TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa IA Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2208/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARMEN GERARDA VETRONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO DEL VECCHIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/07/2024, esponeva che: 1) in data 12/09/2002, Parte_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano i figli , Controparte_1 Per_1
maggiorenne, e IA, minorenne;
2) in data 05/01/2022, il Tribunale di Benevento
1 R.G.A.C. n. 2208/2024
omologava la separazione dei coniugi, alle condizioni stabilite nel relativo procedimento iscritto al R.G. n. 3624/2021; 3) a decorrere dalla predetta separazione non interveniva alcuna riconciliazione e, dunque, sono trascorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con alle stesse Controparte_1
condizioni di cui alla separazione.
In data 15/10/2024, si costituiva il resistente, il quale, oltre a tutto quanto premesso nella memoria di costituzione depositata, dichiarava la propria volontà di procedere al divorzio ai patti e alle condizioni precisate in sede di separazione, chiedendone la relativa pronuncia.
All'udienza del 17/01/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato, e chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un breve rinvio in trattazione scritta per formalizzare l'accordo bonario di definizione della lite.
Successivamente, le parti depositavano detto accordo, contenente le seguenti condizioni, cioè quelle già definite in sede di separazione, adeguate alle mutate condizioni di fatto ivi meglio indicate, che di seguito si trascrivono:
“- il figlio è divenuto economicamente autosufficiente e non risiede più con il Per_1
padre;
- l'affido della figlia minore, IA nata il [...], resta condiviso a entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre, con diritto di visita per il padre libero anche in considerazione dell'età della ragazza, il tutto previo preavviso alla Signora e Parte_1
compatibilmente con gli impegni di IA;
- l'obbligo per il Sig. di corrispondere, entro il giorno 5 del mese, alla Signora CP_1
a titolo di mantenimento per la figlia, mediante accredito al seguente IBAN Parte_1
[...], la somma mensile di euro 100,00#, importo determinato di comune accordo in considerazione delle capacità economiche di entrambe le parti, tenuto conto che il allo stato non è in condizione di versare un importo più elevato (v. CP_1
modelli UNICO allegati) e che una liquidazione seppur maggiore finirebbe solo con l'incidere negativamente sull'ISEE della sig.ra con consequenziale perdita di benefici Parte_1 alla stessa erogati da Enti Pubblici compreso la diminuzione dell'assegno unico attualmente erogato dall' CP_2
- la Signora continuerà a percepire per intero l'assegno unico erogato Parte_1 dall' ammontante a euro 233,00#; CP_2
2 R.G.A.C. n. 2208/2024
- le spese straordinarie, come regolamentate nel protocollo d'intesa n. 101 del 25/10/2021 siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e il Tribunale di Benevento, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- nessun obbligo di mantenimento per l'altro figlio , come detto, maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
- la casa coniugale resta assegnata al Sig. CP_1
- i ratei inerenti l'acquisto dell'autovettura targata EW366DW di cui il sig. CP_1
, già con la separazione, ha trasferito la proprietà alla sig.ra restano
[...] Parte_1
a carico esclusivo di quest'ultima così come le spese inerenti la gestione e la manutenzione del detto veicolo compreso la polizza assicurativa, il bollo auto, revisione e quant'altro;
- nessun mantenimento del coniuge a favore dell'altro in quanto economicamente autosufficienti.”.
All'udienza del 19/03/2025 le parti rideterminavano in Euro 150,00 mensili l'importo del contributo gravante sul padre per il mantenimento della minore.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 15/02/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato del 27/03/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni al riguardo dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
3 R.G.A.C. n. 2208/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 232, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2002);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti -per come integrato all'udienza del 19/03/2025-, riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa IA Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa IA Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2208/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARMEN GERARDA VETRONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO DEL VECCHIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/07/2024, esponeva che: 1) in data 12/09/2002, Parte_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano i figli , Controparte_1 Per_1
maggiorenne, e IA, minorenne;
2) in data 05/01/2022, il Tribunale di Benevento
1 R.G.A.C. n. 2208/2024
omologava la separazione dei coniugi, alle condizioni stabilite nel relativo procedimento iscritto al R.G. n. 3624/2021; 3) a decorrere dalla predetta separazione non interveniva alcuna riconciliazione e, dunque, sono trascorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con alle stesse Controparte_1
condizioni di cui alla separazione.
In data 15/10/2024, si costituiva il resistente, il quale, oltre a tutto quanto premesso nella memoria di costituzione depositata, dichiarava la propria volontà di procedere al divorzio ai patti e alle condizioni precisate in sede di separazione, chiedendone la relativa pronuncia.
All'udienza del 17/01/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato, e chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un breve rinvio in trattazione scritta per formalizzare l'accordo bonario di definizione della lite.
Successivamente, le parti depositavano detto accordo, contenente le seguenti condizioni, cioè quelle già definite in sede di separazione, adeguate alle mutate condizioni di fatto ivi meglio indicate, che di seguito si trascrivono:
“- il figlio è divenuto economicamente autosufficiente e non risiede più con il Per_1
padre;
- l'affido della figlia minore, IA nata il [...], resta condiviso a entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre, con diritto di visita per il padre libero anche in considerazione dell'età della ragazza, il tutto previo preavviso alla Signora e Parte_1
compatibilmente con gli impegni di IA;
- l'obbligo per il Sig. di corrispondere, entro il giorno 5 del mese, alla Signora CP_1
a titolo di mantenimento per la figlia, mediante accredito al seguente IBAN Parte_1
[...], la somma mensile di euro 100,00#, importo determinato di comune accordo in considerazione delle capacità economiche di entrambe le parti, tenuto conto che il allo stato non è in condizione di versare un importo più elevato (v. CP_1
modelli UNICO allegati) e che una liquidazione seppur maggiore finirebbe solo con l'incidere negativamente sull'ISEE della sig.ra con consequenziale perdita di benefici Parte_1 alla stessa erogati da Enti Pubblici compreso la diminuzione dell'assegno unico attualmente erogato dall' CP_2
- la Signora continuerà a percepire per intero l'assegno unico erogato Parte_1 dall' ammontante a euro 233,00#; CP_2
2 R.G.A.C. n. 2208/2024
- le spese straordinarie, come regolamentate nel protocollo d'intesa n. 101 del 25/10/2021 siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e il Tribunale di Benevento, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- nessun obbligo di mantenimento per l'altro figlio , come detto, maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
- la casa coniugale resta assegnata al Sig. CP_1
- i ratei inerenti l'acquisto dell'autovettura targata EW366DW di cui il sig. CP_1
, già con la separazione, ha trasferito la proprietà alla sig.ra restano
[...] Parte_1
a carico esclusivo di quest'ultima così come le spese inerenti la gestione e la manutenzione del detto veicolo compreso la polizza assicurativa, il bollo auto, revisione e quant'altro;
- nessun mantenimento del coniuge a favore dell'altro in quanto economicamente autosufficienti.”.
All'udienza del 19/03/2025 le parti rideterminavano in Euro 150,00 mensili l'importo del contributo gravante sul padre per il mantenimento della minore.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 15/02/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato del 27/03/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni al riguardo dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
3 R.G.A.C. n. 2208/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 232, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2002);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti -per come integrato all'udienza del 19/03/2025-, riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa IA Ilaria Romano
4