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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino
BALESTRIERI e dall'avv. Luca RIPOLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Comelico 40;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Milano, Via Monte Napoleone 8;
convenuta contumace:
Oggetto: ripetizione d'indebito pagina 1 di 6 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Controparte_1
come rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 05.06.2025
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 per ottenere da quest'ultima la restituzione di una somma di Controparte_2 danaro accreditatale per errore dall'attrice.
L'attrice ha esposto di aver eseguito in data 14.12.2022 un bonifico di Euro
29.148,26 Intestandolo al vero beneficiario ma inserendo per Persona_1 errore l'IBAN della società con conseguente Controparte_2 perfezionamento del versamento a favore di quest'ultima. Ha altresi precisato di aver pertanto dovuto eseguire un nuovo bonifico a favore di a titolo CP_3 di quota parte di maggior somma relativa all'acquisto di credito fiscale come da contratto di cessione di crediti sottoscritto con il beneficiario. Ha altresì riferito che,
a seguito della verifica dell'erroneo bonifico, e della formale richiesta di restituzione della somma trasferita alla società convenuta, quest'ultima non aveva contestato l'indebito, ma aveva proposto la restituzione dell'importo mediante una cessione di propri crediti fiscali per un importo superiore a quello accreditatole, con conseguente rifiuto da parte di era poi seguita una Controparte_1
diversa proposta di rateizzazione della somma de qua in rate di importo esiguo, anch'essa non accettata dall'attrice, i cui ulteriori solleciti per la restituzione della somma erano rimasti privi di riscontro. Allegando pertanto la ricorrenza di un'ipotesi di indebito ex art. 2033 cod. civ., l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'indebito ex art. 2033 cc della CP_2 elativo al bonifico erroneamente eseguito in favore di quest'ultima il 14.12.22 di
[...]
euro 29.148,26. - conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione e dunque al pagamento dell'importo di euro 29.148,26 in favore dell'attrice, oltre interessi ex art. 1284 co.4 cc.. - con vittoria di spese di lite, oltre le forfettarie (15%)
e oneri di legge”.
Nessuno si è costituito in giudizio, pur a fronte di rituale notifica, per la società con conseguente declaratoria di contumacia. Controparte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua della produzione documentale in atti, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art.281
pagina 3 di 6 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda dell'attrice risulta all'esito del presente giudizio fondata, e merita pertanto accoglimento.
L'attrice ha sostenuto l'erroneo trasferimento dell'importo sopra citato alla convenuta in assenza di qualsivoglia titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale, chiedendone pertanto la restituzione.
Ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Come peraltro precisato dalla S.C. “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. civ. II, 27.11.2018 n. 30713).
Nel caso in specie l'attrice ha adeguatamente provato in via documentale l'errore in cui è incorsa nella predisposizione del bonifico per cui è causa: ha infatti prodotto sia l'erroneo bonifico effettuato il data 14.12.2022 ad Persona_1 con erronea attribuzione ad esso dell'Iban riferito invece alla società convenuta
(doc.1 fasc. attrice) sia il nuovo bonifico effettuato sempre a favore di
[...]
e nel gennaio 2023 per il medesimo importo, con attribuzione del CP_3
diverso IBAN effettivamente riferito al predetto beneficiario (doc.2 fasc. attrice). Ha altresi prodotto il titolo da cui sorgeva il diritto del beneficiario a ricevere la somma de qua (doc.3 fasc.attrice).
L'errore dell'attrice appare poi ulteriormente suffragato dalla risposta inviata dall'odierna convenuta in data 28.01.2023 (doc. 5 fasc. attrice) alla richiesta di restituzione inoltrata in data 27.01.2023 dall'attrice (doc. 4): la convenuta ha sostanzialmente riconosciuto l'indebito pagamento ricevuto, non contestando il ricevimento dell'importo de quo e non reclamando per esso un ipotetico diverso titolo, limitandosi a proporre, in luogo della sua semplice restituzione – come pagina 4 di 6 richiesto dal solvens – accordi di tipo diverso, non accettati peraltro dall'attrice.
Risultano quindi pacificamente integrati i presupposti fondanti l'azione di indebito oggettivo, alla luce di un erroneo spostamento patrimoniale senza giustificazione e riconosciuto dallo stesso accipiens.
Deve pertanto concludersi per l'effettiva ricorrenza di un pagamento non dovuto, con conseguente diritto del solvens di ripetere quanto indebitamente versato, e correlata condanna della convenuta contumace alla restituzione dell'importo di
Euro 29.148,26 in sorte capitale.
In assenza di specifica diversa domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. devono essere applicati alla predetta somma gli interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Alla soccombenza della convenuta contumace consegue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, e dall'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società nei confronti della società Controparte_1 Controparte_2
nella contumacia della convenuta, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – accerta l'indebito pagamento eseguito dall'attrice a favore della convenuta contumace in data 14.12.2022 e per l'effetto
II – condanna la convenuta contumace alla restituzione a favore dell'attrice dell'importo di Euro 29.148,26, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
II – condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, liquidate in pagina 5 di 6 complessivi Euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino
BALESTRIERI e dall'avv. Luca RIPOLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Comelico 40;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Milano, Via Monte Napoleone 8;
convenuta contumace:
Oggetto: ripetizione d'indebito pagina 1 di 6 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Controparte_1
come rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 05.06.2025
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 per ottenere da quest'ultima la restituzione di una somma di Controparte_2 danaro accreditatale per errore dall'attrice.
