Articolo 4 della Legge 15 settembre 1964, n. 754
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 ottobre 1964
Art. 4.
La riduzione delle aliquote a norma dell'articolo 1 e' applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'articolo 1 si procede al recupero della imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.
Qualora risulti che non sono stati effettuati gli investimenti, per i quali e' stata accordata l'esenzione di cui all'articolo 3, si procede al recupero dell'imposta esonerata con le modalita' previste nel comma precedente e con la soprattassa del 50 per cento dell'imposta da recuperare.
Entrata in vigore il 7 ottobre 1964