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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9105 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 78218 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Marco Caliendo
-parte opponente-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Marco Tronci
-parte opposta-
OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte opponente: “come da atto di citazione in opposizione, con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”, e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previo accertamento dei fatti di cui in premessa:
- accertare l'illegittimità degli storni operati da pari ad Euro 16015,54 così Pt_2
come riportati nelle note di credito e nel ricorso per ingiunzione, in quanto non provenienti da ed in contrasto con gli artt. 1748 c.c.; Pt_1
1 - nel merito accertare la nullità e comunque inefficacia delle clausole del contratto di agenzia nn.
7.4 e 10.5, nonché dell'Allegato C al contratto di agenzia in contrasto con gli artt. 1748 c.c. e 1749 c.c.;
- accertare l'inesistenza e comunque la nullità della risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c. dichiarando che il recesso contrattuale è avvenuto per fatto attribuibile al preponente ex art. 1751 c.c.;
e per l'effetto “dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 20593/2019 R.g.
60872/2019 in quanto fondato su pretese creditorie di indeterminate e/o Pt_2
illegittime e risultando sia le note di credito sia gli storni operati del tutto indeterminati ed illegittimi e dichiarare non dovuti gli importi richiesti […] con vittoria integrale delle spese”.
- per parte opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta idonea o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto (n. 20593/2019 r.g.n.
60872/19) per tutti i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20593/2019
r.g.n. 60872/19, per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, in ogni caso condannare la controparte al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. (di seguito, per brevità, anche solo ) ha chiesto ed Controparte_1 CP_1 ottenuto l'emissione, da parte di questo Tribunale, del decreto n. 20593/2019, con cui è stato ingiunto a il pagamento dell'importo di euro 16.015,54, oltre Parte_1
interessi come da domanda e spese della fase monitoria.
A fondamento della domanda, ha allegato e dedotto: CP_1
- che, in data 1.12.2017, (in qualità di preponente) e (quale agente) CP_1 Pt_1 avevano stipulato un contratto di agenzia senza rappresentanza in modalità “Teleselling
2 Business”;
- che l'agente si era impegnato a promuovere, per conto del preponente e nella zona indicata in contratto, la conclusione di contratti di vendita dei servizi e prodotti di telecomunicazione, a fronte della corresponsione, da parte della preponente, delle provvigioni indicate nel contratto;
- che, con il suddetto contratto, l'agente si era anche impegnato al raggiungimento degli obiettivi minimi contrattuali, come delineati all'art.
6.5. e dall'allegato C del medesimo contratto (“l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente i contratti relativi ai servizi e/o Prodotti come definiti nell'Allegato A, ed a rispettare i minimi indicati per ogni anno solare (01/01 – 31/12) nell'allegato C”);
- che il contratto prevedeva inoltre che, in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, il preponente potesse procedere allo storno delle provvigioni anticipatamente corrisposte, secondo il sistema di compensazione convenuto, nonché alla risoluzione del contratto;
- che, più precisamente, mentre il diritto dell'agente alla provvigione era disciplinato dall'art. 10 del contratto (“il preponente riconoscerà all'Agente la provvigione di cui all'allegato C computata su tutti gli affari afferenti i Servizi e/o Prodotti conclusi dal
Preponente con la Clientela della Zona di cui all'Allegato B, sugli ordini raccolti dall'Agente. (10.2.) La remunerazione provvigionale competerà all'Agente soltanto per gli Ordini andati a buon fine direttamente raccolti dallo stesso presso la
Clientela”), il sistema di compensazione era invece disciplinato dall'art.
7.4 del contratto (“l'Agente autorizza sin d'ora il preponente a compensare qualsiasi sua spettanza […] con eventuali somme a debito dell'Agente stesso a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni e/o servizi da parte del Preponente o a qualsiasi titolo”);
- che a seguito di una verifica contabile relativa al primo semestre dell'anno CP_1
2018, aveva poi accertato il mancato raggiungimento, da parte dell'agente, degli obiettivi minimi contrattuali convenuti, in violazione degli artt.
6.5. del contratto e 1 dell'all. C (mancata acquisizione di contratti e di attivazioni entro la data del
30.6.2018), in particolare in relazione al contratto “Fonia Fissa & Dati e Fonia
Mobile”;
- che pertanto in data 2.8.2018 ed avvalendosi della clausola risolutiva espressa CP_1 di cui all'art. 14.1. lett. b, aveva comunicato a di volersi avvalere della clausola Pt_1
3 risolutiva espressa;
- che, con missiva del 13.5.2019, aveva poi richiesto a il pagamento CP_1 Pt_1 dell'importo di euro 16.015,54, a saldo di una serie di note di credito e, più precisamente, delle note di credito nn.: H3G-2018-3 (del 06.03.2018) di euro 999,52;
H3G-2018-4 (del 09.04.2018) di euro 801,17; H3G-2018-5 (del 02.05.2018) di euro
1.382,47; H3G-2018-6 (del 05.06.2018) di euro 860,65; H3G-2018-7 (del 05.07.2018) di euro 326,03; H3G-2018-8 (del 06.08.2018) di euro 215,29; H3G-2018-9 (del
03.09.2018) di euro - 37,44; H3G-2018-10 (del 08.10.2018) di euro 11.467,85);
- che, stante il mancato pagamento, era creditrice, nei confronti di CP_1 Pt_1 dell'importo di euro 16.015,76, oltre ulteriori interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 calcolati dalle singole scadenze sino al soddisfo.
1.2. ha quindi proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., Pt_1 chiedendo l'accoglimento di conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e chiedendo quindi anche di accertare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e l'intervenuto recesso dal contratto stesso per fatto imputabile a
CP_1
Parte opponente ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, nel 2018, la stessa aveva fatturato le provvigioni indicate nelle fatture Pt_1 allegate all'atto di citazione in opposizione, per un totale di euro 3.500,00; fatture dell'esame delle quali risultavano già addebitati taluni storni;
- che gli storni contenuti nelle note di credito sulla cui base aveva agito in via CP_1
monitoria apparivano del tutto estranei al fatturato generato da e frutto di gravi Pt_1
irregolarità, essendo i predetti documenti non provenienti da né da questa Pt_1
autorizzati e comunque non relativi ad importi pagati in precedenza e che pertanto non potevano essere oggetto di storni;
- che aveva quindi fin da subito contestato gli storni provvigionali richiesti da Pt_1
in quanto del tutto indeterminati ed infondati e aveva inoltre contestato la CP_1
risoluzione del mandato, mai pervenuta e priva di giustificazione, richiedendo il pagamento dell'indennità di fine rapporto dovutale ai sensi dell'art. 1751 c.c.;
- che la pretesa creditoria di in quanto fondata esclusivamente sulle predette CP_1
note di credito, era quindi del tutto sfornita di prova, essendo peraltro inverosimile che,
a fronte di un fatturato per provvigioni di pari, per l'anno 2018, ad euro Pt_1
4 3.500,00 circa, l'importo da stornare potesse ammontare ad oltre 16.000,00 euro;
- che in ogni caso le clausole di cui agli artt.
