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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6524 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9508/2023, pubblicata il 19 ottobre 2023 e notificata il 20 ottobre 2023, iscritto al n.
4876/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 23 Settembre 2025 e pendente
TRA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico AM ) e CodiceFiscale_2
AR AM (c.f. - APPELLANTE- CodiceFiscale_3
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_4
- APPELLATO INTIMATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 29 luglio 2019 Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli per
[...] CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sentir dichiarare l'estinzione e/o l'improcedibilità dell'esecuzione forzata sui propri immobili iniziata da quest'ultimo sulla base della sentenza n. 86515/2016, pubblicata il 12.7.2016, con la quale il Tribunale di Napoli, dopo aver accertato la legittimità del recesso esercitato dal per inadempimento del preliminare CP_1
stipulato, condannava il promittente venditore, insieme alla moglie Pt_1
, al pagamento in favore del della somma “di € 900.000,00, Parte_2 CP_1
a titolo di restituzione del doppio della caparra versata, oltre interessi al tasso legale dal 19.10.2004 quanto a € 450.000,00, e dal 10.3.2016 quanto a €
450.000,00 e di € 100.000,00, a titolo di restituzione dell'acconto sul prezzo, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 29.1.2005, e spese processuali per €
360,00 per esborsi ed € 27.800,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”, nonché per spese di CTU.
Nello specifico, il contestava che la citata sentenza del Tribunale di Pt_1
Napoli potesse costituire valido titolo per procedere ad esecuzione, trattandosi di sentenza di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare, avente, pertanto, natura costitutiva, suscettibile di produrre effetti esecutivi solo al momento del suo passaggio in giudicato, a nulla rilevando il fatto che essa conteneva anche la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, trattandosi di un capo di sentenza collegato sinallagmaticamente al capo che accertava il legittimo esercizio del diritto di recesso. A sostegno della sua posizione, il citava una serie di precedenti Pt_1
giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 4059/2010, pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione.
2. Costituendosi in giudizio con comparsa del 3 settembre 2019, CP_1
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
contestava l'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria di spese. CP_1
3. La causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di
Napoli rigettava l'opposizione, condannando il a rifondere alla Pt_1
controparte le spese del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale - qualificata la sentenza posta alla base dell'esecuzione, come sentenza dichiarativa della legittimità del recesso effettuato dal , a seguito dell'inadempimento del nonché di CP_1 Pt_1
condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra versata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., anziché come sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale - sosteneva che il capo di condanna al pagamento del doppio della caparra ricevuta non era collegato da nessun nesso di sinallagmaticità, né di corrispettività, alla statuizione relativa all'accertamento della legittimità del recesso dal contratto operato da parte del , ma da un mero nesso di dipendenza, concludendo per CP_1
la legittimità dell'esecuzione forzata intentata dal sig. ex art. 282 c.p.c. CP_1
4. Con una citazione notificata al a mezzo messaggio di posta CP_1
elettronica certificata il 9 novembre 2023, ha proposto appello Parte_1
avverso tale sentenza, notificata il 20 ottobre 2023, sulla base dei motivi di cui di seguito si dirà, rassegnando le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei propri difensori antistatari.
5. Con comparsa del 12 dicembre 2023, si è costituito in CP_1
appello con procura generica rilasciata al suo avvocato, riportandosi alle medesime difese svolte in primo grado, chiedendo di “rigettare l'appello, perché improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto”, evidenziando, in ogni caso, che, nelle more del giudizio, la sentenza posta in esecuzione era
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
passata in giudicato, a seguito della sentenza n.3575/2019 emessa dalla Corte di
Appello di Napoli, che aveva rigettato l'appello del e confermato la Pt_1
sentenza di primo grado nonché dell'ordinanza n. 514 del 14.1.2021, con cui la
Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso del e tale fatto aveva Pt_1
determinato – a dire dell'appellato- la cessazione della materia del contendere.
