Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2025, proposto da
De.Da Ufficio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B500A2B727, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salmaso, Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Puntozero S.C.A R.L., non costituita in giudizio;
nei confronti
ICR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Liparota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. G15400 del 18.11.2025, con cui la Regione Lazio ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, precedentemente adottata in favore della ricorrente De.Da Ufficio S.r.l., del Lotto 6 (“ Fornitura di materiale di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Umbria ”) della “ Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto d'inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio e della Regione Umbria ”;
- del verbale del 17.11.2025 a firma del Dirigente dell'Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti Locali della Regione Lazio e del RUP della procedura di gara, di riesame dell'aggiudicazione del Lotto 6 della gara anzidetta e valutazione delle istanze di autotutela pervenute e delle controdeduzioni di De.Da Ufficio S.r.l., recante proposta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione de qua;
- delle note della Regione Lazio del 28.10.2025 e del 3.11.2025 di comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione per il Lotto 6 della gara anzidetta;
- della nota della Regione Lazio del 19.5.2025 di richiesta alla ricorrente De.Da. di comprova dei requisiti di partecipazione alla gara e di invio campionatura prodotti;
- ove occorrer possa, del Bando di gara e dell'intera lex specialis di gara, con particolare riguardo all'art. 20 (“VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI CONFORMITÁ”) del Disciplinare, nella parte in cui prevede che “ La mancata corrispondenza dei prodotti offerti a quanto previsto nel capitolato tecnico comporta l'esclusione del concorrente ”, all'art. 22 (“ AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE ”) del Disciplinare, nella parte in cui prevede che “ La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi con quanto prescritto dal Disciplinare, Capitolato Tecnico e dai relativi allegati” , ed all'art. 3 (“CARATTERISTICHE DELLA CANCELLERIA (LOTTO 1 - 2 - 6)”) del Capitolato Tecnico, nella parte in cui prevede che “ Tutti i prodotti di cancelleria offerti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative minime riportate, per singolo prodotto, nell'Allegato A “Dettaglio prodotti cancelleria ” e nella parte in cui prevede “ Nel corso della fornitura non è consentito eliminare prodotti offerti in sede di gara né sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni, salvo quanto previsto dal paragrafo 7 ”, tutti ove intesi nel senso di precludere all'operatore economico la sostituzione della campionatura presentata con prodotti conformi alle caratteristiche tecniche di gara, anche in applicazione del soccorso istruttorio, e comunque ove intesi nel senso di giustificare la mancata aggiudicazione in caso di difformità di n. 3 prodotti su n. 140 prodotti oggetto di fornitura;
- del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 6 della gara sopra indicata che dovesse essere nelle more disposta in favore di altro operatore economico;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti;
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con altro operatore economico, con diritto al subentro nello stesso da parte della ricorrente,
e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di ICR Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa EN DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n. G16894 dell’11 dicembre 2024, la Regione Lazio ha indetto la “Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto d'inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio e della Regione Umbria ”. Il lotto di interesse nel presente giudizio è il n. 6, riguardante la “ Fornitura di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Umbria ” per un importo complessivo pari ad € 300.000,01=.
La procedura in oggetto è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura di 140 tipologie di prodotti con caratteristiche standard, descritte all’Allegato A del capitolato tecnico, rubricato “ Dettaglio prodotti di cancelleria ”.
2. All’esito dell’apertura delle offerte economiche la ricorrente De.Da. Ufficio s.r.l. è risultata prima classificata della procedura in oggetto, avanti ad ICR spa e ad RE. Quindi, in conformità con le previsioni dell’art. 20 del disciplinare, la Regione, con nota del 19 maggio 2025 ha richiesto alla ricorrente la trasmissione delle schede tecniche di ciascun prodotto e le relative campionature, che l’operatore trasmetteva il 3 giugno 2025. Con la nota del 25 luglio 2025 la stazione appaltante rilevava alcune difformità per 27 prodotti offerti, in riferimento ai quali si invitava l’offerente a rendere chiarimenti, ovvero ad inviare “campione e scheda tecnica di prodotto conforme”.
3. Dopo le conclusioni delle predette operazioni di verifica sul materiale inviato dalla ricorrente, la Regione, con Determina n. G11805 del 16 settembre 2025 disponeva l’aggiudicazione del lotto n. 6 in favore della De.Da.. Senonchè, con le note del 28 ottobre 2025 e del 3 novembre 2025, l’Ente comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, avendo ricevuto apposite istanze delle società ICR S.p.A. ed RE S.p.A., rispettivamente seconda e terza classificata, con le quali queste ultime contestavano la conformità alle specifiche tecniche di numerosi prodotti della ricorrente, differenti rispetto a quelli già segnalati dalla stazione appaltante con la nota del 24 luglio 2025; all’uopo, la Regione richiedeva alla De.Da. di “ fornire controdeduzioni in merito ai rilievi segnalati ”.
4. La ricorrente riscontrava con nota del 6 novembre 2025, sostenendo che il difetto di conformità delle campionature rispetto alle specifiche di cui all’allegato A al capitolato tecnico non poteva costituire violazione delle caratteristiche di minima dell’offerta, né comportare l’esclusione dell’offerente, perché in tale gara non esisteva offerta tecnica; in ogni caso eventuali difformità rispetto alle caratteristiche di dettaglio riportate nell’Allegato A avrebbe potuto essere sanate prima dell’avvio della fornitura, come già consentito dalla Regione, o comunque i prodotti, ove ritenuti non conformi, avrebbero potuto essere sostituiti in fase esecutiva, giusta la previsione dell’art. 10 del capitolato tecnico. Nel frattempo l’aggiudicazione in favore di De.Da. veniva impugnata avanti al T.A.R. Lazio dalla seconda graduata.
5. Il 17 novembre 2025 si riunivano il RUP e il Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare della Regione per esaminare le osservazioni delle parti e redigere il relativo verbale istruttorio; in tale occasione, venivano sottoposti a verifica tre dei prodotti contestati dalle controinteressate, ovvero il prodotto n. 85, la gomma per matita, il numero 89, ovvero la lavagna bianca magnetica a muro 60x90 cm, e il numero 122, il registro protocollo 100 fogli, e la stazione appaltante concludeva per la difformità dei medesimi rispetto alle caratteristiche di cui all’allegato A.
Con successiva Determina n. G15400 del 18 novembre 2025 la Regione ha annullato in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente, rilevando “la non rispondenza di alcuni prodotti ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico, criticità per quali la DE.DA Ufficio s.r.l. non ha fornito riscontro nella sua nota di controdeduzioni”. In ragione di tale provvedimento, l’impugnativa proposta da ICR avverso l’originaria aggiudicazione in favore di De.Da. veniva definita dal T.A.R. Lazio con sentenza di cessata materia del contendere.
6. De.Da. ha impugnato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione inizialmente disposta in suo favore, gli atti prodromici e gli artt. 20 e 22 del disciplinare e 3 del capitolato tecnico, ove interpretati nel senso di precludere la sostituzione della campionatura presentata con prodotti conformi alle caratteristiche tecniche di gara, anche in applicazione del soccorso istruttorio, e comunque nel senso di giustificare la mancata aggiudicazione in caso di difformità di n. 3 prodotti su n. 140 prodotti oggetto di fornitura.
6.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12,14 e 20 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, Difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Omessa valutazione delle controdeduzioni della De.Da. nell’ambito del procedimento di autotutela.
la ricorrente avrebbe subito un’esclusione “a sorpresa” in conseguenza della presunta difformità di tre prodotti rispetto alle caratteristiche tecniche del capitolato che la Regione non aveva mai contestato in precedenza e che avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di sanare, previa possibile sostituzione dei prodotti, come già effettuato dalla Stazione appaltante con la nota del 24 luglio 2025, in osservanza dell’art. 20 del disciplinare.
6.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del D.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2025. Violazione del principio di equivalenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 del disciplinare di gara. violazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Omessa valutazione delle controdeduzioni della De.da. nell’ambito del procedimento di autotutela. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del disciplinare di gara.
La stazione appaltante avrebbe omesso di esaminare le osservazioni di De.Da. del 6 novembre 2025 ove si era segnalato che nel caso de quo le caratteristiche tecniche di “Dettaglio dei prodotti di cancelleria” non possono costituire requisito minimo dell’offerta, trattandosi di una gara al prezzo più basso, dunque senza offerta tecnica; inoltre la disposta esclusione si porrebbe in contrasto con l’art. 10 del capitolato, laddove prevede la possibile sostituzione dei prodotti non conformi in corso di fornitura previa applicazione di penali.
6.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del disciplinare. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Mancata attivazione del soccorso istruttorio sulle difformità riscontrate.
La ricorrente, prima di essere esclusa, avrebbe dovuto essere ammessa al soccorso istruttorio, in conformità con l’art. 13 del disciplinare: essa avrebbe dovuto disporre di un apposito termine per produrre nuovi prodotti conformi con le relative schede tecniche, non trattandosi di elementi dell’offerta, anche in considerazione del fatto che in sede di verbale istruttorio la Regione non si era pronunciata sulla conformità o meno dei prodotti contestati dalle controinteressate.
6.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del disciplinare. Violazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Mancata considerazione della portata minimale delle difformità rilevate (n. 3 prodotti su n. 140 prodotti da fornire).
la Regione ha ritenuto sufficiente per annullare l’aggiudicazione la difformità di 3 prodotti su una fornitura complessiva di n. 140, ovvero su una “quota” pari a solo il 2,14 % della fornitura. Poichè all’art. 22 del disciplinare si fa riferimento alle difformità dei “prodotti” al plurale senza specificare il numero degli stessi, si sarebbe dovuta individuare una “soglia di rilevanza” delle criticità, facendo riferimento alla disciplina sulle varianti essenziali di cui all’art. 120 del Codice, anche nell’ottica della tutela del principio del risultato.