7.4. e 10.5. del contratto (ossia quelle che prevedevano che il preponente potesse compensare le proprie spettanze con quanto dovuto all'agente) erano nulle perché in contrasto con la norma inderogabile dettata dall'art. 1748, comma 6, c.c. (secondo cui “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.”);
- che difettavano inoltre i presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. invocata dalla opposta, in quanto: (i) la relativa comunicazione non era mai stata inviata (in modo efficace) alla opponente;
e ciò perché, nonostante la previsione dell'art. 18.7. del contratto (“tutte le comunicazioni dal Preponente all'Agente avverranno sulla base dell'indirizzo indicato nel presente Contratto o a quelli variati portati a conoscenza del Preponente a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC”), la comunicazione con cui aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa risultava inviata CP_1
ad un indirizzo (indirizzo PEC diverso da Email_1
quello indicato in contratto (sede legale di in viale Tunisia, n. 38, Milano;
Pt_1
indirizzo PEC;
(ii) la opposta non aveva comunque dato prova Email_2 dell'invio della comunicazione, in quanto il relativo documento appariva
“invalidamente depositato […] perché in formato .msg e dunque inammissibile”; (iii) la comunicazione faceva comunque riferimento, quale motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c., all'ipotesi prevista dall'art. 14.1. lett. B), il quale riguardava invece gli obblighi di cui all'art.
3.3. del contratto, rubricato “Difetto di esclusiva e obbligo di non concorrenza”;
- che, stante l'inefficacia della comunicazione di risoluzione, il rapporto contrattuale doveva quindi intendersi sciolto in virtù di recesso per fatto unicamente attribuibile alla opposta.
1.3. Parte opposta si è costituita in giudizio prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la condanna della opponente al pagamento di quanto già oggetto di ingiunzione.
Ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
5 - che i documenti contabili sulla cui base era stata proposta la domanda monitoria, il contenuto dei quali era stato contestato in modo generico dalla opponente, erano stati emessi in conformità all'art. 5 Allegato C del contratto di agenzia (del seguente tenore:
“
5.1 Le provvigioni sopra citate saranno calcolate con cadenza mensile, e riferite al mese solare precedente. La consuntivazione delle provvigioni maturate nel mese di competenza (e i relativi storni), sarà inviata all'Agente da , unitamente alla CP_1 fattura/nota di variazione da questa emessa in nome e per conto dell'Agente, entro i primi cinque giorni solari del secondo mese successivo a quello di competenza attraverso la presentazione d'idonea documentazione scritta.
5.2 Il Preponente invierà telematicamente ogni mese all'Agente – unitamente all'estratto conto riepilogativo delle spettanze relative al mese di competenza di cui al precedente punto 1- la fattura emessa in nome e per conto dell'Agente. Il relativo pagamento avverrà entro 15 gg di calendario dall'emissione della fattura, fatta salva la facoltà del Preponente stesso di procedere ad eventuali compensazioni ai sensi dell'art.
7.4 del Contratto”);
- che la opponente, non avendo mosso alcuna contestazione in merito alle provvigioni non attribuite o stornate, man mano che esse venivano erogate o riprese, era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni relative agli storni operati, stante il disposto dell'art. 11.4. del contratto (“Qualora l'agente non sollevi contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto riepilogativo delle remunerazioni, esso si intenderà definitivamente approvato. L'agente pertanto rinuncia a contestare successivamente i dati in esso contenuti e a reclamare differenze remunerative anche in considerazione della completezza di tutte le informazioni fornitegli dal preponente in via telematica per il controllo delle provvigioni”); previsione questa, peraltro, analoga a quella contenuta negli Accordi Economici Collettivi del 2002 e, in particolare, all'art. 6 dell'AEC del settore commercio;
- che le clausole di cui parte opponente lamentava la nullità per violazione dell'art. 1748, comma 6, c.c. non ponevano a carico dell'agente il rischio dell'inadempimento del terzo cliente, ma si limitavano esclusivamente a precisare le condizioni al verificarsi delle quali l'affare poteva considerarsi concluso e, pertanto, le provvigioni indicate nell'allegato, erogate in anticipo, potevano considerarsi definitivamente attribuite all'agente;
- che, a fronte della conclusione con i terzi clienti di contratti di durata, era pertanto
6 legittimo, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza unionale, ancorare il diritto dell'agente alla esecuzione ripartita del terzo (avvenuta in una data frazione temporale), prevedendo che l'ammontare della provvigione fosse proporzionale alla misura di tale esecuzione;
- che la opposta si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, in quanto: (i) la opponente non aveva provato, né offerto di provare, il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente determinati, né aveva prospettato circostanze idonee a far emergere la non imputabilità dell'inadempimento; (ii) la comunicazione di risoluzione era stata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata tramite il quale era sempre avvenuto lo scambio di corrispondenza tra le due società e, comunque, con modalità idonea al raggiungimento dello scopo;
(iii) il formato “.msg” era uno di quelli specificamente ammessi per i depositi telematici ed anzi quello corretto per depositare missive o comunicazioni inviate a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 12 D.M. 44/2011 e dell'art. 13 specifiche tecniche del 16/04/2014.
1.3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta sufficientemente istruita per via documentale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le ragioni di seguito esposte inducono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed al rigetto della domanda della attrice in senso sostanziale.
2.1. Occorre premettere che la domanda di pagamento formulata dalla opposta non vede, fra i propri fatti costitutivi, la risoluzione del contratto di agenzia stipulato con la opponente.
Sebbene nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo si dia atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e delle sue ragioni, dallo stesso ricorso e dalle clausole contrattuali in esso richiamate (artt. 10 e 7.4.) si evince agevolmente come l'insorgenza del credito azionato non presupponga detta risoluzione.
Il credito in questione discende infatti unicamente, secondo la prospettazione della preponente attrice in senso sostanziale, dall'anticipata corresponsione all'agente di somme a titolo di provvigione e dal conseguente diritto della stessa preponente a ripetere dall'agente, tramite il sistema di compensazione contrattualmente previsto, gli
7 importi non dovuti in quanto non giustificati dai risultati poi conseguiti dall'agente stesso.
L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto è invece oggetto della domanda formulata dalla opponente. Accertamento questo che viene richiesto al fine di accertare, al contempo, che il rapporto si sia invece sciolto per recesso conseguente a “fatto attribuibile al preponente ex art. 1751 c.c.”.
Pur in assenza della proposizione, in questa sede e da parte della opponente, di una domanda volta ad ottenere la corresponsione di somme a titolo di indennità di fine rapporto (richiesta che parte opponente allega e documenta di avere già formulato in sede stragiudiziale), ciò è quindi sufficiente a radicare l'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad una autonoma pronuncia sul punto.
2.2. Avendo parte opposta agito per ottenere la ripetizione di somme già corrisposte a titolo di provvigione, era onere della stessa opposta dare prova, in quanto fatto costitutivo del proprio diritto, di avere in precedenza corrisposto i predetti importi.
