dal momento quindi che Corte cost., sentenza n. 69 del 2019 ha condotto sotto l'egida normativa del principio di retroattività della lex mitior anche le sanzioni ammnistrative, non può che ricavarsene il principio della non operatività della sanzione ammnistrativa - allorquando questa presenti connotazioni, struttura ed effetti di tipo fortemente afflittivo - pure all'indomani di una declaratoria di illegittimità costituzionale. L'esigenza che la sanzione amministrativa sia adeguata e confacente ai principi costituzionali appare insomma prevalente, rispetto all'opposta esigenza di certezza nei rapporti giuridici e quindi di intangibilità del giudicato. Sarebbe infatti del tutto incongruo, in tal caso, far riverberare su un condannato gli effetti sfavorevoli di una sanzione 4 ammnistrativa di carattere sostanzialmente penale, medio tempore dichiarata non conforme alla Costituzione. 2.2. Questa Corte si è del resto già pronunciata sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva» (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01). A tale principio in Collegio intende ora dare continuità. 3. In ordine infine alla possibilità - in sede di legittimità - di disporre la sospensione della patente in sostituzione della già disposta revoca, è possibile richiamare - per un caso quasi sovrapponibile - il dictum di Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, Greco, Rv. 265431 - 01, a mente della quale: «In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente»; conf. Sez. 4, n. 27989 del 03/07/2012 Rossi, Rv. 253590 01; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Lamaj, Rv. 229466 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con applicazione - in luogo della revoca - della sospensione della patente di guida per il periodo di anni due, conformemente a quanto stabilito dalle parti in sede di accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e sostituisce la revoca della patente di guida con la sospensione della patente di guida per anni due. Così deciso il 22 febbraio 2023.