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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 10114 dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliato in S. Egidio del Monte Albino, alla Via Tortora n.28, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Antonello Matrone e Vincenzo Schiavo, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria CP_1
Ortiero, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Dei Mille n.40, come da procura in atti
-CONVENUTA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni.
Discussa all'udienza del 19 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la Compagnia per sentirla condannare al pagamento CP_1
dell'indennizzo dovuto in base alla polizza del 03/12/2008 (polizza n. 409200411) stipulata con detta compagnia assicurativa e in conseguenza del furto totale dell'autovettura Mercedes R320 targata DH772SX, assicurata per il valore di euro 56.000,00. Esponeva, al riguardo, che in data
1 31/10/2009, alle ore 23,00 circa, aveva lasciato l'auto “all'interno del corridoio dell'ingresso del garage della propria abitazione in Pontecagnano-Faiano, alla Via Cristoforo Colombo n. 18”. Che al mattino successivo, alle ore 10,00, nell'andare a riprendere l'autovettura, non rinveniva più la stessa. Che all'interno dell'auto vi erano i documenti di proprietà, il certificato di assicurazione, la carta di circolazione, e nel vano baule il proprio pc portatile. Che aveva sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Pontecagnano;
che aveva comunicato l'accaduto alla , dalla CP_1
quale era stato indennizzato con l'importo di euro 36.630,00, ritenuto in acconto sul maggior importo dovuto. In vero, quantificava il valore dell'auto in Euro 56.000,00, detratta la franchigia del 5%, l'importo dovuto era pari ad Euro 53.200,00, dal quale andava detratto l'importo ricevuto di Euro 36.630,00, restava per differenza da ricevere la somma di Euro 16.570,00. Chiedeva quindi la condanna della convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 16.570,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, eccependo, in particolare CP_1
l'improcedibilità per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, la prescrizione del diritto di credito;
la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito impugnava il quantum eccependo che la franchigia era del 10% e non del 5%, atteso che l'auto non era, al momento del furto, custodita nel box garage, ma all'esterno in un corridoio di accesso al garage. Impugnava la documentazione esibita, ed in particolare la denuncia di furto, ritenuto atto di parte, e non idonea a provare l'accadimento furto. Che l'importo pagato era ampiamente satisfattivo. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, vedeva la nomina del CTU, come ammessa dal precedente istruttore della causa. Espletata la consulenza d'Ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta da questo giudicante.
La domanda è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. Vanno, preliminarmente, rigettate tutte la eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.
In vero, come rilevato con l'ordinanza del 04/4/2023, risulta espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita.
2 Anche la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, vi è una “sintetica” esposizione dei fatti, dalla quale, tuttavia, emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra le parti (assicurazione contro il furto), che l'oggetto della domanda (pagamento indennizzo), nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
In merito, poi alla eccepita prescrizione, parte attrice ha allegato le varie comunicazione (fax raccomandate e Pec) susseguitesi nel corso degli anni, che hanno continuativamente interrotto il termine prescrizionale.
2. Ciò posto, si ricorda che nel giudizio civile il grado di certezza in ordine all'accadimento di un fatto (in questo caso la commissione dell'illecita sottrazione dell'autoveicolo assicurato mentre era parcheggiato in area interna) sia quello del “più probabile che non” o della normalità causale e non dello “oltre ogni ragionevole dubbio”, come nel giudizio penale, sicché, in mancanza di un'evidenza che consenta di formulare un'ipotesi causalmente alternativa, il danno derivante dalla perdita del bene va eziologicamente ricollegato alla sua illecita sottrazione, in presenza di elementi probatori che, in prospettiva non solo quantitativa ma anche qualitativa, corroborano tale assunto. La narrazione rappresentata nella denuncia di furto del 01/11/2009, resa ai Militi di
Pontecagnano, appare in sé coerente e non contraddittoria, per nulla inficiate dalle contestazioni della parte convenuta. Inoltre, in base alla documentazione in atti, non appare ipotizzabile un comportamento doloso o colposo dell'assicurato.