6. All' udienza del 23 settembre 2025, dopo che è stato assegnato termine al per regolarizzare la sua costituzione con il deposito di valida procura CP_1
conferita al suo difensore, la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va, in via preliminare, accolta l'eccezione sollevata dall'appellante in comparsa conclusionale sulla tempestività della sanatoria della procura rilasciata dal al suo difensore. L'appellante, infatti, sostiene che non sia stato CP_1
rispettato il termine perentorio concesso dalla Corte al ai sensi dell'art. 182 CP_1
c. 2 c.p.c. e, di conseguenza, che non vadano prese in considerazione le difese svolte dalla parte appellata.
All'udienza del 12 marzo 2024, infatti, la Corte aveva concesso al il CP_1
termine del 30 aprile 2024 per il deposito di valida procura. Ebbene, la successiva procura è stata rilasciata all'avv. Roberto Buonanno, difensore del , il 27 CP_1
aprile 2024, ma è stata depositata solo il 1° luglio 2024, dopo il termine del 30 aprile 2024 stabilito dalla Corte.
Ora è pur vero che l'art. 182 c.p.c. stabilisce che nel termine perentorio assegnato dal giudice debba essere rilasciata (non depositata) valida procura, ma avendo la Corte stabilito il termine del 30 aprile per il deposito, entro tale termine
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 4 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(da intendersi ex art. 152, co. 1, c.p.c.) doveva avvenire sia il rilascio che il deposito della procura, ciò che non è avvenuto.
Ne consegue che il non può ritenersi validamente costituito nel grado CP_1
d'appello e va dichiarato contumace.
II. Venendo al merito della questione, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per intervenuto passaggio in giudicato del titolo posto alla base dell'esecuzione, la cui efficacia esecutiva è contestata, cioè la sentenza n.
86515/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, perché la controversia investe l'esistenza del titolo o, meglio, la sua efficacia esecutiva, al momento in cui fu avviata l'esecuzione.
Ebbene, in tale momento, a giudizio della Corte, la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8615/2016, non solo doveva qualificarsi - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - come una sentenza di natura dichiarativa, per avere accertato, a seguito dell'inadempimento del la legittimità dell'esercizio Pt_1
del recesso dal preliminare da parte del , anziché la risoluzione giudiziale CP_1
del contratto (in verità nulla cambia ai fini che ci riguardano), ma aveva anche disposto la condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra.
Neppure può sostenersi, come pure ritenuto dall'appellante, che nella detta sentenza la pronuncia della legittimità del recesso sia legata al capo condannatorio da un nesso di sinallagmaticità o corrispettività, che renderebbe anche quest'ultimo capo di natura costitutiva e/o dichiarativa, e perciò solo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva col suo passaggio in giudicato.
A giudizio della Corte, tale tesi non può essere accolta, poiché l'appellante confonde il concetto di sinallagmaticità sostanziale, inteso come nesso di
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 5 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
corrispettività tra le due prestazioni oggetto di un contratto, cui si riferiscono i precedenti da lui citati [ad es. quello per cui la caparra confirmatoria presuppone un contratto a prestazioni corrispettive, essendo legata all'inadempimento da un nesso di indissolubilità (cfr. Cass. 4411/2004)] con il profilo processuale, cui invece fa riferimento la giurisprudenza più recente in tema di anticipata efficacia esecutiva dei capi condannatori legati alle statuizioni costitutive.
Infatti, anche a voler ritenere la pronuncia sul recesso di tipo costitutivo, anziché di natura dichiarativa, nulla cambia, giacché i rapporti tra capi costitutivi e/o dichiarativi e capi condannatori contenuti nella medesima sentenza, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, possono essere di quattro tipi:
“rapporto di sinallagmaticità, che sussiste quando il capo condannatorio costituisce un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché, mancando
l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili queste (com'è a dirsi, per esempio, nel caso di condanna al pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente contenuta nella sentenza di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.); rapporto di corrispettività, che sussiste quando il capo condannatorio, se messo in esecuzione in via provvisoria separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a subire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza godere i benefici pure da essa scaturenti, alterandosi così
l'equilibrio preesistente alla pronuncia e la parità delle armi delle parti nel processo (è il caso, per esempio, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei comproprietari e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione); rapporto di dipendenza, ravvisabile quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria e in senso stretto del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra esso stesso
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il nuovo assetto d'interessi, ma ne discende in via meramente derivativa (com'è a dirsi, per esempio, per la condanna al rilascio dell'immobile contenuta in una pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una compravendita); rapporto di accessorietà, che sussiste quando il capo condannatorio non incide in alcun modo sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo (è il caso, per esempio, della condanna alle spese di lite)”(Cass. 12872/2021, poi ripresa, ancor più di recente, da Cass.27416/2021).
