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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 403/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. r.g.v. 403/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1 VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI ENNIO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato Parte_2 P.IVA_2 in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI ENNIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI Parte_3 P.IVA_3 ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato Parte_4 P.IVA_4 in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI ENNIO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente Parte_5 P.IVA_5 domiciliato in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI
ENNIO contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_6 Il Consigliere Designato
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 proposto da parte ricorrente con ricorso depositato in data 20 maggio 2025.
Rilevato che parte ricorrente deduceva quanto segue: Il Tribunale di Bologna, il 24.01.13 dichiarava il fallimento della (All.1);
2. Il fallimento veniva rubricato con il numero Controparte_2 10/2013; 3. I ricorrenti depositavano insinuazione allo stato passivo venendo quindi ammessi come segue: (All.2, pg.3, 9,16, 121,193) Nel corso della procedura venivano eseguiti n.3 riparti parziali che non interessavano le posizioni dei ricorrenti (All.3, all.4, all.5); La procedura fallimentare in oggetto risulta attualmente pendente (All.6);
2. La durata del procedimento Il procedimento concorsuale da cui trae origine questo ricorso per equa riparazione, ha avuto, ad oggi, la seguente durata: per la 12 anni e 02 mesi, calcolati dalla data di deposito della Pt_1 domanda di ammissione allo stato passivo (14.03.13), così superando di 06 an a della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la , 12 anni e 01 mese, calcolati dalla data di deposito della domanda di Parte_5 ammissione allo stato passivo (26.03.13), così superando di 06 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la 12 anni e 01 mese, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo Pt_4 (10.04.13), così superando di 06 ia della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la 12 anni, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo Parte_3 (03.0 rata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la 13 anni e 01 mese, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo (07.05.13), così superando Parte_2 di 06 a della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale.
ritenuto che:
- il ricorso è tempestivo, in quanto proposto in pendenza del procedimento presupposto, come da attestazione in data 20 febbraio 2025.
- il processo presupposto, dalla data di insinuazione di ciascun ricorrente, come sopra dettagliatamente indicata, fino al 20 febbraio 2025, ha avuto la durata ai fini della Legge 89/2001, dovendosi tenere conto delle frazioni di anno superiori a 6 mesi, di DODICI anni.
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni: dunque, esso è stato superato di SEI anni.
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto pertanto che:
- la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna parte istante la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo, e così euro 2400,00= nei limiti dei crediti ammessi al passivo;
- la liquidazione nel minimo sia giustificata, dovendo presumersi che il numero rilevante dei creditori ammessi al passivo comporti non solo il moltiplicarsi delle cause di opposizione, ma renda in generale più complessa la gestione della procedura concorsuale sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle problematiche concernenti le comunicazioni ai creditori tutte le volte in cui si verifichino per le persone giuridiche variazioni di denominazione sociale o altre vicende rilevanti, quali fusioni societarie (soprattutto per gli istituti di credito), decessi per le persone fisiche, e in generale cessioni di credito talvolta non comunicate;
Pagina 1 - le spese del procedimento monitorio debbano essere liquidate alla stregua della relativa voce della tariffa forense (tabella n. 8 del DM 55/14, quanto alla fase monitoria;
con la diminuzione prevista dall'art. 4 comma uno del DM). In primo luogo, deve applicarsi la tabella n. 8, relativa al procedimento monitorio. In secondo luogo, lo scaglione è determinato dal valore della controversia. Tale valore si determina, secondo l'art. 5 del DM
n. 55 del 2014, a norma del codice di procedura civile. Ebbene, nella fattispecie, il ricorso è stato proposto da varie parti, ma il valore non si determina in base alla somma degli importi liquidati a favore di ciascuna parte bensì sulla base dell'importo più elevato. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande agli effetti della competenza per valore riguarda solo le domande tra le stesse parti. Deve farsi applicazione dell'aumento previsto dal comma due: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ((30 per cento)), fino a un massimo di dieci soggetti, e del ((10 per cento)) per ogni soggetto oltre i primi dieci, ((fino a un massimo di trenta))”, In terzo luogo, avuto riguardo ai parametri di cui al comma uno dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, pare congrua l'applicazione della riduzione del 50%. Infine, aumento ex art. 4 comma uno bis, per un totale complessivo che pare congruo fissare in euro 500,00 per compenso oltre accessori.
In conclusione, quindi, spettano per compensi euro 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre € 27,00 per spese vive.