Accertata, pertanto, la concretizzazione del rischio dedotto in contratto, bisogna accertare la sussistenza degli altri fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, ossia l'esistenza del contratto di assicurazione e il pagamento del premio da parte dell'assicurato. Tali circostanze sono pacifiche,
3 come emerge sia dalle difese delle parti sia dalle fonti di prova prodotte: è stata versata in atti la polizza assicurativa, e la rilevante circostanza che parte convenuta abbia versato, comunque, un importo per il detto furto a tutolo di indennizzo, con ciò riconoscendo e confermando la piena titolarità dell'attore e la regolarità amministrativa del contratto in ordine al periodo in cui si è verificato il fatto illecito.
3 Passando alla quantificazione del dovuto, la CTU espletata ha indicato in Euro 42.577,00
l'importo risarcibile. In vero, quantificato il valore commerciale dell'autovettura in Euro 47.308,00, detratta la franchigia del 10%, l'importo dovuto è quello indicato dal CTU.
Si deve rilevare che la franchigia applicabile è quella del 10%, come chiaramente si legge sulla polizza-esibita, peraltro, dalla sola convenuta.
Tenuto conto che parte attrice ha già ricevuto l'importo di Euro 36.630,00, resta per differenza da ricevere l'importo di euro 5.947,00 (42.577,00-36.630,00).
Sull'importo sopra determinato spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del furto alla sentenza, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Invero, in tema di assicurazione contro i danni, nella quale va ricondotta anche l'assicurazione contro il furto, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto nella sua espressione monetaria nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo ad una funzione reintegrativa della perdita subìta dal patrimonio dell'assicurato e pertanto è suscettibile di adeguamento automatico in conseguenza della svalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 9549/94; n.
3388/95; n. 385/2007).
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo secondo i valori minimi tenendo conto del modesto valore della causa e della sua non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - dichiara la Compagnia tenuta alla corresponsione dell'indennizzo in favore CP_1
dell'attore in conseguenza del furto totale del veicolo Mercedes R320 targata DH772SX e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro 5.947,00 oltre Parte_1
accessori come in parte motiva;
- condanna a rifondere all'attore le spese del presente grado di giudizio che liquida, in CP_1
Euro 2.710,00 di cui Euro 27,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Vincenzo Schiavo e Antonello Matrone dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, 28/3/2025.
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 10114 dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliato in S. Egidio del Monte Albino, alla Via Tortora n.28, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Antonello Matrone e Vincenzo Schiavo, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria CP_1
Ortiero, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Dei Mille n.40, come da procura in atti
-CONVENUTA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni.
Discussa all'udienza del 19 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la Compagnia per sentirla condannare al pagamento CP_1
dell'indennizzo dovuto in base alla polizza del 03/12/2008 (polizza n. 409200411) stipulata con detta compagnia assicurativa e in conseguenza del furto totale dell'autovettura Mercedes R320 targata DH772SX, assicurata per il valore di euro 56.000,00. Esponeva, al riguardo, che in data
1 31/10/2009, alle ore 23,00 circa, aveva lasciato l'auto “all'interno del corridoio dell'ingresso del garage della propria abitazione in Pontecagnano-Faiano, alla Via Cristoforo Colombo n. 18”. Che al mattino successivo, alle ore 10,00, nell'andare a riprendere l'autovettura, non rinveniva più la stessa. Che all'interno dell'auto vi erano i documenti di proprietà, il certificato di assicurazione, la carta di circolazione, e nel vano baule il proprio pc portatile. Che aveva sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Pontecagnano;
che aveva comunicato l'accaduto alla , dalla CP_1
quale era stato indennizzato con l'importo di euro 36.630,00, ritenuto in acconto sul maggior importo dovuto. In vero, quantificava il valore dell'auto in Euro 56.000,00, detratta la franchigia del 5%, l'importo dovuto era pari ad Euro 53.200,00, dal quale andava detratto l'importo ricevuto di Euro 36.630,00, restava per differenza da ricevere la somma di Euro 16.570,00. Chiedeva quindi la condanna della convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 16.570,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, eccependo, in particolare CP_1
l'improcedibilità per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, la prescrizione del diritto di credito;
la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito impugnava il quantum eccependo che la franchigia era del 10% e non del 5%, atteso che l'auto non era, al momento del furto, custodita nel box garage, ma all'esterno in un corridoio di accesso al garage. Impugnava la documentazione esibita, ed in particolare la denuncia di furto, ritenuto atto di parte, e non idonea a provare l'accadimento furto. Che l'importo pagato era ampiamente satisfattivo. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, vedeva la nomina del CTU, come ammessa dal precedente istruttore della causa. Espletata la consulenza d'Ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta da questo giudicante.