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, solo nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non sarebbe immediatamente esecutivo, cioè “soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo) (cfr. Cass.27416/2021).
Nell'ipotesi in esame, non vi è dubbio che il rapporto tra la dichiarazione di legittimità del recesso dal contratto esercitato dal per l'inadempimento del CP_1
e quello al pagamento da parte di quest'ultimo del doppio della caparra, è Pt_1
un legame di “mera dipendenza”, non di sinallagmaticità, in quanto il capo
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
condannatorio al pagamento del doppio della caparra è dipendente solo logicamente dalla statuizione sulla legittimità del recesso, né l'immediata esecutività del titolo di condanna può alterare i rapporti tra le parti, come invece previsto nell'ipotesi presa in esame dalle sezioni unite della Corte di Cassazione
n. 4059/2010 (condanna al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, o condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, rispetto al pagamento da parte del promissario acquirente del corrispettivo della vendita), pure citata sentenza dall'appellante a sostegno della sua tesi.
L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
III. Nulla deve disporsi sulle spese dell'appello, stante la contumacia del
, non costituitosi in giudizio con valida procura. CP_1
IV. Segue infine la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9508/2023, Parte_1
pubblicata il 19 ottobre 2023 e notificata il 20 ottobre 2023, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
C) nulla per le spese del grado d'appello;
D) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
115/2002, le condizioni per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(EP D'ER) (IN OL)
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 9 di 9 Parte_1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9508/2023, pubblicata il 19 ottobre 2023 e notificata il 20 ottobre 2023, iscritto al n.
4876/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 23 Settembre 2025 e pendente
TRA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico AM ) e CodiceFiscale_2
AR AM (c.f. - APPELLANTE- CodiceFiscale_3
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_4
- APPELLATO INTIMATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 29 luglio 2019 Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli per
[...] CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sentir dichiarare l'estinzione e/o l'improcedibilità dell'esecuzione forzata sui propri immobili iniziata da quest'ultimo sulla base della sentenza n. 86515/2016, pubblicata il 12.7.2016, con la quale il Tribunale di Napoli, dopo aver accertato la legittimità del recesso esercitato dal per inadempimento del preliminare CP_1
stipulato, condannava il promittente venditore, insieme alla moglie Pt_1
, al pagamento in favore del della somma “di € 900.000,00, Parte_2 CP_1
a titolo di restituzione del doppio della caparra versata, oltre interessi al tasso legale dal 19.10.2004 quanto a € 450.000,00, e dal 10.3.2016 quanto a €
450.000,00 e di € 100.000,00, a titolo di restituzione dell'acconto sul prezzo, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 29.1.2005, e spese processuali per €
360,00 per esborsi ed € 27.800,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”, nonché per spese di CTU.
Nello specifico, il contestava che la citata sentenza del Tribunale di Pt_1
Napoli potesse costituire valido titolo per procedere ad esecuzione, trattandosi di sentenza di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare, avente, pertanto, natura costitutiva, suscettibile di produrre effetti esecutivi solo al momento del suo passaggio in giudicato, a nulla rilevando il fatto che essa conteneva anche la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, trattandosi di un capo di sentenza collegato sinallagmaticamente al capo che accertava il legittimo esercizio del diritto di recesso. A sostegno della sua posizione, il citava una serie di precedenti Pt_1
giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 4059/2010, pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione.
