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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/12/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.2085/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025, al numero 2085, promossa con domanda depositata in data 27/05/2025
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Isola del Liri, Parte_1 C.F._1
Via Siracusa n. 5, presso lo studio degli Avv.ti PAOLO ZINZI e ANTONIO ROSARIO
BONGARZONE, dai quali è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Olimpia n. 14, CP_1 rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
1 Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con condanna del convenuto alla attivazione in CP_1 suo favore della predetta carta elettronica per un importo di €. 3.000,00.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere educatrice di convitto con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2011.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei docenti di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), non riconosciuta al personale educativo.
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 1 comma 121 della L. 105/2015 che, circoscrivendo l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quella di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quella di insegnante. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica citata (art. 1 commi da 121 a 124 L. 107/2015), da assegnarsi anche al personale educativo.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e
2 all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto del personale educativo non docente di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e
DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche.
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
3 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di €.500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M.
23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
4 Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta
e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Pertanto, solo per il personale docente di ruolo è prescritta, in via aggiuntiva, dall'art. 1, comma 124, ultimo periodo, della legge n. 107/2015, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” ed un primo inziale orientamento aveva escluso che la categoria degli educatori, alla quale non è richiesto l'obbligo di formazione aggiuntivo, il riconoscimento in loro favore della carta docente.
Ciò sul presupposto della diversità della funzione educativa della categoria degli educatori di convitto, rispetto alla funzione propriamente didattica dei docenti, rimarcando che l'attività educativa ha per oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe, e richiede pertanto competenze afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratterizzano l'attività didattica.
Gli educatori di convitto, anche qualora impiegati - come parte ricorrente - a tempo indeterminato, sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale docente.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 395 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato “funzione docente” e gli artt. 25 e 127 del CCNL Comparto
Scuola 2016-2018 che prevedono che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica, dunque, in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'art. 121 del D.P.R.
31.5.1974 n. 417, successivamente richiamato dall'art. 398 del d.lgs. 297/1994, che espressamente prevede che: “sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi
5 agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”.
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con l'ordinanza resa in data
11.4.2024, ha affermato che: “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed
è soggetto a precisi oneri formativi”.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto al personale educativo non docente il diritto di usufruire del beneficio economico di €.500 annui attraverso la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente sia titolare di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto dal 01.09.2011. CP_1
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €. 3.000,00.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati.
6 Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del
, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022, tenendo Controparte_1 conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase decisionale, valore minimo: €.373,00; compenso complessivo: €.1.030,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in data 27/05/2025, nella causa iscritta al n. 2085/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il convenuto alla attivazione, in suo Controparte_1 favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.3.000,00, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€.1.030,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 17/12/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025, al numero 2085, promossa con domanda depositata in data 27/05/2025
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Isola del Liri, Parte_1 C.F._1
Via Siracusa n. 5, presso lo studio degli Avv.ti PAOLO ZINZI e ANTONIO ROSARIO
BONGARZONE, dai quali è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Olimpia n. 14, CP_1 rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
1 Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con condanna del convenuto alla attivazione in CP_1 suo favore della predetta carta elettronica per un importo di €. 3.000,00.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere educatrice di convitto con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2011.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei docenti di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), non riconosciuta al personale educativo.
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 1 comma 121 della L. 105/2015 che, circoscrivendo l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quella di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quella di insegnante. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica citata (art. 1 commi da 121 a 124 L. 107/2015), da assegnarsi anche al personale educativo.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e
2 all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto del personale educativo non docente di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e
DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche.
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
3 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di €.500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M.
23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
4 Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta
e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Pertanto, solo per il personale docente di ruolo è prescritta, in via aggiuntiva, dall'art. 1, comma 124, ultimo periodo, della legge n. 107/2015, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” ed un primo inziale orientamento aveva escluso che la categoria degli educatori, alla quale non è richiesto l'obbligo di formazione aggiuntivo, il riconoscimento in loro favore della carta docente.
Ciò sul presupposto della diversità della funzione educativa della categoria degli educatori di convitto, rispetto alla funzione propriamente didattica dei docenti, rimarcando che l'attività educativa ha per oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe, e richiede pertanto competenze afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratterizzano l'attività didattica.
Gli educatori di convitto, anche qualora impiegati - come parte ricorrente - a tempo indeterminato, sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale docente.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 395 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato “funzione docente” e gli artt. 25 e 127 del CCNL Comparto
Scuola 2016-2018 che prevedono che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica, dunque, in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'art. 121 del D.P.R.
31.5.1974 n. 417, successivamente richiamato dall'art. 398 del d.lgs. 297/1994, che espressamente prevede che: “sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi
5 agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”.
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con l'ordinanza resa in data
11.4.2024, ha affermato che: “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed
è soggetto a precisi oneri formativi”.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto al personale educativo non docente il diritto di usufruire del beneficio economico di €.500 annui attraverso la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente sia titolare di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto dal 01.09.2011. CP_1
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €. 3.000,00.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati.
6 Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del
, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022, tenendo Controparte_1 conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase decisionale, valore minimo: €.373,00; compenso complessivo: €.1.030,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in data 27/05/2025, nella causa iscritta al n. 2085/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il convenuto alla attivazione, in suo Controparte_1 favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.3.000,00, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€.1.030,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 17/12/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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