Articolo 23 della Legge 2 aprile 1952, n. 231
Articolo 22Articolo 24
Versione
3 maggio 1952
Art. 23.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate ac-
certate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1941-42 (art. 19).......................... L. 100.904.256,25 Somme rimaste dai riscuotere sui residui degli
esercizi precedenti (art. 21).................. " 4.339.843,60
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1942.............. L. 105.244.099,85
-----------------
Entrata in vigore il 3 maggio 1952
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