Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
In materia di confisca di prevenzione, sussistono la legittimazione e l'interesse del terzo creditore, assistito da garanzia reale su bene sottoposto ad ablazione all'esito di procedimento al quale non si applica la disciplina dettata dal Libro I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1, comma 199 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di stabilità), anche nel caso in cui il soggetto abbia già ottenuto l'accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'accesso a tale procedura è l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge).
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 44267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44267 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/09/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2532
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 2083/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 80/2013 TRIBUNALE di MILANO, del 25/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella IO, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 25 novembre 2013 il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile l'istanza, - formulata ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, da Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa San Paolo
s.p.a., nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di NI IO IO -, volta ad ottenere l'ammissione del credito, vantato nei confronti di GE.PO. Immobiliare s.r.l. in forza del contratto di finanziamento, garantito da ipoteca su beni immobili, iscritta in data antecedente alla sottoposizione a confisca dei beni e delle quote sociali della mutuataria.
A fondamento della decisione il Tribunale, premesso il richiamo della disciplina introdotta dall'art. 1 della c.d. legge di stabilità nell'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10532/2013, rilevava che la condizione di terzo di buona fede in capo all'istante e la sussistenza di un diritto di ipoteca, iscritto anteriormente alla trascrizione del sequestro, erano stati già oggetto di accertamento col decreto dello stesso Tribunale del 5 novembre 2008, già irrevocabile, il che rendeva superfluo un rinnovato pronunciamento sul punto e privava l'istanza di un concreto interesse ad ottenerlo.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa San Paolo s.p.a., per chiederne l'annullamento per violazione di legge in ragione dell'erronea applicazione ed interpretazione della legge penale in riferimento al disposto della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi da 194 a 205.
Secondo la ricorrente:
- il Tribunale non aveva considerato che nel caso di specie l'affidamento incolpevole del terzo creditore era stato già accertato, ma non costituiva l'unico presupposto per poter accedere all'ammissione al pagamento, dovendo il creditore conseguire anche il riscontro sulle altre condizioni prescritte dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52;
- il richiamo ai principi interpretativi offerti dalle Sezioni Unite civili non era pertinente, perché riferiti alla differente ipotesi in cui il creditore veda respinta la propria istanza di verifica della buona fede, ragione per cui, a fronte di un accertamento negativo, gli è inibita la proposizione di istanza di ammissione ex L. n. 228 del 2012, art. 1, che, se consentita, significherebbe l'attribuzione della possibilità di esperire uno strumento impugnatorio straordinario, non ammesso dall'ordinamento;
- era altrettanto erronea la ritenuta esclusione dell'interesse in capo alla ricorrente ad ottenere il provvedimento richiesto;
al contrario, dal momento che l'art. 1, comma 194, inibisce la proposizione o la prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati nell'ambito di procedimenti di prevenzione, sottratti al regime introdotto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, le era consentita soltanto la possibilità di chiedere l'ammissione al pagamento del proprio credito secondo lo schema procedurale di cui all'art. 1, comma 194; in caso contrario, le sarebbe preclusa ogni forma di tutela, non potendo procedere ad esecuzione forzata sui beni confiscati.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 12 maggio 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. IO Gialanella, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo, condividendo i motivi di ricorso.
4. Con successiva memoria del 22 luglio 2014 la difesa della ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e richiamato la precedente decisione resa dal collegio di questa sezione nr. 26527 del 20 maggio 2014, che ha annullato altro analogo provvedimento del Tribunale di Milano d'inammissibilità del ricorso proposto da essa ricorrente perché riguardante la tutela del credito garantito su bene immobile sottoposto a confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, richiamando dunque i principi affermati in quella sede come riferibili anche alla confisca di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Il Tribunale di Milano è pervenuto alla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza proposta dalla ricorrente sulla scorta di una non corretta e non condivisibile interpretazione della disciplina normativa introdotta dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi da 194 al 205.