Le risultanze acquisite, tuttavia, non consentono di ritenere che tale onere probatorio sia stato assolto.
Va infatti innanzitutto osservato che la proposizione della domanda in esame non è accompagnata da un'allegazione sufficientemente specifica dei criteri di quantificazione del credito di cui si chiede il pagamento. Criteri questi che non sono desumibili neanche dalle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 7 del fascicolo della fase monitoria) e dalla ulteriore documentazione versata in atti nel corso del giudizio (v. allegati VII, VIII e X del fascicolo di parte opposta;
irrilevante è invece la documentazione allegata alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto in ogni caso depositata quando erano già maturate le preclusioni assertive e tardiva poiché non costituente prova contraria).
A fronte di quanto eccepito sul punto da parte opponente (mancanza di intellegibilità dei criteri di computo del credito e, in ogni caso, mancanza di prova del pagamento degli importi oggetto di domanda di ripetizione), parte opposta non ha poi comunque dato prova della pregressa corresponsione degli importi di cui ha chiesto la restituzione.
La prova in questione, infatti, non emerge in alcun modo dalla documentazione
8 sopra richiamata.
A fronte della già rilevata genericità delle allegazioni della opposta, non si può peraltro neanche ritenere che la opponente fosse onerata, in forza del generale principio di cui dell'art. 115, comma 1, c.p.c., di una contestazione più specifica di quella formulata in questa sede (contestazione peraltro già formulata fin dalla fase stragiudiziale, in replica alla prima intimazione di pagamento ricevuta dalla controparte;
v. doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
Né la prova di cui la opposta era onerata può dirsi raggiunta per effetto di quanto prospettato dalla stessa opposta circa l'assenza di contestazioni, nel corso del rapporto, in merito agli estratti conto previsti dall'art. 14 del contratto (“Qualora l'agente non sollevi contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto riepilogativo delle remunerazioni, esso si intenderà definitivamente approvato. L'agente pertanto rinuncia a contestare successivamente i dati in esso contenuti e a reclamare differenze remunerative anche in considerazione della completezza di tutte le informazioni fornitegli dal preponente in via telematica per il controllo delle provvigioni”).
Parte opposta non ha infatti dato evidenza né dell'invio, né dello specifico contenuto degli estratti conto periodici cui si fa riferimento.
2.3. Il difetto di prova di uno dei fatti costitutivi del credito comporta quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda della opposta.
3. Anche la domanda di accertamento formulata da parte opponente (v. precedente paragrafo 2.1.) va rigettata.
3.1. Deve infatti innanzitutto ritenersi provato l'inadempimento contrattuale sulla cui base la opposta ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
E' infatti agli atti il contratto di agenzia costituente fonte delle obbligazioni assunte dalla opponente (doc. 4 del fascicolo della fase monitoria).
Parte opposta, quale fatto di inadempimento idoneo a giustificare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ha allegato il mancato raggiungimento da parte dell'agente degli obiettivi minimi contrattuali, come individuati dall'art.
6.5. del medesimo contratto e dal relativo allegato C.
L'art.
6.5. del contratto di agenzia prevede infatti che “l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente i contratti relativi ai servizi e/o Prodotti come definiti nell'Allegato A, ed a rispettare i minimi indicati per ogni anno solare (01/01 –
9 31/12) nell'allegato C.”. Con la precisazione che “Il 35% del numero annuo dell'obiettivo annuale, come dettagliato nell'allegato C (01/01 – 31/12) dovrà essere conseguito dall'Agente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento”, che “il mancato conseguimento del 35% darà il diritto al Preponente di risolvere il Contratto entro il
31 agosto dell'anno di riferimento, con effetto immediato.”.
L'allegato C, all'art. 1.1. (rubricato “Minimi di vendita”), stabilisce, a sua volta, che:
“Come descritto al punto 6.5 del Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente per ogni anno solare (01/01-31/12) rispettivamente un numero di SIM attivate, e per le quali non vi sono stati storni provvigionali, pari a 120
Qualora il Contratto venga invece stipulato in corso d'anno, vedi punto 6.6 del
Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente un numero di
SIM attivate, e per le quali non vi sono stati storni provvigionali, pari a 20
Come descritto al punto 6.5 del Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente per ogni anno solare (01/01-31/12) rispettivamente un numero di contratti relativi a servizi di Fonia Fissa e Dati &Internet pari a 36
Qualora il Contratto venga invece stipulato in corso d'anno, vedi punto 6.6 del
Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente un numero di contratti relativi a servizi di Fonia Fissa e Dati & Internet pari a 6”.
In particolare, come si legge nella missiva del 2.8.2018 (con cui è stata pertanto comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
v. doc. 5 del fascicolo della fase monitoria), l'inadempimento lamentato dalla preponente odierna opposta è quello costituito dalla “totale mancanza di acquisizioni di contratti relativamente al contratto fonia Fissa & Dati e di attivazioni con riferimento al contratto fonia Mobile entro la data del 30 giugno 2018”.
A fronte di ciò, parte opponente non ha invece offerto la prova di cui era onerata
(in tema di onere della prova dell'adempimento v. Cass. S.U. 13533/2001).
Non ha infatti allegato, prima ancora che dimostrato, di avere procurato la conclusione di contratti in misura tale da raggiungere il minimo contrattualmente previsto.
Non ha poi neanche prospettato altri fatti, diversi dall'adempimento, estintivi o modificativi dell'altrui diritto o comunque la ricorrenza di circostanze idonee ad
10 escludere l'imputabilità del proprio inadempimento.
3.2. E' inoltre pacifico e comunque documentato che il contratto di agenzia preveda, all'art. 14, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi, fra le altre, di mancato conseguimento del risultato minimo previsto dal già menzionato art. 6.5. (v. art. 14.1, lett. C, secondo cui “Salvo il diritto di ciascuna delle Parti di chiedere la risoluzione del presente Contratto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, la violazione da parte dell'Agente di uno degli obblighi sotto indicati comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.
1456 Cod. Civ., impregiudicata ogni azione per risarcimento danni: […] C) Obblighi di cui al punto 6.1, 6.2, 6.4, 6.5.,6.6, 6.7 “RACCOLTA E TRASMISSIONE DEGLI
ORDINI”).
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che la pattuizione di una clausola risolutiva espressa non esime comunque dalla verifica, in concreto, della sussistenza di un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.
Come infatti chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
10934/2011, Cass. 22246/2021 e Cass. 18030/2023), il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in ipotesi di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa – che può ritenersi legittima solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco – il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.
Il criterio da utilizzare, in via analogica, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o
11 all'agente è dunque quello della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. Con la precisazione che la norma in questione, in materia di agenzia, deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. Di modo che il giudice deve valutare, nel caso concreto, le complessive dimensioni economiche del contratto e l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse del preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. anche Cass.
3595/2011 e Cass. 1376/2018).