2. Costituendosi in giudizio con comparsa del 3 settembre 2019, CP_1
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
contestava l'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria di spese. CP_1
3. La causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di
Napoli rigettava l'opposizione, condannando il a rifondere alla Pt_1
controparte le spese del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale - qualificata la sentenza posta alla base dell'esecuzione, come sentenza dichiarativa della legittimità del recesso effettuato dal , a seguito dell'inadempimento del nonché di CP_1 Pt_1
condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra versata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., anziché come sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale - sosteneva che il capo di condanna al pagamento del doppio della caparra ricevuta non era collegato da nessun nesso di sinallagmaticità, né di corrispettività, alla statuizione relativa all'accertamento della legittimità del recesso dal contratto operato da parte del , ma da un mero nesso di dipendenza, concludendo per CP_1
la legittimità dell'esecuzione forzata intentata dal sig. ex art. 282 c.p.c. CP_1
4. Con una citazione notificata al a mezzo messaggio di posta CP_1
elettronica certificata il 9 novembre 2023, ha proposto appello Parte_1
avverso tale sentenza, notificata il 20 ottobre 2023, sulla base dei motivi di cui di seguito si dirà, rassegnando le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei propri difensori antistatari.
5. Con comparsa del 12 dicembre 2023, si è costituito in CP_1
appello con procura generica rilasciata al suo avvocato, riportandosi alle medesime difese svolte in primo grado, chiedendo di “rigettare l'appello, perché improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto”, evidenziando, in ogni caso, che, nelle more del giudizio, la sentenza posta in esecuzione era
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
passata in giudicato, a seguito della sentenza n.3575/2019 emessa dalla Corte di
Appello di Napoli, che aveva rigettato l'appello del e confermato la Pt_1
sentenza di primo grado nonché dell'ordinanza n. 514 del 14.1.2021, con cui la
Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso del e tale fatto aveva Pt_1
determinato – a dire dell'appellato- la cessazione della materia del contendere.
6. All' udienza del 23 settembre 2025, dopo che è stato assegnato termine al per regolarizzare la sua costituzione con il deposito di valida procura CP_1
conferita al suo difensore, la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va, in via preliminare, accolta l'eccezione sollevata dall'appellante in comparsa conclusionale sulla tempestività della sanatoria della procura rilasciata dal al suo difensore. L'appellante, infatti, sostiene che non sia stato CP_1
rispettato il termine perentorio concesso dalla Corte al ai sensi dell'art. 182 CP_1
c. 2 c.p.c. e, di conseguenza, che non vadano prese in considerazione le difese svolte dalla parte appellata.
All'udienza del 12 marzo 2024, infatti, la Corte aveva concesso al il CP_1
termine del 30 aprile 2024 per il deposito di valida procura. Ebbene, la successiva procura è stata rilasciata all'avv. Roberto Buonanno, difensore del , il 27 CP_1
aprile 2024, ma è stata depositata solo il 1° luglio 2024, dopo il termine del 30 aprile 2024 stabilito dalla Corte.
Ora è pur vero che l'art. 182 c.p.c. stabilisce che nel termine perentorio assegnato dal giudice debba essere rilasciata (non depositata) valida procura, ma avendo la Corte stabilito il termine del 30 aprile per il deposito, entro tale termine
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 4 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(da intendersi ex art. 152, co. 1, c.p.c.) doveva avvenire sia il rilascio che il deposito della procura, ciò che non è avvenuto.
Ne consegue che il non può ritenersi validamente costituito nel grado CP_1
d'appello e va dichiarato contumace.
II. Venendo al merito della questione, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per intervenuto passaggio in giudicato del titolo posto alla base dell'esecuzione, la cui efficacia esecutiva è contestata, cioè la sentenza n.
86515/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, perché la controversia investe l'esistenza del titolo o, meglio, la sua efficacia esecutiva, al momento in cui fu avviata l'esecuzione.
Ebbene, in tale momento, a giudizio della Corte, la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8615/2016, non solo doveva qualificarsi - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - come una sentenza di natura dichiarativa, per avere accertato, a seguito dell'inadempimento del la legittimità dell'esercizio Pt_1
del recesso dal preliminare da parte del , anziché la risoluzione giudiziale CP_1
del contratto (in verità nulla cambia ai fini che ci riguardano), ma aveva anche disposto la condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra.
