TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 154
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 12,14 e 20 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, Difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Omessa valutazione delle controdeduzioni della De.Da. nell’ambito del procedimento di autotutela.

    Il TAR ritiene che la lettura della lex specialis da parte della ricorrente sia errata e che le previsioni del disciplinare e del capitolato tecnico fossero chiare riguardo all'esclusione in caso di non conformità dei prodotti. La mancata risposta nel merito alle contestazioni è stata una scelta della ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del D.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2025. Violazione del principio di equivalenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 del disciplinare di gara. violazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Omessa valutazione delle controdeduzioni della De.da. nell’ambito del procedimento di autotutela. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del disciplinare di gara.

    Il TAR ribadisce che le specifiche tecniche qualificano l'offerta anche in gare al prezzo più basso e che la lex specialis non consentiva la sostituzione dei prodotti difformi in fase di gara. La precedente ammissione alla regolarizzazione era illegittima.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del disciplinare. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Mancata attivazione del soccorso istruttorio sulle difformità riscontrate.

    Il TAR afferma che il soccorso istruttorio applicabile era quello procedimentale (richiesta di chiarimenti), che la Regione ha esercitato. La sostituzione dei campioni non conformi avrebbe costituito una modifica dell'offerta, vietata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del disciplinare. Violazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Mancata considerazione della portata minimale delle difformità rilevate (n. 3 prodotti su n. 140 prodotti da fornire).

    Il TAR ritiene che la lex specialis non preveda una soglia di rilevanza e che la non conformità di anche un solo prodotto, se essenziale, possa portare all'esclusione. Il principio del risultato non giustifica l'acquisizione di prodotti non conformi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 79 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Omessa motivazione sull’equivalenza funzionale dei prodotti offerti da De.Da e omessa verifica istruttoria effettiva sulla essenzialità delle difformità dei tre prodotti contestati.

    Il TAR afferma che la gara non era basata su requisiti funzionali e che la ricorrente non ha mai dimostrato l'equivalenza dei prodotti difformi. La dichiarazione di equivalenza doveva essere fatta in offerta, non in sede giudiziale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di equivalenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis.

    Il TAR ribadisce che l'interpretazione proposta dalla ricorrente è errata e contrasta con i principi di immodificabilità dell'offerta e la cogenza dei requisiti minimi, in assenza di impugnativa delle disposizioni o di tempestiva dichiarazione di equivalenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 154
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 154
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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