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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2366 R.G. dell'anno 2024 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 7700 RG. anno 2022 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Lauri, come in atti Parte_1 ricorrente
E
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno mensile di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso resa in data 04.03.2024, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 28.03.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della CP_1 prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più serio e severo di quello apprezzato dal CTU. Trattasi, a ben vedere, di argomentazioni infondate.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la stessa risulta affetta. Parte ricorrente, invero, ritiene che il complessivo quadro patologico della ricorrente sia stato valutato in maniera riduttiva dal CTU. Ebbene, nel caso in esame, il CTU puntualmente motivando le proprie ragioni ha precisato
“Potremo quindi formulare la seguente diagnosi:
- Artrosi polidistrettuale in obesa
- Cardiopatia ischemica in pregresso ima
- Arteriopatia obliterante con eritema bolloso inferiori
- Diabete mellito tipo II nid. Posta tale diagnosi, appare evidente che ci troviamo in presenza di infermità plurime, quindi dovremo dapprima calcolare le percentuali relative alle singole infermità e di seguito procedere ad una valutazione complessiva che, considerata la coesistenza delle singole patologie, avverrà eseguendo un calcolo riduzionistico a scalare, mediante una specifica formula, così come dettato dal D.M. n°43 del 05/02/92. Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, considerato l'elevato indice di massa corporea, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 30%.
Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica in pregresso ima, considerata la sua incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 25%. Per quanto riguarda l'arteriopatia obliterante con eritema bolloso inferiori, considerato
l'attuale quadro clinico con la relativa incidenza funzionale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 20%. Per quanto riguarda il diabete mellito tipo II nid, considerato l'attuale buon compenso metabolico e l'assenza, allo stato, di complicanze micro-vascolari in atto, valuteremo la sua incidenza nel 20%. Abbiamo quindi le quattro percentuali relative alle quattro patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 67% e pertanto potremo affermare che la ricorrente NON è affetta da patologie che inducano una sua permanente inabilità, NE' che inducano una sua permanente riduzione della capacità di lavoro a meno del 75% né ora né all'epoca della domanda amministrativa del 27/09/2022.” Ebbene, a fronte della suddetta motivazione, la parte istante ha mosso, in sede di osservazioni, le medesime critiche poi trasfuse nell'atto di opposizione, cui il ctu ha adeguatamente risposto con motivazione rafforzata. Il Ctu ha infatti rilevato: “- per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale, una attenta lettura dell'elaborato, avrebbe consentito di verificare che non è stato indicato il codice di riferimento in quanto la valutazione è stata fatta per analogia, così come previsto dal D.M.
43 del 1992, e sulla scorta dell'esame obiettivo effettuato che ben rappresenta l'incidenza funzionale riscontrata;
- per quanto riguarda la cardiopatia ischemica in pregresso ima anche in questo caso la valutazione espressa è scaturita dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti e si è ritenuto di poter ascrivere tale patologia alla I Classe NYHA che propone un range valutativo dal 21 al 30% e, consequenzialmente, è stata valutata nel 25%;
- per quanto riguarda infine il diabete mellito tipo II l'avvocato Lauri intende, in maniera errata quali complicanze del diabete, l'ipertensione arteriosa e l'arteriopatia obliterante agli arti inferiori;
tali patologie hanno evidentemente genesi diversa e non possono essere assolutamente considerate quali complicanze del diabete che nel nostro caso invece appare in buon compenso metabolico ed in assenza di complicanze micro e macrovascolari;
peraltro, ad ulteriore conferma, il sottoscritto ha valutato come patologia a se stante l'arteriopatia obliterante agli arti inferiori, patologia come già evidenziato a genesi diversa e con diversa valutazione funzionale.”.
Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa. Del resto, parte ricorrente, nell'atto di opposizione, non adduce argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della benevolenza dell'esame obiettivo compiuto dal CTU, ma, al contrario, sulla base dei medesimi accertamenti sanitari valutati da quest'ultimo, ritiene si debba giungere a conclusioni diverse. Le censure dalla difesa dell'istante si sostanziano, infatti, nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU. Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo al fine della decisione che occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica
In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico –legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Nulla orienta, in altri termini, per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2366 R.G. dell'anno 2024 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 7700 RG. anno 2022 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Lauri, come in atti Parte_1 ricorrente
E
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno mensile di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso resa in data 04.03.2024, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 28.03.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della CP_1 prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più serio e severo di quello apprezzato dal CTU. Trattasi, a ben vedere, di argomentazioni infondate.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la stessa risulta affetta. Parte ricorrente, invero, ritiene che il complessivo quadro patologico della ricorrente sia stato valutato in maniera riduttiva dal CTU. Ebbene, nel caso in esame, il CTU puntualmente motivando le proprie ragioni ha precisato
“Potremo quindi formulare la seguente diagnosi:
- Artrosi polidistrettuale in obesa
- Cardiopatia ischemica in pregresso ima
- Arteriopatia obliterante con eritema bolloso inferiori
- Diabete mellito tipo II nid. Posta tale diagnosi, appare evidente che ci troviamo in presenza di infermità plurime, quindi dovremo dapprima calcolare le percentuali relative alle singole infermità e di seguito procedere ad una valutazione complessiva che, considerata la coesistenza delle singole patologie, avverrà eseguendo un calcolo riduzionistico a scalare, mediante una specifica formula, così come dettato dal D.M. n°43 del 05/02/92. Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, considerato l'elevato indice di massa corporea, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 30%.
Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica in pregresso ima, considerata la sua incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 25%. Per quanto riguarda l'arteriopatia obliterante con eritema bolloso inferiori, considerato
l'attuale quadro clinico con la relativa incidenza funzionale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 20%. Per quanto riguarda il diabete mellito tipo II nid, considerato l'attuale buon compenso metabolico e l'assenza, allo stato, di complicanze micro-vascolari in atto, valuteremo la sua incidenza nel 20%. Abbiamo quindi le quattro percentuali relative alle quattro patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 67% e pertanto potremo affermare che la ricorrente NON è affetta da patologie che inducano una sua permanente inabilità, NE' che inducano una sua permanente riduzione della capacità di lavoro a meno del 75% né ora né all'epoca della domanda amministrativa del 27/09/2022.” Ebbene, a fronte della suddetta motivazione, la parte istante ha mosso, in sede di osservazioni, le medesime critiche poi trasfuse nell'atto di opposizione, cui il ctu ha adeguatamente risposto con motivazione rafforzata. Il Ctu ha infatti rilevato: “- per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale, una attenta lettura dell'elaborato, avrebbe consentito di verificare che non è stato indicato il codice di riferimento in quanto la valutazione è stata fatta per analogia, così come previsto dal D.M.
43 del 1992, e sulla scorta dell'esame obiettivo effettuato che ben rappresenta l'incidenza funzionale riscontrata;
- per quanto riguarda la cardiopatia ischemica in pregresso ima anche in questo caso la valutazione espressa è scaturita dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti e si è ritenuto di poter ascrivere tale patologia alla I Classe NYHA che propone un range valutativo dal 21 al 30% e, consequenzialmente, è stata valutata nel 25%;
- per quanto riguarda infine il diabete mellito tipo II l'avvocato Lauri intende, in maniera errata quali complicanze del diabete, l'ipertensione arteriosa e l'arteriopatia obliterante agli arti inferiori;
tali patologie hanno evidentemente genesi diversa e non possono essere assolutamente considerate quali complicanze del diabete che nel nostro caso invece appare in buon compenso metabolico ed in assenza di complicanze micro e macrovascolari;
peraltro, ad ulteriore conferma, il sottoscritto ha valutato come patologia a se stante l'arteriopatia obliterante agli arti inferiori, patologia come già evidenziato a genesi diversa e con diversa valutazione funzionale.”.
Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa. Del resto, parte ricorrente, nell'atto di opposizione, non adduce argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della benevolenza dell'esame obiettivo compiuto dal CTU, ma, al contrario, sulla base dei medesimi accertamenti sanitari valutati da quest'ultimo, ritiene si debba giungere a conclusioni diverse. Le censure dalla difesa dell'istante si sostanziano, infatti, nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU. Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo al fine della decisione che occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica
In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico –legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Nulla orienta, in altri termini, per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso