Articolo 2 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 1Articolo 3
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4 settembre 1977
Art. 2.
Dopo l' articolo 48 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 48-bis. - (Rilevanza della connessione). - La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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