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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19345 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARUSO ADRIANO presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] , C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARUSO ADRIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2025 e premettendo di Persona_1 CP_1 aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nasceva la figlia minore ( nata a [...] il [...])- conclusasi la Persona_2 relazione, rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla predetta minore. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni e di non aver nessuna pretesa da avanzare al riguardo. b) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la minore, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Il padre potrà tenerla con sè e vederla tre giorni alla settimana (lun-mer-ven) dalle ore 17,00 alle ore 20,00 quando non starà con la figlia per il pernottamento del fine settimana e due giorni a settimana (lun-mer) dalle ore 17,00 alle ore 20,00 quando terrà con sé la figlia il fine settimana, nonché per n. 2 (due) weekend al mese, ovvero dalle ore 19,30 del venerdì alle ore 20 della domenica. In occasione delle feste natalizie, per il periodo dal 24 Dicembre al 6 (sei) Gennaio (compresi) e delle feste pasquali, dal
Venerdì Santo al Lunedì in Albis (compresi), la figlia starà alternativamente con uno dei due genitori.
E così, se nel 2025 trascorrerà il Natale con la madre, nel 2026 lo trascorrerà con il padre secondo la seguente alternanza annuale (24.12 padre – 25.12 madre – 26.12 padre – 31.12 madre – 01.01 padre – 06-01 madre) (venerdì Santo padre – sabato Santo madre – Pasqua padre – lunedì in Albis madre); se avrà trascorso con uno dei genitori il Natale, trascorrerà con l'altro la Pasqua;
nel mese di luglio o agosto, il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di 15 (quindici) giorni da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Persona_2 trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno dell'onomastico e del compleanno del papà e con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno dell'onomastico e del compleanno della mamma;
la bambina trascorrerà il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con ciascun genitore ad anni alterni, salvo che i genitori si accordino per trascorrere insieme tali ricorrenze;
entrambi i genitori si impegnano a garantire nel tempo che trascorrono con la figlia lo svolgimento di tutte le attività normalmente svolte ed in programma per la bambina (sport, catechismo, feste dei compagni etc…), senza che, quindi, l'alternanza nell'esercizio dell'affido pregiudichi in alcun modo i suoi ritmi di vita e le sue necessità socio-educative; nel periodo in cui la figlia minore sarà in vacanza con un genitore saranno sospesi gli incontri con l'altro genitore;
i genitori concorderanno eventuali cambi dei giorni di visita, tenendo conto delle esigenze della minore stessa e di organizzazione del proprio lavoro;
il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che la minore coltivi i contatti con l'altro genitore e con i suoi familiari, rendendosi sempre raggiungibile telefonicamente;
se la bambina dovesse ammalarsi il signor recupererà le giornate “perse” nel corso della settimana successiva, fermo restando CP_1 che laddove i ricorrenti dovessero ritenerlo opportuno, potranno accordarsi anche per una eventuale visita presso la casa dei nonni materni;
c) la ricorrente continuerà ad abitare con la Persona_1 figlia nell'immobile di proprietà della madre , sito in Pozzuoli(Na) alla Via Persona_2 Parte_1
AN Alighieri n. 8; d) i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti;
e) il signor
[...] si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 05 (cinque) di ogni CP_1 Persona_1 mese a mezzo bonifico sulla carta Postepay Evolution avente codice IBAN IT68-Q360-8105-1382-
5196-7851974 la somma di €uro 250,00(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma che sarà rivalutata annualmente in proporzione Persona_2 all'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici Istat;
f) le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico per la figlia erogato dall'INPS sia percepito, nella misura del 100%, dalla signora affinché lo destini ai bisogni della piccola . Sul punto, il signor Persona_1 Persona_2 CP_1
espressamente dichiara di rinunciare in favore della signora e presta il consenso
[...] Persona_1
a tanto, obbligandosi a sottoscrivere, esibire e richiedere presso gli enti competenti e/o presso il
Centro di Assistenza Fiscale che le sarà indicato dalla tutta la documentazione, le istanze e Per_1 le richieste necessarie;
g) il signor contribuirà al pagamento del 50% di tutte le spese CP_1 straordinarie che sarà necessario sostenere nell'interesse della minore e le parti, al riguardo, concordano che per la regolamentazione delle stesse faranno espressamente riferimento al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Napoli del 07 Marzo 2018 h) i ricorrenti si concedono sin d'ora nullaosta per l'iscrizione, al momento del rinnovo o del rilascio del proprio documento di identità valido per l'estero e/o del passaporto della figlia minore”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia ( nata a [...] il [...]); Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino