Versione
8 marzo 1868
8 marzo 1868
Art. 3. null a e' innovato nell'amministrazione della giustizia, e negli Atti dello stato civile nei territori che ritornano alla Provincia di Mantova.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti, alle disposizioni transitorie che potessero occorrere nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari per l'esecuzione della presente Legge.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti, alle disposizioni transitorie che potessero occorrere nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari per l'esecuzione della presente Legge.