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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/03/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1683/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1683/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTA PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CRISPI N. 8 C/O LA FILIALE POSTE NUORO presso il difensore avv. CARTA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRIA VITTORIO e CP_1 C.F._1 dell'avv. MESINA SILVIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. Parte_1
582/19 emesso in data 8.8.2019 per il pagamento in favore di della somma di € CP_1
22.294,78 oltre accessori e spese legali, chiedendo la revoca per tutte le ragioni svolte nelle difese in atti nonché, in via riconvenzionale, il pagamento di € 2.857,60.
Regolarmente costituita in giudizio, l'opposta ha contestato le ragioni di opposizione, comunque aderendo alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminando il proprio credito, all'esito di errori di calcolo riconosciuti e di intercorsi pagamenti di
[...]
, in € 253,22, del quale ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale. Pt_1
La causa, istruita documentalmente, concessi diversi rinvii ai fini conciliativi e mutata più volte la persona del giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2024 dispostane la trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Oggetto del presente giudizio altro non è che la reciproca rivendicazione di somme all'esito del contenzioso definito dalla Corte di Cassazione con sentenza di inammissibilità in forza della quale si è formato il giudicato sulla statuizione della Corte d'Appello di Sassari (sentenza n. 256/13) che a sua volta ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari pagina 1 di 2 sezione Lavoro n. 297/2012 con la quale è stato accertato che “tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4.11.2002, con inquadramento della ricorrente come addetta al recapito del CCNL ”; Parte_1
è stato dichiarato “illegittimo il recesso intimato alla ricorrente con lettera in data 31.08.2005 e con decorrenza dal 3.11.2005”;
è stata infine condannata “la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento del recesso, con l'inquadramento di cui sopra, e a corrisponderle le relative differenze retributive, rapportate alla retribuzione globale di fatto dal 3.11.2005, e fino alla data dell'effettiva reintegra, da quantificarsi in separato giudizio, oltre che alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale”.
La lavoratrice, rivendicando il riconoscimento dell'inquadramento di addetta al recapito con decorrenza dal 4.11.2002, ha agito in via monitoria per ottenere le conseguenti differenze retributive (nella misura di € 22.294,78) da tale data fino al 3.11.2005, diritto che parte opponente nega, mancando espressa statuizione giudiziale e quindi la prova scritta idonea a sostenere il decreto ingiuntivo opposto.
Si dà atto che le allegazioni, eccezioni e contestazioni di cui alla memoria difensiva di parte opposta, con la quale si rilevano propri errori di calcolo, si riconoscono somme nel frattempo corrisposte da e si ridetermina l'importo rivendicato, non risultano contestate Parte_1 da parte opponente.
È quindi pacifico in atti che nelle more del presente giudizio (nel dettaglio nei primi giorni dell'anno 2020) parte opponente abbia corrisposto pagamenti nell'ordine complessivo di €
19.332,26, a fronte del quale, al netto degli errori contabili riconosciuti da parte opposta, residuerebbe in favore di quest'ultima la somma di € 253,22.
Esigenze di economia processuale, l'esiguità dell'importo residuo rivendicato, l'oggettiva impossibilità, con semplici calcoli, di ricostruire con esattezza le reciproche partite e l'inopportunità di disporre una CTU, sia per il tempo trascorso che per la sproporzione dei relativi costi, inducono il giudice a ritenere che le vicendevoli rivendicazioni abbiano trovato, in forza dei pagamenti intervenuti, un definitivo componimento e che sia quindi sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla cui richiesta entrambe le parti hanno sempre convenuto, a spese compensate, tenuto conto della estrema complessità della ricostruzione e rideterminazione delle reciproche voci contabili e del comportamento processuale delle parti, infruttuoso ai fini di una conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro n. 582/2019 emesso in data 8.8.2019;
- compensa le spese processuali.
Sassari, 20/03/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1683/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTA PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CRISPI N. 8 C/O LA FILIALE POSTE NUORO presso il difensore avv. CARTA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRIA VITTORIO e CP_1 C.F._1 dell'avv. MESINA SILVIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. Parte_1
582/19 emesso in data 8.8.2019 per il pagamento in favore di della somma di € CP_1
22.294,78 oltre accessori e spese legali, chiedendo la revoca per tutte le ragioni svolte nelle difese in atti nonché, in via riconvenzionale, il pagamento di € 2.857,60.
Regolarmente costituita in giudizio, l'opposta ha contestato le ragioni di opposizione, comunque aderendo alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminando il proprio credito, all'esito di errori di calcolo riconosciuti e di intercorsi pagamenti di
[...]
, in € 253,22, del quale ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale. Pt_1
La causa, istruita documentalmente, concessi diversi rinvii ai fini conciliativi e mutata più volte la persona del giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2024 dispostane la trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Oggetto del presente giudizio altro non è che la reciproca rivendicazione di somme all'esito del contenzioso definito dalla Corte di Cassazione con sentenza di inammissibilità in forza della quale si è formato il giudicato sulla statuizione della Corte d'Appello di Sassari (sentenza n. 256/13) che a sua volta ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari pagina 1 di 2 sezione Lavoro n. 297/2012 con la quale è stato accertato che “tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4.11.2002, con inquadramento della ricorrente come addetta al recapito del CCNL ”; Parte_1
è stato dichiarato “illegittimo il recesso intimato alla ricorrente con lettera in data 31.08.2005 e con decorrenza dal 3.11.2005”;
è stata infine condannata “la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento del recesso, con l'inquadramento di cui sopra, e a corrisponderle le relative differenze retributive, rapportate alla retribuzione globale di fatto dal 3.11.2005, e fino alla data dell'effettiva reintegra, da quantificarsi in separato giudizio, oltre che alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale”.
La lavoratrice, rivendicando il riconoscimento dell'inquadramento di addetta al recapito con decorrenza dal 4.11.2002, ha agito in via monitoria per ottenere le conseguenti differenze retributive (nella misura di € 22.294,78) da tale data fino al 3.11.2005, diritto che parte opponente nega, mancando espressa statuizione giudiziale e quindi la prova scritta idonea a sostenere il decreto ingiuntivo opposto.
Si dà atto che le allegazioni, eccezioni e contestazioni di cui alla memoria difensiva di parte opposta, con la quale si rilevano propri errori di calcolo, si riconoscono somme nel frattempo corrisposte da e si ridetermina l'importo rivendicato, non risultano contestate Parte_1 da parte opponente.
È quindi pacifico in atti che nelle more del presente giudizio (nel dettaglio nei primi giorni dell'anno 2020) parte opponente abbia corrisposto pagamenti nell'ordine complessivo di €
19.332,26, a fronte del quale, al netto degli errori contabili riconosciuti da parte opposta, residuerebbe in favore di quest'ultima la somma di € 253,22.
Esigenze di economia processuale, l'esiguità dell'importo residuo rivendicato, l'oggettiva impossibilità, con semplici calcoli, di ricostruire con esattezza le reciproche partite e l'inopportunità di disporre una CTU, sia per il tempo trascorso che per la sproporzione dei relativi costi, inducono il giudice a ritenere che le vicendevoli rivendicazioni abbiano trovato, in forza dei pagamenti intervenuti, un definitivo componimento e che sia quindi sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla cui richiesta entrambe le parti hanno sempre convenuto, a spese compensate, tenuto conto della estrema complessità della ricostruzione e rideterminazione delle reciproche voci contabili e del comportamento processuale delle parti, infruttuoso ai fini di una conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro n. 582/2019 emesso in data 8.8.2019;
- compensa le spese processuali.
Sassari, 20/03/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
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