La domanda è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. Vanno, preliminarmente, rigettate tutte la eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.
In vero, come rilevato con l'ordinanza del 04/4/2023, risulta espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita.
2 Anche la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, vi è una “sintetica” esposizione dei fatti, dalla quale, tuttavia, emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra le parti (assicurazione contro il furto), che l'oggetto della domanda (pagamento indennizzo), nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
In merito, poi alla eccepita prescrizione, parte attrice ha allegato le varie comunicazione (fax raccomandate e Pec) susseguitesi nel corso degli anni, che hanno continuativamente interrotto il termine prescrizionale.
2. Ciò posto, si ricorda che nel giudizio civile il grado di certezza in ordine all'accadimento di un fatto (in questo caso la commissione dell'illecita sottrazione dell'autoveicolo assicurato mentre era parcheggiato in area interna) sia quello del “più probabile che non” o della normalità causale e non dello “oltre ogni ragionevole dubbio”, come nel giudizio penale, sicché, in mancanza di un'evidenza che consenta di formulare un'ipotesi causalmente alternativa, il danno derivante dalla perdita del bene va eziologicamente ricollegato alla sua illecita sottrazione, in presenza di elementi probatori che, in prospettiva non solo quantitativa ma anche qualitativa, corroborano tale assunto. La narrazione rappresentata nella denuncia di furto del 01/11/2009, resa ai Militi di
Pontecagnano, appare in sé coerente e non contraddittoria, per nulla inficiate dalle contestazioni della parte convenuta. Inoltre, in base alla documentazione in atti, non appare ipotizzabile un comportamento doloso o colposo dell'assicurato.
Accertata, pertanto, la concretizzazione del rischio dedotto in contratto, bisogna accertare la sussistenza degli altri fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, ossia l'esistenza del contratto di assicurazione e il pagamento del premio da parte dell'assicurato. Tali circostanze sono pacifiche,
3 come emerge sia dalle difese delle parti sia dalle fonti di prova prodotte: è stata versata in atti la polizza assicurativa, e la rilevante circostanza che parte convenuta abbia versato, comunque, un importo per il detto furto a tutolo di indennizzo, con ciò riconoscendo e confermando la piena titolarità dell'attore e la regolarità amministrativa del contratto in ordine al periodo in cui si è verificato il fatto illecito.
3 Passando alla quantificazione del dovuto, la CTU espletata ha indicato in Euro 42.577,00
l'importo risarcibile. In vero, quantificato il valore commerciale dell'autovettura in Euro 47.308,00, detratta la franchigia del 10%, l'importo dovuto è quello indicato dal CTU.
Si deve rilevare che la franchigia applicabile è quella del 10%, come chiaramente si legge sulla polizza-esibita, peraltro, dalla sola convenuta.
Tenuto conto che parte attrice ha già ricevuto l'importo di Euro 36.630,00, resta per differenza da ricevere l'importo di euro 5.947,00 (42.577,00-36.630,00).
Sull'importo sopra determinato spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del furto alla sentenza, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Invero, in tema di assicurazione contro i danni, nella quale va ricondotta anche l'assicurazione contro il furto, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto nella sua espressione monetaria nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo ad una funzione reintegrativa della perdita subìta dal patrimonio dell'assicurato e pertanto è suscettibile di adeguamento automatico in conseguenza della svalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 9549/94; n.
3388/95; n. 385/2007).
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo secondo i valori minimi tenendo conto del modesto valore della causa e della sua non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - dichiara la Compagnia tenuta alla corresponsione dell'indennizzo in favore CP_1
dell'attore in conseguenza del furto totale del veicolo Mercedes R320 targata DH772SX e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro 5.947,00 oltre Parte_1
accessori come in parte motiva;
- condanna a rifondere all'attore le spese del presente grado di giudizio che liquida, in CP_1
Euro 2.710,00 di cui Euro 27,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Vincenzo Schiavo e Antonello Matrone dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, 28/3/2025.
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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