1.1 I presupposti fattuali della vicenda all'odierno esame sono certi e documentati nei seguenti termini:
- con atto pubblico in notar Lupo Dubini di Milano del 28 marzo 2003 Intesa OL s.p.a. aveva concluso con GE.PO. Immobiliare il "contratto di finanziamento a medio/lungo termine garantito da ipoteca su beni immobili", in esecuzione del quale aveva concesso ed erogato alla mutuataria l'importo di Euro 245.000,00;
- a garanzia del relativo credito era stata iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano in data 1 aprile 2003 ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Milano, Via Natale Battaglia n.6, di proprietà della mutuataria;
- successivamente, con tre distinti decreti, il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, aveva disposto la confisca delle quote sociali nella titolarità dei soci della GE.PO. Immobiliare S.r.l. e dei beni aziendali, compreso l'immobile sul quale era stata iscritta la garanzia ipotecaria ed i provvedimenti ablativi erano stati trascritti nelle rispettive date del 2 aprile 2008, del 5 novembre 2008 e del 13 febbraio 2009;
- nel corso della trattazione dei procedimenti di prevenzione, celebrati a carico dei soci della società debitrice ed all'esito del giudizio di primo grado Intesa OL s.p.a. aveva conseguito l'accertamento della propria buona fede nel contrarre il predetto finanziamento e nel costituire la garanzia reale;
- i provvedimenti ablatori avevano conseguito irrevocabilità in data 21 ottobre 2010 a seguito della declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione, giusta sentenza della quinta sezione penale di questa Corte nr. 6211 del 2011. È dunque incontroverso che la società ricorrente è titolare di un diritto reale di garanzia, costituito ed iscritto su bene sottoposto a successiva confisca con provvedimento di prevenzione, divenuto irrevocabile in un momento antecedente, sia al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, sia all'1 gennaio 2013, data di vigenza della c.d. "legge di stabilità" L. n. 228 del 2012 e comunque emesso secondo le disposizioni vigenti all'epoca,
previste dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter.
1.2 Da tali premesse si ricava che il diritto vantato dalla ricorrente grava su bene confiscato in procedimento che non è soggetto alla disciplina introdotta dal nuovo codice antimafia, D.Lgs. n. 159 del 2011, in ragione dell'espressa esclusione stabilita dal relativo art. 117, secondo il quale le disposizioni del libro 1^ in tema di misure di prevenzione trovano applicazione solo se la proposta applicativa sia stata presentata in data successiva al 13 ottobre 2011; diversamente, "continuano ad applicarsi le norme previgenti".
2. È quindi intervenuta la L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ad introdurre nell'art. 1, commi da 194 a 205, la disciplina dei diritti di garanzia dei terzi, costituiti su beni appartenenti a soggetti sottoposti a misure di prevenzione reali in forza della speciale legislazione antimafia, al fine di approntare soluzione al contrasto tra confliggenti pretese dei creditori del proposto e dello Stato, che abbia acquisito mediante confisca i beni sottratti alle organizzazioni criminose di stampo mafioso.
2.1 In particolare, la regolamentazione così introdotta per espressa previsione normativa è destinata ad essere applicata ai procedimenti di confisca non sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 159 del 2011 e si differenzia a seconda che al momento dell'entrata in vigore della stessa L. n. 228 del 2012, 1 gennaio 2013, il bene confiscato fosse stato o meno già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell'ambito del procedimento civile di esecuzione forzata, oppure fosse costituito da quota indivisa, oggetto di pignoramento. In questi casi, il processo esecutivo deve proseguire e rimangono validi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione, mentre distribuzione del ricavato ai creditori resta limitata alla somma minore tra il 70% del valore stimato del bene e quanto ottenuto dalla sua liquidazione.
Qualora, invece, alla data predetta il bene confiscato non fosse stato trasferito o aggiudicato, è previsto che:
- in relazione ad esso non potrà essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, a pena di nullità (comma 194);
- gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca "sono estinti di diritto" (comma 197);
- i creditori garantiti da ipoteca e quelli che hanno trascritto un pignoramento, in entrambi i casi prima della trascrizione del sequestro di prevenzione, nonché i creditori intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento, ricevono soddisfazione secondo le modalità stabilite dai commi da 194) a 206). È dunque stabilito (commi 199-200) che costoro, per conseguire il soddisfacimento dei propri diritti, debbano presentare un'istanza di "ammissione del credito" ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, entro il termine di decadenza di centottanta giorni, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, il quale decide con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e ha il compito di accertare la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la ricorrenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, al fine di ammettere il creditore al pagamento. In caso di provvedimento positivo, da comunicarsi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tale organismo in seguito individua beni dal valore di mercato non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti e procede alla liquidazione, formando il piano di pagamento dei creditori ammessi ed alla loro concreta soddisfazione.
A norma del comma 205, è quindi prescritto che le stesse regole valide per i beni già confiscati alla data del 1 gennaio 2013 siano applicabili anche ai cespiti non ancora oggetto di ablazione alla stessa data, salvo che in questo caso il termine di decadenza di centottanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito decorrerà dal passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca.