Come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30063/2019), nel compiere tale indagine occorre peraltro anche verificare se sia stato rispettato, da parte del preponente (mentre tale onere non ricade sull'agente), il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria (e non necessariamente riferita a fatti specifici, ove di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"; cfr. Cass.
10028/2021), delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati.
Nel caso in esame, le risultanze acquisite inducono allora a ritenere legittimo il ricorso, da parte della preponente, alla clausola risolutiva espressa.
Assumono infatti rilievo non solo l'ampio discostamento dai risultati minimi pattuiti, peraltro registratosi per un lasso di tempo significativo (avendo la preponente lamentato, ai fini della risoluzione ex art. 1456 c.c. e senza che ciò sia stato smentito da alcuna prova di segno opposto, la “totale mancanza di acquisizioni di contratti relativamente al contratto fonia Fissa & Dati e di attivazioni con riferimento al contratto fonia Mobile entro la data del 30 giugno 2018”), ma soprattutto l'assenza di qualunque giustificazione idonea a far ritenere tale discostamento meramente transitorio e non invece imputabile ad una strutturale incapacità dell'agente di svolgere l'attività secondo le modalità pattuite. Circostanze queste tali da escludere che il preponente potesse ragionevolmente fare affidamento in un successivo riavvicinamento dell'attività dell'agente agli standard minimi previsti e dunque sulla possibilità di proseguire il rapporto negoziale, sia pure transitoriamente, con qualche
12 utilità.
3.3. E' inoltre infondata l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alle modalità con cui la opposta, come richiesto dall'art. 1456, comma 2, c.c., ha comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
L'art. 14.2. del contratto, volto a disciplinare specificamente le modalità di effettuazione di tale comunicazione, è infatti del seguente tenore: “La risoluzione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.”.
L'art. 18.7. del contratto, volto invece a disciplinare in termini più generali le comunicazioni fra i contraenti, stabilisce a sua volta: “Tutte le comunicazioni fra le
Parti dovranno essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante fax o PEC […] Parimenti tutte le comunicazioni dal Preponente all'Agente avverranno sulla base dell'indirizzo indicato nel presente Contratto o a quelli variati portati a conoscenza del Preponente a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC”.
Entrambe le clausole richiedono quindi che l'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 1456, comma 2, c.c. avvenga in forma scritta e con una delle due modalità alternative ivi indicate – raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata – ossia con modalità idonee a garantire la prova non solo dell'invio da parte del mittente, ma anche della ricezione da parte del destinatario.
In nessuna parte del contratto, è tuttavia indicato quale sia lo specifico indirizzo di posta elettronica certificata dell'agente al quale effettuare la predetta comunicazione.
Ciò consente quindi di ritenere che la comunicazione ex art. 1456, comma 2, c.c. sia efficace, sebbene non effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente risultante dal pubblico registro PE (ossia all'indirizzo v. anche visura prodotta come doc. 3 del fascicolo della fase Email_2
monitoria), ma ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata
( come risulta dal doc. 5 del fascicolo della Email_1
fase monitoria).
Va infatti considerato che:
- la comunicazione in questione rispetta pur sempre il requisito formale richiesto dalle clausole sopra richiamate (trasmissione a mezzo posta elettronica certificata);
13 - parte opponente non ha specificamente contestato il fatto che l'ulteriore indirizzo di
PEC sopra indicato sia stato regolarmente utilizzato dai contraenti nel corso del rapporto contrattuale e fosse quindi a sé riferibile;
- quest'ultima circostanza – e dunque la ricezione della comunicazione del 2.8.2018 – trova d'altra parte conferma nel successivo contegno di entrambi i contraenti, posto che non risulta che, successivamente alla predetta comunicazione e quindi a partire da agosto 2018, il contratto di agenzia abbia trovato ancora esecuzione e, in particolare, che la opponente abbia promosso, per conto della opposta, la conclusione di contratti, né richiesto la liquidazione (prevista con cadenza mensile ai sensi dell'art. 11.1. del contratto) di proprie spettanze a titolo di provvigione;
condotta questa non giustificabile se non nella prospettiva della consapevolezza dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale e, dunque, dell'avvenuta ricezione della predetta comunicazione di risoluzione.
3.4. E' poi palesemente infondata l'eccezione con cui la opponente ha contestato la carenza di prova dell'invio della comunicazione, sul presupposto che il documento a tal fine prodotto dalla opposta sarebbe stato “invalidamente depositato […] perché in formato .msg e dunque inammissibile”.
Il formato in questione rientra invece fra quelli previsti dalla normativa di settore
(v. art. 12 D.M. 44/2011 e art. 13 specifiche tecniche del 16/4/2014, all'epoca in vigore) ed è anzi l'unico idoneo – unitamente a quello “.eml” – ad assicurare la possibilità di verificare l'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, oltre che l'integrità del suo contenuto.
3.5. E' altrettanto manifestamente infondata, infine, l'ulteriore eccezione sollevata al riguardo dalla opponente e basata sul presupposto che, nella più volte menzionata comunicazione del 2.8.2018, parte opposta abbia invocato, quale motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c., una fattispecie inconferente rispetto alla tipologia di inadempimento lamentato (ossia la fattispecie di cui alla lettera B) dell'art. 14.1., riguardante invece gli obblighi di cui all'art.
3.3. del contratto e dunque l'inadempimento rispetto a quanto pattuito in tema di “Difetto di esclusiva e obbligo di non concorrenza).
Il tenore della comunicazione – in cui, ai fini della individuazione dell'inadempimento, si fa espresso riferimento al conseguimento di “un risultato inferiore agli obiettivi minimi di vendita per i quali Vi siete contrattualmente
14 impegnati e sensi dell'articolo 6.5 dei Contratti e del punto 1.2 dell'allegato C agli stessi” e, in particolare, alla “totale mancanza di acquisizioni di contratti relativamente al contratto fonia Fissa & Dati e di attivazioni con riferimento al contratto fonia
Mobile entro la data del 30 giugno 2018” – rende infatti evidente come il richiamo alla fattispecie di cui alla lettera B) dell'art. 14.1, anziché a quella di cui alla lettera C) dello stesso articolo (“Obblighi di cui al punto 6.1, 6.2, 6.4, 6.5.,6.6, 6.7 “RACCOLTA
E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI”), sia frutto di un mero refuso, facilmente rilevabile dal destinatario della comunicazione e, come tale, inidoneo a determinare alcuna incertezza in merito alla effettiva volontà del dichiarante.
3.6. Il già rilevato inadempimento imputabile della opponente rende quindi legittimo l'esercizio, da parte della opposta, del diritto potestativo di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Conclusione questa che consente quindi anche di escludere che lo scioglimento del contratto di agenzia sia invece da imputare a fatto della preponente odierna opposta.
4. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 20593/2019 di questo Tribunale) e accerta che nulla è dovuto, da parte della opponente ed in favore della opposta, per le causali poste a fondamento dell'ingiunzione;
2) rigetta la domanda di parte opponente volta all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. e del conseguente scioglimento del contratto per recesso imputabile alla opposta;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del Controparte_2
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 78218 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Marco Caliendo
-parte opponente-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Marco Tronci
-parte opposta-
OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte opponente: “come da atto di citazione in opposizione, con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”, e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previo accertamento dei fatti di cui in premessa:
- accertare l'illegittimità degli storni operati da pari ad Euro 16015,54 così Pt_2
come riportati nelle note di credito e nel ricorso per ingiunzione, in quanto non provenienti da ed in contrasto con gli artt. 1748 c.c.; Pt_1
1 - nel merito accertare la nullità e comunque inefficacia delle clausole del contratto di agenzia nn.
7.4 e 10.5, nonché dell'Allegato C al contratto di agenzia in contrasto con gli artt. 1748 c.c. e 1749 c.c.;
- accertare l'inesistenza e comunque la nullità della risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c. dichiarando che il recesso contrattuale è avvenuto per fatto attribuibile al preponente ex art. 1751 c.c.;
e per l'effetto “dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 20593/2019 R.g.
60872/2019 in quanto fondato su pretese creditorie di indeterminate e/o Pt_2
illegittime e risultando sia le note di credito sia gli storni operati del tutto indeterminati ed illegittimi e dichiarare non dovuti gli importi richiesti […] con vittoria integrale delle spese”.
- per parte opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta idonea o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto (n. 20593/2019 r.g.n.
60872/19) per tutti i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20593/2019
r.g.n. 60872/19, per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, in ogni caso condannare la controparte al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. (di seguito, per brevità, anche solo ) ha chiesto ed Controparte_1 CP_1 ottenuto l'emissione, da parte di questo Tribunale, del decreto n. 20593/2019, con cui è stato ingiunto a il pagamento dell'importo di euro 16.015,54, oltre Parte_1
interessi come da domanda e spese della fase monitoria.
A fondamento della domanda, ha allegato e dedotto: CP_1
- che, in data 1.12.2017, (in qualità di preponente) e (quale agente) CP_1 Pt_1 avevano stipulato un contratto di agenzia senza rappresentanza in modalità “Teleselling
2 Business”;
- che l'agente si era impegnato a promuovere, per conto del preponente e nella zona indicata in contratto, la conclusione di contratti di vendita dei servizi e prodotti di telecomunicazione, a fronte della corresponsione, da parte della preponente, delle provvigioni indicate nel contratto;
- che, con il suddetto contratto, l'agente si era anche impegnato al raggiungimento degli obiettivi minimi contrattuali, come delineati all'art.
6.5. e dall'allegato C del medesimo contratto (“l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente i contratti relativi ai servizi e/o Prodotti come definiti nell'Allegato A, ed a rispettare i minimi indicati per ogni anno solare (01/01 – 31/12) nell'allegato C”);
- che il contratto prevedeva inoltre che, in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, il preponente potesse procedere allo storno delle provvigioni anticipatamente corrisposte, secondo il sistema di compensazione convenuto, nonché alla risoluzione del contratto;
- che, più precisamente, mentre il diritto dell'agente alla provvigione era disciplinato dall'art. 10 del contratto (“il preponente riconoscerà all'Agente la provvigione di cui all'allegato C computata su tutti gli affari afferenti i Servizi e/o Prodotti conclusi dal
Preponente con la Clientela della Zona di cui all'Allegato B, sugli ordini raccolti dall'Agente. (10.2.) La remunerazione provvigionale competerà all'Agente soltanto per gli Ordini andati a buon fine direttamente raccolti dallo stesso presso la
Clientela”), il sistema di compensazione era invece disciplinato dall'art.
7.4 del contratto (“l'Agente autorizza sin d'ora il preponente a compensare qualsiasi sua spettanza […] con eventuali somme a debito dell'Agente stesso a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni e/o servizi da parte del Preponente o a qualsiasi titolo”);
- che a seguito di una verifica contabile relativa al primo semestre dell'anno CP_1
2018, aveva poi accertato il mancato raggiungimento, da parte dell'agente, degli obiettivi minimi contrattuali convenuti, in violazione degli artt.
6.5. del contratto e 1 dell'all. C (mancata acquisizione di contratti e di attivazioni entro la data del
30.6.2018), in particolare in relazione al contratto “Fonia Fissa & Dati e Fonia
Mobile”;
- che pertanto in data 2.8.2018 ed avvalendosi della clausola risolutiva espressa CP_1 di cui all'art. 14.1. lett. b, aveva comunicato a di volersi avvalere della clausola Pt_1
3 risolutiva espressa;
- che, con missiva del 13.5.2019, aveva poi richiesto a il pagamento CP_1 Pt_1 dell'importo di euro 16.015,54, a saldo di una serie di note di credito e, più precisamente, delle note di credito nn.: H3G-2018-3 (del 06.03.2018) di euro 999,52;
H3G-2018-4 (del 09.04.2018) di euro 801,17; H3G-2018-5 (del 02.05.2018) di euro
1.382,47; H3G-2018-6 (del 05.06.2018) di euro 860,65; H3G-2018-7 (del 05.07.2018) di euro 326,03; H3G-2018-8 (del 06.08.2018) di euro 215,29; H3G-2018-9 (del
03.09.2018) di euro - 37,44; H3G-2018-10 (del 08.10.2018) di euro 11.467,85);
- che, stante il mancato pagamento, era creditrice, nei confronti di CP_1 Pt_1 dell'importo di euro 16.015,76, oltre ulteriori interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 calcolati dalle singole scadenze sino al soddisfo.
1.2. ha quindi proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., Pt_1 chiedendo l'accoglimento di conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e chiedendo quindi anche di accertare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e l'intervenuto recesso dal contratto stesso per fatto imputabile a
CP_1
Parte opponente ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, nel 2018, la stessa aveva fatturato le provvigioni indicate nelle fatture Pt_1 allegate all'atto di citazione in opposizione, per un totale di euro 3.500,00; fatture dell'esame delle quali risultavano già addebitati taluni storni;
- che gli storni contenuti nelle note di credito sulla cui base aveva agito in via CP_1
monitoria apparivano del tutto estranei al fatturato generato da e frutto di gravi Pt_1
irregolarità, essendo i predetti documenti non provenienti da né da questa Pt_1
autorizzati e comunque non relativi ad importi pagati in precedenza e che pertanto non potevano essere oggetto di storni;
- che aveva quindi fin da subito contestato gli storni provvigionali richiesti da Pt_1
in quanto del tutto indeterminati ed infondati e aveva inoltre contestato la CP_1
risoluzione del mandato, mai pervenuta e priva di giustificazione, richiedendo il pagamento dell'indennità di fine rapporto dovutale ai sensi dell'art. 1751 c.c.;
- che la pretesa creditoria di in quanto fondata esclusivamente sulle predette CP_1
note di credito, era quindi del tutto sfornita di prova, essendo peraltro inverosimile che,
a fronte di un fatturato per provvigioni di pari, per l'anno 2018, ad euro Pt_1
4 3.500,00 circa, l'importo da stornare potesse ammontare ad oltre 16.000,00 euro;
- che in ogni caso le clausole di cui agli artt.
7.4. e 10.5. del contratto (ossia quelle che prevedevano che il preponente potesse compensare le proprie spettanze con quanto dovuto all'agente) erano nulle perché in contrasto con la norma inderogabile dettata dall'art. 1748, comma 6, c.c. (secondo cui “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.”);
- che difettavano inoltre i presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. invocata dalla opposta, in quanto: (i) la relativa comunicazione non era mai stata inviata (in modo efficace) alla opponente;
e ciò perché, nonostante la previsione dell'art. 18.7. del contratto (“tutte le comunicazioni dal Preponente all'Agente avverranno sulla base dell'indirizzo indicato nel presente Contratto o a quelli variati portati a conoscenza del Preponente a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC”), la comunicazione con cui aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa risultava inviata CP_1
ad un indirizzo (indirizzo PEC diverso da Email_1
quello indicato in contratto (sede legale di in viale Tunisia, n. 38, Milano;
Pt_1
indirizzo PEC;
(ii) la opposta non aveva comunque dato prova Email_2 dell'invio della comunicazione, in quanto il relativo documento appariva
“invalidamente depositato […] perché in formato .msg e dunque inammissibile”; (iii) la comunicazione faceva comunque riferimento, quale motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c., all'ipotesi prevista dall'art. 14.1. lett. B), il quale riguardava invece gli obblighi di cui all'art.
3.3. del contratto, rubricato “Difetto di esclusiva e obbligo di non concorrenza”;
- che, stante l'inefficacia della comunicazione di risoluzione, il rapporto contrattuale doveva quindi intendersi sciolto in virtù di recesso per fatto unicamente attribuibile alla opposta.
1.3. Parte opposta si è costituita in giudizio prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la condanna della opponente al pagamento di quanto già oggetto di ingiunzione.
Ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
5 - che i documenti contabili sulla cui base era stata proposta la domanda monitoria, il contenuto dei quali era stato contestato in modo generico dalla opponente, erano stati emessi in conformità all'art. 5 Allegato C del contratto di agenzia (del seguente tenore:
“
5.1 Le provvigioni sopra citate saranno calcolate con cadenza mensile, e riferite al mese solare precedente. La consuntivazione delle provvigioni maturate nel mese di competenza (e i relativi storni), sarà inviata all'Agente da , unitamente alla CP_1 fattura/nota di variazione da questa emessa in nome e per conto dell'Agente, entro i primi cinque giorni solari del secondo mese successivo a quello di competenza attraverso la presentazione d'idonea documentazione scritta.
5.2 Il Preponente invierà telematicamente ogni mese all'Agente – unitamente all'estratto conto riepilogativo delle spettanze relative al mese di competenza di cui al precedente punto 1- la fattura emessa in nome e per conto dell'Agente. Il relativo pagamento avverrà entro 15 gg di calendario dall'emissione della fattura, fatta salva la facoltà del Preponente stesso di procedere ad eventuali compensazioni ai sensi dell'art.
7.4 del Contratto”);
- che la opponente, non avendo mosso alcuna contestazione in merito alle provvigioni non attribuite o stornate, man mano che esse venivano erogate o riprese, era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni relative agli storni operati, stante il disposto dell'art. 11.4. del contratto (“Qualora l'agente non sollevi contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto riepilogativo delle remunerazioni, esso si intenderà definitivamente approvato. L'agente pertanto rinuncia a contestare successivamente i dati in esso contenuti e a reclamare differenze remunerative anche in considerazione della completezza di tutte le informazioni fornitegli dal preponente in via telematica per il controllo delle provvigioni”); previsione questa, peraltro, analoga a quella contenuta negli Accordi Economici Collettivi del 2002 e, in particolare, all'art. 6 dell'AEC del settore commercio;
- che le clausole di cui parte opponente lamentava la nullità per violazione dell'art. 1748, comma 6, c.c. non ponevano a carico dell'agente il rischio dell'inadempimento del terzo cliente, ma si limitavano esclusivamente a precisare le condizioni al verificarsi delle quali l'affare poteva considerarsi concluso e, pertanto, le provvigioni indicate nell'allegato, erogate in anticipo, potevano considerarsi definitivamente attribuite all'agente;
- che, a fronte della conclusione con i terzi clienti di contratti di durata, era pertanto
6 legittimo, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza unionale, ancorare il diritto dell'agente alla esecuzione ripartita del terzo (avvenuta in una data frazione temporale), prevedendo che l'ammontare della provvigione fosse proporzionale alla misura di tale esecuzione;
- che la opposta si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, in quanto: (i) la opponente non aveva provato, né offerto di provare, il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente determinati, né aveva prospettato circostanze idonee a far emergere la non imputabilità dell'inadempimento; (ii) la comunicazione di risoluzione era stata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata tramite il quale era sempre avvenuto lo scambio di corrispondenza tra le due società e, comunque, con modalità idonea al raggiungimento dello scopo;
(iii) il formato “.msg” era uno di quelli specificamente ammessi per i depositi telematici ed anzi quello corretto per depositare missive o comunicazioni inviate a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 12 D.M. 44/2011 e dell'art. 13 specifiche tecniche del 16/04/2014.
1.3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta sufficientemente istruita per via documentale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le ragioni di seguito esposte inducono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed al rigetto della domanda della attrice in senso sostanziale.
2.1. Occorre premettere che la domanda di pagamento formulata dalla opposta non vede, fra i propri fatti costitutivi, la risoluzione del contratto di agenzia stipulato con la opponente.
Sebbene nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo si dia atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e delle sue ragioni, dallo stesso ricorso e dalle clausole contrattuali in esso richiamate (artt. 10 e 7.4.) si evince agevolmente come l'insorgenza del credito azionato non presupponga detta risoluzione.
Il credito in questione discende infatti unicamente, secondo la prospettazione della preponente attrice in senso sostanziale, dall'anticipata corresponsione all'agente di somme a titolo di provvigione e dal conseguente diritto della stessa preponente a ripetere dall'agente, tramite il sistema di compensazione contrattualmente previsto, gli
7 importi non dovuti in quanto non giustificati dai risultati poi conseguiti dall'agente stesso.
L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto è invece oggetto della domanda formulata dalla opponente. Accertamento questo che viene richiesto al fine di accertare, al contempo, che il rapporto si sia invece sciolto per recesso conseguente a “fatto attribuibile al preponente ex art. 1751 c.c.”.
Pur in assenza della proposizione, in questa sede e da parte della opponente, di una domanda volta ad ottenere la corresponsione di somme a titolo di indennità di fine rapporto (richiesta che parte opponente allega e documenta di avere già formulato in sede stragiudiziale), ciò è quindi sufficiente a radicare l'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad una autonoma pronuncia sul punto.
2.2. Avendo parte opposta agito per ottenere la ripetizione di somme già corrisposte a titolo di provvigione, era onere della stessa opposta dare prova, in quanto fatto costitutivo del proprio diritto, di avere in precedenza corrisposto i predetti importi.
Le risultanze acquisite, tuttavia, non consentono di ritenere che tale onere probatorio sia stato assolto.
Va infatti innanzitutto osservato che la proposizione della domanda in esame non è accompagnata da un'allegazione sufficientemente specifica dei criteri di quantificazione del credito di cui si chiede il pagamento. Criteri questi che non sono desumibili neanche dalle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 7 del fascicolo della fase monitoria) e dalla ulteriore documentazione versata in atti nel corso del giudizio (v. allegati VII, VIII e X del fascicolo di parte opposta;
irrilevante è invece la documentazione allegata alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto in ogni caso depositata quando erano già maturate le preclusioni assertive e tardiva poiché non costituente prova contraria).
A fronte di quanto eccepito sul punto da parte opponente (mancanza di intellegibilità dei criteri di computo del credito e, in ogni caso, mancanza di prova del pagamento degli importi oggetto di domanda di ripetizione), parte opposta non ha poi comunque dato prova della pregressa corresponsione degli importi di cui ha chiesto la restituzione.
La prova in questione, infatti, non emerge in alcun modo dalla documentazione
8 sopra richiamata.
A fronte della già rilevata genericità delle allegazioni della opposta, non si può peraltro neanche ritenere che la opponente fosse onerata, in forza del generale principio di cui dell'art. 115, comma 1, c.p.c., di una contestazione più specifica di quella formulata in questa sede (contestazione peraltro già formulata fin dalla fase stragiudiziale, in replica alla prima intimazione di pagamento ricevuta dalla controparte;
v. doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
Né la prova di cui la opposta era onerata può dirsi raggiunta per effetto di quanto prospettato dalla stessa opposta circa l'assenza di contestazioni, nel corso del rapporto, in merito agli estratti conto previsti dall'art. 14 del contratto (“Qualora l'agente non sollevi contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto riepilogativo delle remunerazioni, esso si intenderà definitivamente approvato. L'agente pertanto rinuncia a contestare successivamente i dati in esso contenuti e a reclamare differenze remunerative anche in considerazione della completezza di tutte le informazioni fornitegli dal preponente in via telematica per il controllo delle provvigioni”).
Parte opposta non ha infatti dato evidenza né dell'invio, né dello specifico contenuto degli estratti conto periodici cui si fa riferimento.
2.3. Il difetto di prova di uno dei fatti costitutivi del credito comporta quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda della opposta.
3. Anche la domanda di accertamento formulata da parte opponente (v. precedente paragrafo 2.1.) va rigettata.
3.1. Deve infatti innanzitutto ritenersi provato l'inadempimento contrattuale sulla cui base la opposta ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
E' infatti agli atti il contratto di agenzia costituente fonte delle obbligazioni assunte dalla opponente (doc. 4 del fascicolo della fase monitoria).
Parte opposta, quale fatto di inadempimento idoneo a giustificare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ha allegato il mancato raggiungimento da parte dell'agente degli obiettivi minimi contrattuali, come individuati dall'art.
6.5. del medesimo contratto e dal relativo allegato C.
L'art.
6.5. del contratto di agenzia prevede infatti che “l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente i contratti relativi ai servizi e/o Prodotti come definiti nell'Allegato A, ed a rispettare i minimi indicati per ogni anno solare (01/01 –
9 31/12) nell'allegato C.”. Con la precisazione che “Il 35% del numero annuo dell'obiettivo annuale, come dettagliato nell'allegato C (01/01 – 31/12) dovrà essere conseguito dall'Agente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento”, che “il mancato conseguimento del 35% darà il diritto al Preponente di risolvere il Contratto entro il
31 agosto dell'anno di riferimento, con effetto immediato.”.
L'allegato C, all'art. 1.1. (rubricato “Minimi di vendita”), stabilisce, a sua volta, che:
“Come descritto al punto 6.5 del Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente per ogni anno solare (01/01-31/12) rispettivamente un numero di SIM attivate, e per le quali non vi sono stati storni provvigionali, pari a 120
Qualora il Contratto venga invece stipulato in corso d'anno, vedi punto 6.6 del
Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente un numero di
SIM attivate, e per le quali non vi sono stati storni provvigionali, pari a 20
Come descritto al punto 6.5 del Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente per ogni anno solare (01/01-31/12) rispettivamente un numero di contratti relativi a servizi di Fonia Fissa e Dati &Internet pari a 36
Qualora il Contratto venga invece stipulato in corso d'anno, vedi punto 6.6 del
Contratto, l'Agente si impegna ad acquisire a favore del Preponente un numero di contratti relativi a servizi di Fonia Fissa e Dati & Internet pari a 6”.
In particolare, come si legge nella missiva del 2.8.2018 (con cui è stata pertanto comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
v. doc. 5 del fascicolo della fase monitoria), l'inadempimento lamentato dalla preponente odierna opposta è quello costituito dalla “totale mancanza di acquisizioni di contratti relativamente al contratto fonia Fissa & Dati e di attivazioni con riferimento al contratto fonia Mobile entro la data del 30 giugno 2018”.
A fronte di ciò, parte opponente non ha invece offerto la prova di cui era onerata
(in tema di onere della prova dell'adempimento v. Cass. S.U. 13533/2001).
Non ha infatti allegato, prima ancora che dimostrato, di avere procurato la conclusione di contratti in misura tale da raggiungere il minimo contrattualmente previsto.
Non ha poi neanche prospettato altri fatti, diversi dall'adempimento, estintivi o modificativi dell'altrui diritto o comunque la ricorrenza di circostanze idonee ad
10 escludere l'imputabilità del proprio inadempimento.
3.2. E' inoltre pacifico e comunque documentato che il contratto di agenzia preveda, all'art. 14, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi, fra le altre, di mancato conseguimento del risultato minimo previsto dal già menzionato art. 6.5. (v. art. 14.1, lett. C, secondo cui “Salvo il diritto di ciascuna delle Parti di chiedere la risoluzione del presente Contratto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, la violazione da parte dell'Agente di uno degli obblighi sotto indicati comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.
1456 Cod. Civ., impregiudicata ogni azione per risarcimento danni: […] C) Obblighi di cui al punto 6.1, 6.2, 6.4, 6.5.,6.6, 6.7 “RACCOLTA E TRASMISSIONE DEGLI
ORDINI”).
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che la pattuizione di una clausola risolutiva espressa non esime comunque dalla verifica, in concreto, della sussistenza di un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.
Come infatti chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
10934/2011, Cass. 22246/2021 e Cass. 18030/2023), il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in ipotesi di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa – che può ritenersi legittima solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco – il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.
Il criterio da utilizzare, in via analogica, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o
11 all'agente è dunque quello della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. Con la precisazione che la norma in questione, in materia di agenzia, deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. Di modo che il giudice deve valutare, nel caso concreto, le complessive dimensioni economiche del contratto e l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse del preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. anche Cass.
3595/2011 e Cass. 1376/2018).