L'attrice ha esposto di aver eseguito in data 14.12.2022 un bonifico di Euro
29.148,26 Intestandolo al vero beneficiario ma inserendo per Persona_1 errore l'IBAN della società con conseguente Controparte_2 perfezionamento del versamento a favore di quest'ultima. Ha altresi precisato di aver pertanto dovuto eseguire un nuovo bonifico a favore di a titolo CP_3 di quota parte di maggior somma relativa all'acquisto di credito fiscale come da contratto di cessione di crediti sottoscritto con il beneficiario. Ha altresì riferito che,
a seguito della verifica dell'erroneo bonifico, e della formale richiesta di restituzione della somma trasferita alla società convenuta, quest'ultima non aveva contestato l'indebito, ma aveva proposto la restituzione dell'importo mediante una cessione di propri crediti fiscali per un importo superiore a quello accreditatole, con conseguente rifiuto da parte di era poi seguita una Controparte_1
diversa proposta di rateizzazione della somma de qua in rate di importo esiguo, anch'essa non accettata dall'attrice, i cui ulteriori solleciti per la restituzione della somma erano rimasti privi di riscontro. Allegando pertanto la ricorrenza di un'ipotesi di indebito ex art. 2033 cod. civ., l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'indebito ex art. 2033 cc della CP_2 elativo al bonifico erroneamente eseguito in favore di quest'ultima il 14.12.22 di
[...]
euro 29.148,26. - conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione e dunque al pagamento dell'importo di euro 29.148,26 in favore dell'attrice, oltre interessi ex art. 1284 co.4 cc.. - con vittoria di spese di lite, oltre le forfettarie (15%)
e oneri di legge”.
Nessuno si è costituito in giudizio, pur a fronte di rituale notifica, per la società con conseguente declaratoria di contumacia. Controparte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua della produzione documentale in atti, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art.281
pagina 3 di 6 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda dell'attrice risulta all'esito del presente giudizio fondata, e merita pertanto accoglimento.
L'attrice ha sostenuto l'erroneo trasferimento dell'importo sopra citato alla convenuta in assenza di qualsivoglia titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale, chiedendone pertanto la restituzione.
Ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Come peraltro precisato dalla S.C. “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. civ. II, 27.11.2018 n. 30713).
Nel caso in specie l'attrice ha adeguatamente provato in via documentale l'errore in cui è incorsa nella predisposizione del bonifico per cui è causa: ha infatti prodotto sia l'erroneo bonifico effettuato il data 14.12.2022 ad Persona_1 con erronea attribuzione ad esso dell'Iban riferito invece alla società convenuta
(doc.1 fasc. attrice) sia il nuovo bonifico effettuato sempre a favore di
[...]
e nel gennaio 2023 per il medesimo importo, con attribuzione del CP_3
diverso IBAN effettivamente riferito al predetto beneficiario (doc.2 fasc. attrice). Ha altresi prodotto il titolo da cui sorgeva il diritto del beneficiario a ricevere la somma de qua (doc.3 fasc.attrice).
L'errore dell'attrice appare poi ulteriormente suffragato dalla risposta inviata dall'odierna convenuta in data 28.01.2023 (doc. 5 fasc. attrice) alla richiesta di restituzione inoltrata in data 27.01.2023 dall'attrice (doc. 4): la convenuta ha sostanzialmente riconosciuto l'indebito pagamento ricevuto, non contestando il ricevimento dell'importo de quo e non reclamando per esso un ipotetico diverso titolo, limitandosi a proporre, in luogo della sua semplice restituzione – come pagina 4 di 6 richiesto dal solvens – accordi di tipo diverso, non accettati peraltro dall'attrice.
Risultano quindi pacificamente integrati i presupposti fondanti l'azione di indebito oggettivo, alla luce di un erroneo spostamento patrimoniale senza giustificazione e riconosciuto dallo stesso accipiens.
Deve pertanto concludersi per l'effettiva ricorrenza di un pagamento non dovuto, con conseguente diritto del solvens di ripetere quanto indebitamente versato, e correlata condanna della convenuta contumace alla restituzione dell'importo di
Euro 29.148,26 in sorte capitale.
In assenza di specifica diversa domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. devono essere applicati alla predetta somma gli interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Alla soccombenza della convenuta contumace consegue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, e dall'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società nei confronti della società Controparte_1 Controparte_2
nella contumacia della convenuta, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – accerta l'indebito pagamento eseguito dall'attrice a favore della convenuta contumace in data 14.12.2022 e per l'effetto
II – condanna la convenuta contumace alla restituzione a favore dell'attrice dell'importo di Euro 29.148,26, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
II – condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, liquidate in pagina 5 di 6 complessivi Euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 6 di 6