P.Q.M.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge Controparte_1 n.89/2001, la somma di euro 2400,00=, in favore di ciascun ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida, in € 27,00 per spese vive e € 500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Bologna, 29 maggio 2025
Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Pagina 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. r.g.v. 403/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1 VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI ENNIO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato Parte_2 P.IVA_2 in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI ENNIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI Parte_3 P.IVA_3 ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente domiciliato Parte_4 P.IVA_4 in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI ENNIO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ABRUSCI ENNIO e dell'avv. elettivamente Parte_5 P.IVA_5 domiciliato in VIA SANTINO VENTURA 20 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTIpresso il difensore avv. ABRUSCI
ENNIO contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_6 Il Consigliere Designato
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 proposto da parte ricorrente con ricorso depositato in data 20 maggio 2025.
Rilevato che parte ricorrente deduceva quanto segue: Il Tribunale di Bologna, il 24.01.13 dichiarava il fallimento della (All.1);
2. Il fallimento veniva rubricato con il numero Controparte_2 10/2013; 3. I ricorrenti depositavano insinuazione allo stato passivo venendo quindi ammessi come segue: (All.2, pg.3, 9,16, 121,193) Nel corso della procedura venivano eseguiti n.3 riparti parziali che non interessavano le posizioni dei ricorrenti (All.3, all.4, all.5); La procedura fallimentare in oggetto risulta attualmente pendente (All.6);
2. La durata del procedimento Il procedimento concorsuale da cui trae origine questo ricorso per equa riparazione, ha avuto, ad oggi, la seguente durata: per la 12 anni e 02 mesi, calcolati dalla data di deposito della Pt_1 domanda di ammissione allo stato passivo (14.03.13), così superando di 06 an a della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la , 12 anni e 01 mese, calcolati dalla data di deposito della domanda di Parte_5 ammissione allo stato passivo (26.03.13), così superando di 06 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la 12 anni e 01 mese, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo Pt_4 (10.04.13), così superando di 06 ia della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la 12 anni, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo Parte_3 (03.0 rata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale;
per la 13 anni e 01 mese, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo (07.05.13), così superando Parte_2 di 06 a della durata ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale.
ritenuto che:
- il ricorso è tempestivo, in quanto proposto in pendenza del procedimento presupposto, come da attestazione in data 20 febbraio 2025.
- il processo presupposto, dalla data di insinuazione di ciascun ricorrente, come sopra dettagliatamente indicata, fino al 20 febbraio 2025, ha avuto la durata ai fini della Legge 89/2001, dovendosi tenere conto delle frazioni di anno superiori a 6 mesi, di DODICI anni.
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni: dunque, esso è stato superato di SEI anni.
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto pertanto che:
- la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna parte istante la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo, e così euro 2400,00= nei limiti dei crediti ammessi al passivo;
- la liquidazione nel minimo sia giustificata, dovendo presumersi che il numero rilevante dei creditori ammessi al passivo comporti non solo il moltiplicarsi delle cause di opposizione, ma renda in generale più complessa la gestione della procedura concorsuale sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle problematiche concernenti le comunicazioni ai creditori tutte le volte in cui si verifichino per le persone giuridiche variazioni di denominazione sociale o altre vicende rilevanti, quali fusioni societarie (soprattutto per gli istituti di credito), decessi per le persone fisiche, e in generale cessioni di credito talvolta non comunicate;
Pagina 1 - le spese del procedimento monitorio debbano essere liquidate alla stregua della relativa voce della tariffa forense (tabella n. 8 del DM 55/14, quanto alla fase monitoria;
con la diminuzione prevista dall'art. 4 comma uno del DM). In primo luogo, deve applicarsi la tabella n. 8, relativa al procedimento monitorio. In secondo luogo, lo scaglione è determinato dal valore della controversia. Tale valore si determina, secondo l'art. 5 del DM
n. 55 del 2014, a norma del codice di procedura civile. Ebbene, nella fattispecie, il ricorso è stato proposto da varie parti, ma il valore non si determina in base alla somma degli importi liquidati a favore di ciascuna parte bensì sulla base dell'importo più elevato. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande agli effetti della competenza per valore riguarda solo le domande tra le stesse parti. Deve farsi applicazione dell'aumento previsto dal comma due: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ((30 per cento)), fino a un massimo di dieci soggetti, e del ((10 per cento)) per ogni soggetto oltre i primi dieci, ((fino a un massimo di trenta))”, In terzo luogo, avuto riguardo ai parametri di cui al comma uno dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, pare congrua l'applicazione della riduzione del 50%. Infine, aumento ex art. 4 comma uno bis, per un totale complessivo che pare congruo fissare in euro 500,00 per compenso oltre accessori.
In conclusione, quindi, spettano per compensi euro 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre € 27,00 per spese vive.
P.Q.M.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge Controparte_1 n.89/2001, la somma di euro 2400,00=, in favore di ciascun ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida, in € 27,00 per spese vive e € 500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Bologna, 29 maggio 2025
Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Pagina 2