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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11294 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5/11/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 9914/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso da in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante Avv. Francesco Elia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale in Roma, Largo Toniolo n. 6 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma presso la sede di Roma Flaminio rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal Direttore della Sede di Roma Flaminio, depositata in atti CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 18/03/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la sua condanna al pagamento dei CP_1
ratei di indennità di accompagnamento maturati a far data dal gennaio 2024, conformemente alle statuizioni del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Roma in data 24.10.2024 nel procedimento n. 10188/2024 R.G.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere, in considerazione della liquidazione della prestazione richiesta.
All'udienza del 5/11/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione).
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva e di studio).
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 9914/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 550,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, 5.11.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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