Come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30063/2019), nel compiere tale indagine occorre peraltro anche verificare se sia stato rispettato, da parte del preponente (mentre tale onere non ricade sull'agente), il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria (e non necessariamente riferita a fatti specifici, ove di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"; cfr. Cass.
10028/2021), delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati.
Nel caso in esame, le risultanze acquisite inducono allora a ritenere legittimo il ricorso, da parte della preponente, alla clausola risolutiva espressa.
Assumono infatti rilievo non solo l'ampio discostamento dai risultati minimi pattuiti, peraltro registratosi per un lasso di tempo significativo (avendo la preponente lamentato, ai fini della risoluzione ex art. 1456 c.c. e senza che ciò sia stato smentito da alcuna prova di segno opposto, la “totale mancanza di acquisizioni di contratti relativamente al contratto fonia Fissa & Dati e di attivazioni con riferimento al contratto fonia Mobile entro la data del 30 giugno 2018”), ma soprattutto l'assenza di qualunque giustificazione idonea a far ritenere tale discostamento meramente transitorio e non invece imputabile ad una strutturale incapacità dell'agente di svolgere l'attività secondo le modalità pattuite. Circostanze queste tali da escludere che il preponente potesse ragionevolmente fare affidamento in un successivo riavvicinamento dell'attività dell'agente agli standard minimi previsti e dunque sulla possibilità di proseguire il rapporto negoziale, sia pure transitoriamente, con qualche
12 utilità.
3.3. E' inoltre infondata l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alle modalità con cui la opposta, come richiesto dall'art. 1456, comma 2, c.c., ha comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
L'art. 14.2. del contratto, volto a disciplinare specificamente le modalità di effettuazione di tale comunicazione, è infatti del seguente tenore: “La risoluzione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.”.
L'art. 18.7. del contratto, volto invece a disciplinare in termini più generali le comunicazioni fra i contraenti, stabilisce a sua volta: “Tutte le comunicazioni fra le
Parti dovranno essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante fax o PEC […] Parimenti tutte le comunicazioni dal Preponente all'Agente avverranno sulla base dell'indirizzo indicato nel presente Contratto o a quelli variati portati a conoscenza del Preponente a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC”.
Entrambe le clausole richiedono quindi che l'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 1456, comma 2, c.c. avvenga in forma scritta e con una delle due modalità alternative ivi indicate – raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata – ossia con modalità idonee a garantire la prova non solo dell'invio da parte del mittente, ma anche della ricezione da parte del destinatario.
In nessuna parte del contratto, è tuttavia indicato quale sia lo specifico indirizzo di posta elettronica certificata dell'agente al quale effettuare la predetta comunicazione.
Ciò consente quindi di ritenere che la comunicazione ex art. 1456, comma 2, c.c. sia efficace, sebbene non effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente risultante dal pubblico registro PE (ossia all'indirizzo v. anche visura prodotta come doc. 3 del fascicolo della fase Email_2
monitoria), ma ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata
( come risulta dal doc. 5 del fascicolo della Email_1
fase monitoria).
Va infatti considerato che:
- la comunicazione in questione rispetta pur sempre il requisito formale richiesto dalle clausole sopra richiamate (trasmissione a mezzo posta elettronica certificata);
13 - parte opponente non ha specificamente contestato il fatto che l'ulteriore indirizzo di
PEC sopra indicato sia stato regolarmente utilizzato dai contraenti nel corso del rapporto contrattuale e fosse quindi a sé riferibile;
- quest'ultima circostanza – e dunque la ricezione della comunicazione del 2.8.2018 – trova d'altra parte conferma nel successivo contegno di entrambi i contraenti, posto che non risulta che, successivamente alla predetta comunicazione e quindi a partire da agosto 2018, il contratto di agenzia abbia trovato ancora esecuzione e, in particolare, che la opponente abbia promosso, per conto della opposta, la conclusione di contratti, né richiesto la liquidazione (prevista con cadenza mensile ai sensi dell'art. 11.1. del contratto) di proprie spettanze a titolo di provvigione;
condotta questa non giustificabile se non nella prospettiva della consapevolezza dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale e, dunque, dell'avvenuta ricezione della predetta comunicazione di risoluzione.
3.4. E' poi palesemente infondata l'eccezione con cui la opponente ha contestato la carenza di prova dell'invio della comunicazione, sul presupposto che il documento a tal fine prodotto dalla opposta sarebbe stato “invalidamente depositato […] perché in formato .msg e dunque inammissibile”.
Il formato in questione rientra invece fra quelli previsti dalla normativa di settore
(v. art. 12 D.M. 44/2011 e art. 13 specifiche tecniche del 16/4/2014, all'epoca in vigore) ed è anzi l'unico idoneo – unitamente a quello “.eml” – ad assicurare la possibilità di verificare l'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, oltre che l'integrità del suo contenuto.
3.5. E' altrettanto manifestamente infondata, infine, l'ulteriore eccezione sollevata al riguardo dalla opponente e basata sul presupposto che, nella più volte menzionata comunicazione del 2.8.2018, parte opposta abbia invocato, quale motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c., una fattispecie inconferente rispetto alla tipologia di inadempimento lamentato (ossia la fattispecie di cui alla lettera B) dell'art. 14.1., riguardante invece gli obblighi di cui all'art.
3.3. del contratto e dunque l'inadempimento rispetto a quanto pattuito in tema di “Difetto di esclusiva e obbligo di non concorrenza).
Il tenore della comunicazione – in cui, ai fini della individuazione dell'inadempimento, si fa espresso riferimento al conseguimento di “un risultato inferiore agli obiettivi minimi di vendita per i quali Vi siete contrattualmente
14 impegnati e sensi dell'articolo 6.5 dei Contratti e del punto 1.2 dell'allegato C agli stessi” e, in particolare, alla “totale mancanza di acquisizioni di contratti relativamente al contratto fonia Fissa & Dati e di attivazioni con riferimento al contratto fonia
Mobile entro la data del 30 giugno 2018” – rende infatti evidente come il richiamo alla fattispecie di cui alla lettera B) dell'art. 14.1, anziché a quella di cui alla lettera C) dello stesso articolo (“Obblighi di cui al punto 6.1, 6.2, 6.4, 6.5.,6.6, 6.7 “RACCOLTA
E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI”), sia frutto di un mero refuso, facilmente rilevabile dal destinatario della comunicazione e, come tale, inidoneo a determinare alcuna incertezza in merito alla effettiva volontà del dichiarante.
3.6. Il già rilevato inadempimento imputabile della opponente rende quindi legittimo l'esercizio, da parte della opposta, del diritto potestativo di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Conclusione questa che consente quindi anche di escludere che lo scioglimento del contratto di agenzia sia invece da imputare a fatto della preponente odierna opposta.
4. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 20593/2019 di questo Tribunale) e accerta che nulla è dovuto, da parte della opponente ed in favore della opposta, per le causali poste a fondamento dell'ingiunzione;
2) rigetta la domanda di parte opponente volta all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. e del conseguente scioglimento del contratto per recesso imputabile alla opposta;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del Controparte_2
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