2.2 La disciplina così introdotta ha l'effetto di rendere immediatamente applicabile, sotto il profilo della tutela assicurata ai terzi creditori dei proposti, la regolamentazione del codice antimafia ai procedimenti di prevenzione pendenti ed ai provvedimenti di confisca divenuti irrevocabili prima della vigenza della L. n. 228 del 2012. I criteri prescelti dal legislatore per contemperare gli interessi dei privati, titolari di diritti di garanzia, e dello Stato, che abbia proceduto a confisca, assegnano prevalenza a quelli pubblicistici nel senso che, come puntualmente osservato nella sentenza nr. 10532 del 7/5/2013, rv. 626570, delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, "la salvaguardia del preminente interesse pubblico, dunque, giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà - attraverso l'apposito procedimento - il riconoscimento del suo credito".
Le indicazioni esegetiche offerte da tale autorevole pronuncia assumono rilievo anche al fine della soluzione del caso in esame, laddove ha evidenziato che le prescrizioni dettate dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 sono riferite "anche all'ipoteca, al sequestro conservativo ed al pignoramento ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali è affermata l'estinzione" e che l'intervento legislativo ha dato soluzione al conflitto, emerso nella giurisprudenza di legittimità, sia civile, che penale, circa la natura dell'acquisto in capo allo Stato del bene confiscato, se a titolo originario o derivativo, avallando la prima opzione con la previsione dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, nonostante l'anteriorità dei diritti dei terzi, per cui, con la prevalenza assegnata alla confisca sull'ipoteca, si è introdotta una nuova causa di estinzione del diritto di garanzia, analoga a quelle disciplinate dall'art. 2878 c.c.. 2.3 Tanto premesso, l'ordinanza in verifica ritiene che la situazione della ricorrente sfugga all'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 194, della legge di stabilità per avere essa già conseguito un provvedimento, passato in giudicato, di accertamento della sua condizione di buona fede e della sussistenza del diritto di ipoteca vantato ed iscritto anteriormente alla trascrizione del sequestro. Prospetta dunque un'interpretazione restrittiva della disposizione di cui al comma 200 della norma sopra richiamata, in forza della quale il giudice dell'esecuzione, nel delibare l'istanza di ammissione del credito, potrebbe procedere soltanto congiuntamente al riscontro circa "la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la ricorrenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52", operazione preclusa quando uno dei requisiti sia stato già
vagliato in modo definitivo. Tale opinione, secondo i giudici di merito, troverebbe giustificazione sotto distinti profili, uno letterale, gli altri sistematici.
2.3.1 Secondo il Tribunale, la formulazione testuale della norma autorizza a ritenere che al giudice della prevenzione quale giudice dell'esecuzione sia demandata la cognizione, da compiersi nello stesso contesto valutativo, di tutti i presupposti per ottenere l'ammissione al pagamento del credito, nessuno escluso, nemmeno se già apprezzato con precedente provvedimento.
2.3.2 L'ordinanza in esame sostiene poi che il sistema normativo riguardante le misure di prevenzione preveda l'intervento del giudice per l'accertamento nel contraddittorio tra le parti, sia delle condizioni per l'imposizione della misura reale in ragione dell'illecita provenienza dei beni, sia della posizione soggettiva dei terzi che reclamino diritti su detti beni, onde escluderne la possibile collusione col proposto per sottrarne il patrimonio agli effetti dell'ablazione in favore dello Stato. L'attività cognitiva del giudice finalizzata all'imposizione della misura di prevenzione darebbe conto ed offrirebbe giustificazione anche alle connesse ulteriori indagini da compiersi quanto alla sussistenza ed alla natura dei diritti che i terzi facciano valere, per cui, qualora non si debba applicare alcuna misura, verrebbe meno anche la competenza a conoscere delle questioni secondarie, legate alla pretese dei terzi. A ciò il Tribunale aggiunge la considerazione dell'efficacia vincolante del precedente accertamento sulla buona fede del creditore, preclusivo di una rinnovata valutazione sul punto, "residuando in ipotesi, la sola determinazione dell'incremento quantitativo dell'importo del credito, in ragione del decorso degli interessi maturati e delle spese eventualmente sostenute dalla parte", verifica comunque inscindibilmente connessa a quella coperta da giudicato.
3. Come osservato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, sulla scorta di tali premesse il Tribunale giunge in definitiva a ritenere che la fattispecie in esame sia regolata da una disciplina propria e diversa da quella contenuta nella L. n. 228 del 2012 per il solo fatto di avere il creditore del proposto già
conseguito un accertamento positivo ed irrevocabile della sua buona fede. Ma tale conclusione non è affatto autorizzata dall'analisi delle norme introdotte dalla legge di stabilità 2013, che non contemplano alcuna esclusione nei termini ritenuti dal Tribunale e che al comma 194 definiscono in termini generali il proprio ambito di applicazione in riferimento "ai beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159".
