Articolo 13 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 settembre 1967
Art. 13.
Qualora ne sia ravvisata la necessita' o la opportunita', la Banca nazionale delle comunicazioni puo' essere messa sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui e' demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private ed il Ministero dei trasporti.
La gestione straordinaria, sara' regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, numero 141 , e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , in quanto applicabili.
La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967