Neppure può sostenersi, come pure ritenuto dall'appellante, che nella detta sentenza la pronuncia della legittimità del recesso sia legata al capo condannatorio da un nesso di sinallagmaticità o corrispettività, che renderebbe anche quest'ultimo capo di natura costitutiva e/o dichiarativa, e perciò solo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva col suo passaggio in giudicato.
A giudizio della Corte, tale tesi non può essere accolta, poiché l'appellante confonde il concetto di sinallagmaticità sostanziale, inteso come nesso di
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 5 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
corrispettività tra le due prestazioni oggetto di un contratto, cui si riferiscono i precedenti da lui citati [ad es. quello per cui la caparra confirmatoria presuppone un contratto a prestazioni corrispettive, essendo legata all'inadempimento da un nesso di indissolubilità (cfr. Cass. 4411/2004)] con il profilo processuale, cui invece fa riferimento la giurisprudenza più recente in tema di anticipata efficacia esecutiva dei capi condannatori legati alle statuizioni costitutive.
Infatti, anche a voler ritenere la pronuncia sul recesso di tipo costitutivo, anziché di natura dichiarativa, nulla cambia, giacché i rapporti tra capi costitutivi e/o dichiarativi e capi condannatori contenuti nella medesima sentenza, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, possono essere di quattro tipi:
“rapporto di sinallagmaticità, che sussiste quando il capo condannatorio costituisce un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché, mancando
l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili queste (com'è a dirsi, per esempio, nel caso di condanna al pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente contenuta nella sentenza di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.); rapporto di corrispettività, che sussiste quando il capo condannatorio, se messo in esecuzione in via provvisoria separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a subire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza godere i benefici pure da essa scaturenti, alterandosi così
l'equilibrio preesistente alla pronuncia e la parità delle armi delle parti nel processo (è il caso, per esempio, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei comproprietari e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione); rapporto di dipendenza, ravvisabile quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria e in senso stretto del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra esso stesso
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il nuovo assetto d'interessi, ma ne discende in via meramente derivativa (com'è a dirsi, per esempio, per la condanna al rilascio dell'immobile contenuta in una pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una compravendita); rapporto di accessorietà, che sussiste quando il capo condannatorio non incide in alcun modo sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo (è il caso, per esempio, della condanna alle spese di lite)”(Cass. 12872/2021, poi ripresa, ancor più di recente, da Cass.27416/2021).
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, solo nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non sarebbe immediatamente esecutivo, cioè “soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo) (cfr. Cass.27416/2021).
Nell'ipotesi in esame, non vi è dubbio che il rapporto tra la dichiarazione di legittimità del recesso dal contratto esercitato dal per l'inadempimento del CP_1
e quello al pagamento da parte di quest'ultimo del doppio della caparra, è Pt_1
un legame di “mera dipendenza”, non di sinallagmaticità, in quanto il capo
Proc. n.4876/2023 r.g.aa.c.c. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
condannatorio al pagamento del doppio della caparra è dipendente solo logicamente dalla statuizione sulla legittimità del recesso, né l'immediata esecutività del titolo di condanna può alterare i rapporti tra le parti, come invece previsto nell'ipotesi presa in esame dalle sezioni unite della Corte di Cassazione
n. 4059/2010 (condanna al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, o condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, rispetto al pagamento da parte del promissario acquirente del corrispettivo della vendita), pure citata sentenza dall'appellante a sostegno della sua tesi.
L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
III. Nulla deve disporsi sulle spese dell'appello, stante la contumacia del
, non costituitosi in giudizio con valida procura. CP_1
IV. Segue infine la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9508/2023, Parte_1
pubblicata il 19 ottobre 2023 e notificata il 20 ottobre 2023, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
C) nulla per le spese del grado d'appello;
D) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
115/2002, le condizioni per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(EP D'ER) (IN OL)
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