Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6172 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bernardino Marzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Frosinone e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione per gg. 20 dell'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IO UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che la ricorrente, in quanto titolare della ditta che gestisce il pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-” ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Frosinone (-OMISSIS-) emesso l’11 novembre 2022, di sospensione per giorni 20 dell’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’esercizio pubblico sopra citato, con conseguente chiusura della struttura medesima a decorrere dalla notifica del provvedimento;
che nel ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendone il rigetto;
che a seguito della camera di consiglio del 14 febbraio 2023 e con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare;
che nel corso dell’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha evidenziato di non aver più interesse al ricorso, chiedendo una pronuncia dichiarativa di tale sopravvenuto difetto di interesse a spese compensate;
Ritenuto che, come hanno chiarito precedenti pronunce, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Preso atto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., mentre le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO UT, Presidente FF, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO UT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.