Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 44267
CASS
Sentenza 24 settembre 2014

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In materia di confisca di prevenzione, sussistono la legittimazione e l'interesse del terzo creditore, assistito da garanzia reale su bene sottoposto ad ablazione all'esito di procedimento al quale non si applica la disciplina dettata dal Libro I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1, comma 199 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di stabilità), anche nel caso in cui il soggetto abbia già ottenuto l'accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'accesso a tale procedura è l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge).

Commentario1

  • 1Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 44267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44267
Data del deposito : 24 settembre 2014

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