Articolo 3 della Legge 9 febbraio 1868, n. 4232
Articolo 2Articolo 4
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8 marzo 1868
Art. 3. null a e' innovato nell'amministrazione della giustizia, e negli Atti dello stato civile nei territori che ritornano alla Provincia di Mantova.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti, alle disposizioni transitorie che potessero occorrere nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari per l'esecuzione della presente Legge.

Entrata in vigore il 8 marzo 1868