3.1 Inoltre, la dizione letterale dell'art. 1, comma 200, è stata enfatizzata per desumerne un esito non necessitato: il testo della norma non esige una valutazione contestuale e personalmente condotta dal giudice dell'esecuzione, ma soltanto la positiva verifica di quei presupposti, che nulla esclude possano essere stati già parzialmente riscontrati in un precedente pronunciamento, reso a vantaggio del creditore istante e di cui in quel caso il giudice deve tener conto per recepirne il contenuto decisorio, oppure per superarlo alla stregua di ulteriori e diverse acquisizioni.
3.2 Anche l'argomento di ordine sistematico, invocato dal Tribunale, non si ritiene significativo: tutto il sistema di garanzie e tutele apprestato a favore dei terzi interessati al procedimento di prevenzione anche nella disciplina antecedente la legge di stabilità si esplicava, e si attua tuttora per effetto delle previsioni del codice antimafia e della stessa L. 228 del 2012, mediante proposizione di incidente di esecuzione rivolto al giudice della prevenzione quale giudice dell'esecuzione senza fosse e sia richiesta una contestualità di accertamento dei presupposti applicativi della misura di prevenzione e dei diritti dei terzi. Al contrario, proprio la legge da ultimo citata delinea le procedure già esaminate come svincolate dalla cognizione sulla confisca, già contenuta in un provvedimento emesso alla data della sua entrata in vigore, il che smentisce la fondatezza dei rilievi operati dal Tribunale sulla necessaria contestualità di cognizione sulla misura di prevenzione e sulle questioni poste dai terzi.
4. Deve dissentirsi dal provvedimento impugnato anche in merito alla riscontrata carenza d'interesse della creditrice a proporre l'incidente di esecuzione, che, al contrario, costituisce in base alla legislazione vigente l'unica forma ammissibile di tutela del suo diritto. Conferma tale conclusione la considerazione che in forza della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 194 a far data dalla sua entrata in vigore non sono più consentite iniziative esecutive individuali sui beni confiscati in procedimenti non regolati dal D.Lgs. n. 159 del 2011 e gli oneri ed i pesi gravanti su detti beni sono "estinti di diritto" per effetto di disposizione di legge, mentre l'estinzione delle garanzie è bilanciata dal contestuale riconoscimento al loro titolare di altra forma di tutela, costituita appunto dall'ammissione alla procedura concorsuale per la soddisfazione delle sue ragioni.
Ciò significa che Intesa OL s.p.a. non potrebbe giovarsi del proprio titolo e nemmeno dell'accertamento della buona fede per agire esecutivamente in sede civile contro il debitore, ne' proseguendo azioni già iniziate, ne' proponendone di nuove, per cui, in difetto della possibilità di ottenere l'ammissione del credito, resterebbe priva di alcuna forma di tutela.
4.1 Del resto l'annotazione del Tribunale sull'accesso ai residui strumenti offerti dalla legislazione previgente risulta generica ed imprecisata quanto alla natura dei rimedi esperibili ed alle relative procedure ed eventuali iniziative già assunte in tal senso in sede civile dalla ricorrente incontrerebbero l'ostacolo insuperabile del divieto, introdotto proprio dall'art. 1 in esame, di azioni esecutive individuali, stante l'obbligo della concorsualità e la mancata dimostrazione che nel caso in esame sia già avvenuta l'aggiudicazione o la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni staggiti in favore del creditore procedente.
4.2 Merita condivisione anche l'acuta riflessione finale, esposta nella requisitoria del Procuratore Generale: la soluzione propugnata dal Tribunale potrebbe comportare conseguenze di ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del precetto costituzionale di eguaglianza, tra creditori che abbiano già ottenuto l'accertamento definitivo del proprio titolo e della buona fede, per ciò solo esclusi dall'ambito di tutela accordato dalla L. n. 228 del 2012, e quanti, pur nelle stesse situazioni quanto a diritto vantato ed a posizione soggettiva di non collusione ed ignoranza incolpevole, abbiano formulato istanza di ammissione del credito senza avere già conseguito l'accertamento di tali presupposti, pacificamente in grado di fruire della nuova disciplina normativa.
Per le considerazioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Milano per il rinnovato esame dell'istanza proposta dalla ricorrente, che dovrà svolgersi nell'osservanza del principio di diritto, secondo il quale "laddove la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 198, menziona i "creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione" si riferisce anche ai creditori che abbiano già ottenuto l'accertamento del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014