Sentenza 3 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9682 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
E N O I Z A C.C. 67 R T N S A I E I IN NOME DEL POP0 96 82 /02 G F E R . R A L BBLICA L T A A U D B I B E A R T RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N I.R.PE.F./I.LO.R.: E rettifica;
plusvalenza; S N E E TE S mot vazione A SEZIONE CIVILE V – TRIBUTARIA M - composta dai Magistrati: R.G. N. 3346/2000 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 26025 Dott. Antonio MERONE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 26.2.2002 Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente 1 BORT COFREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 3346 R.G. 2000, proposto 67806 N. da CI FIORELLA, CI IVANA, CI ANNUNZIATA, CI DOMENICA, quali eredi di CE IO, rappresentate e difese, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Roberto FERRAZZANI, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Eleonora d'Arborea 30, presso lo studio legale Cartoni;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 6 domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 3 0 1 I
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 8 ottobre 1998, depositata col n. 180- 37-98 il 21 dicembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Cartoni, delegato, per le ricorrenti;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte di Viterbo rettificò la dichiarazione dei redditi di IO CE, per il 1982, recuperando a tassazione, in i.r.pe.f. ed i.lo.r., la plusvalenza di lire 128.750.000, derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Venuto a morte il contribuente, gli avvisi furono impugnati dalle eredi EL, NA, AT e IC CE le quali ritennero eccessivo il maggior valore accertato ma la Commissione Tributaria Provinciale respinse il ricorso, considerando moderata la determinazione dell'Ufficio, sulla scorta del valore già ridotto in sede contenziosa ai fini dell'imposta di registro. I gravame delle contribuenti è stato, con la sentenza precisata in epigrafe, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ancora richiamando la definizione per la diversa imposta ai sensi della legge 656/1994; ritenendo in tal modo soddisfatta la posizione delle parti private;
e dichiarando 2 "prive di motivazioni concrete" le doglianze riproposte attraverso l'appello. Per la cassazione ricorrono le contribuenti, con tre motivi, cui l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione Denunziano, in ordine successivo, le ricorrenti: 1) violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 546/1992, nullità della sentenza ed omessa motivazione, per tale via lamentando l'assenza della motivazione, o l'apparenza di essa, ovvero, ad ogni modo, la sua insufficienza, per risultare inidoneo a rendere espliciti i motivi che hanno indotto “ad accogliere l'appello dell'Ufficio" il mero rilievo “che altra Sezione della medesima Commissione aveva accolto l'appello dell'Ufficio per altra annualità"; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per l'illegittima decisione sulla scorta di “un documento (sentenza resa in altro procedimento tra parti sostanzialmente diverse) non prodotto"; 3) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e della legge 656/1994, perché la definizione del contenzioso sull'imposta di registro non è comunque intervenuta in forza di pronuncia idonea ad acquistare efficacia di giudicato (esterno), sibbene in virtù di un mero mezzo deflattivo, assimilabile alla applicazione della pena su richiesta nel processo penale. Conclusivamente, le contribuenti dichiarano di impugnare anche la statuizione sulle spese (compensate dal giudice 'a quo'), apparendo inevitabile la 3 soccombenza dell'Amministrazione finanziaria. Quest'ultima oppone: a) l'infondatezza del primo mezzo, in quanto la sentenza impugnata, pure attraverso il contestato richiamo, contiene una 'propria' valutazione in ordine alla plusvalenza;
b) la inammissibilità del secondo, perché riferibile ad una sostanziale valutazione di merito, e, comunque, la sua infondatezza, poiché la decisione non si basa in alcun modo su per la altra decisione;
c) ancora l'inammissibilità dell'ultimo genericità del vizio di violazione di legge denunciato -, esso pure da ritenere infondato, in virtù delle stesse considerazioni che precedono. Il ricorso è infondato. Col primo motivo, deducendo l'omessa motivazione, sotto il profilo della mera apparenza di quella adottata dal giudice 'a quo', le ricorrenti espongono un vizio del tutto insussistente. La sentenza impugnata, in premessa, non ha affatto accolto l'appello dell'Ufficio, ma, respingendo quello delle contribuenti, ha confermato la decisione impugnata. Essa non si riferisce inoltre in alcun modo ad analoga decisione per altra annualità, ma utilizza, ai fini della determinazione della plusvalenza, il valore già definito, ai sensi della legge 656/1994, per l'imposta di registro. E tale conclusione, mentre configura una motivazione apprezzabile ed immune da vizi logici, non risulta in realtà, sotto tale specifico profilo, per nulla contrastata dalle contribuenti. A conclusioni non dissimili si perviene in ordine al secondo 4 motivo, posto che il giudice del gravame, lungi dal fondare le sue conclusioni su un documento non prodotto, espressamente afferma “giusta ed equa” la plusvalenza "come accertata dall'ufficio", in relazione al valore inizialmente rettificato ai fini dell'imposta di registro, così mostrando con chiarezza di avere utilizzato dati acquisiti al contraddittorio fin dall'origine. Inammissibile è, infine, l'ultimo mezzo di cassazione, che introduce nel dibattito, riguardante una plusvalenza non dichiarata, considerazioni sulla natura della definizione intervenuta in sede d'imposta di registro. Si tratta, invero, di rilievi di carattere astratto, che, mentre sono estranei al tema in contestazione (nella sentenza si premette con chiarezza l'ambito dell'originaria impugnativa, limitata all'entità della plusvalenza), non rivelano l'errore di diritto denunziato, e sono prive di qualsivoglia idonea censura sotto l'unico profilo in realtà criticabile (che sarebbe stato, con riguardo al 'modus procedendi' del giudice del merito e sempre che ne ricorressero gli estremi, quello del vizio logico della motivazione, come già per implicito è emerso dall'esame del primo motivo). Sotto ogni aspetto, dunque, il ricorso dev'essere rigettato, con assorbimento della doglianza conclusiva, relativa al regime delle spese processuali, in effetti condizionata all'accoglimento delle tesi delle ricorrenti. In applicazione del criterio della soccombenza, queste stesse sono tenute alla rifusione delle ulteriori spese in favore 5 dell'Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.100,00, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese a debito. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. Il Cons. estensore Il Presidente -Enrico Papa Bruno Saccucci ver миоluc trico IL CANCELLIERE Вельм Arnaldo Casane -3 LUG. 2002 sangAnests Con DEPOSITAT Oggi E N 6 8 O I 9 5 1 A Z . / I A 4 N R / R - 6 T A 2 S B T I . . R U G . L P E L B . I R A D R . L A B T E D A D T I A E S I 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 6