6.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 79 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis. eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Omessa motivazione sull’equivalenza funzionale dei prodotti offerti da De.Da e omessa verifica istruttoria effettiva sulla essenzialità delle difformità dei tre prodotti contestati.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in ragione dell’omessa valutazione sull’equivalenza funzionale dei prodotti di cui alle schede e ai campioni inviati da De.Da., in rapporto alle specifiche tecniche indicate nell’Allegato A al Capitolato. In particolare la gomma per matita è stata ritenuta non conforme perchè di dimensioni inferiori rispetto a quanto richiesto di circa 1 millimetro, senza che la stazione appaltante spiegasse la necessità funzionale di una tale specifica. Quanto alla lavagna bianca magnetica la ricorrente ha offerto una lavagna “laccata”, anziché “smaltata”, senza che la stazione appaltante ne contestasse l’equivalenza, aderendo acriticamente alle deduzioni delle controinteressate, e rovesciando sulla ricorrente l’onere di dimostrare l’adeguatezza del prodotto indicato. Quanto al registro protocollo, la Regione, pur contestandone l’idoneità - in quanto trattavasi di registro solo cartonato invece che telato - non motivava la necessità di tale caratteristica.
6.6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di equivalenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis.
La lex specialis sarebbe illegittima se interpretata nel senso di consentire l’esclusione della ricorrente per i motivi meglio spiegate nelle precedenti censure.
7. Si sono costituite in giudizio sia la Regione Lazio che la seconda graduata ICR, le quali hanno contestato partitamente tutti i motivi di gravame, segnalando che la misura espulsiva si poneva come vincolata a fronte delle chiare previsioni di lex specialis , né poteva ritenersi applicabile il soccorso istruttorio perché nel caso di specie l’integrazione/sostituzione delle schede tecniche e dei campioni importerebbe modifica dell’offerta.
8. Le parti hanno dedotto sulle rispettive domande ed eccezioni; la ricorrente ha prodotto schede tecniche prodotte da RE nel lotto 1 e 2, ove è risultata aggiudicataria, da cui risulterebbe che identica gomma per matita (più corta di quanto richiesto) e analogo registro cartonato invece che telato sono stati ritenuti idonei dalla Regione Lazio in tali diversi lotti.
9. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. Possono essere esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali la ricorrente argomenta variamente circa l’illegittimità dell’esclusione, asseritamente adottata dalla Regione Lazio nei suoi confronti senza un adeguato confronto dialettico, e contravvenendo alla prassi precedentemente seguita quanto alla possibile sostituzione di prodotti non conformi al capitolato tecnico, che sarebbe facoltizzata dall’art. 20 del disciplinare. Nessuno dei due gravami è meritevole di condivisione.
11.1. E’ necessario partire dal dato testuale, poichè che la ricorrente poggia l’impugnativa su una travisata lettura delle previsioni di lex specialis in punto di conformità delle schede tecniche e della campionatura a quanto previsto all’allegato A del capitolato.
L’art. 20 del disciplinare prevede che “Al termine delle verifiche sull’offerta economica […] sarà richiesto all’impresa concorrente risultata prima nella graduatoria, l’invio della campionatura e delle schede tecniche di ciascun prodotto offerto [..] La mancata corrispondenza dei prodotti offerti a quanto previsto nel capitolato tecnico comporta l’esclusione del concorrente ”.
L’art. 22 del disciplinare ribadisce: “ La Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi con quanto prescritto dal Disciplinare, Capitolato Tecnico e dai relativi allegati”.
Con portata ancora più specifica l’articolo 3 del capitolato chiarisce che: “Tutti i prodotti di cancelleria offerti, pena l’esclusione dalla gara, devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative minime riportate, per singolo prodotto, nell’Allegato A “Dettaglio prodotti cancelleria”.
Nel corso della fornitura non è consentito eliminare prodotti offerti in sede di gara né sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni, salvo quanto previsto dal paragrafo 7 . (riguardante l’ipotesi in cui in corso di esecuzione alcuni prodotti offerti si trovassero ad essere fuori produzione o di difficile reperibilità). Le Amministrazioni Contraenti, durante tutto il periodo dell’Ordinativo di fornitura, potranno effettuare controlli sui prodotti forniti, atti a verificare la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche tecniche richieste in gara .”
Ed ancora, quale norma di chiusura del sistema, l’ultimo capoverso del già citato art. 3 si premura di specificare che “il difetto delle caratteristiche tecniche richieste riscontrato prima della stipula della Convenzione determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in sede di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento, con conseguente risoluzione degli Ordinativi di Fornitura o della Convenzione”.
11.2. A fronte di tali univoche previsioni della legge di gara non può trovare condivisione la tesi di parte ricorrente secondo cui le schede tecniche e le campionature da cui la stazione appaltante ha desunto la non conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche avrebbero valenza meramente dimostrativa, tale da non legittimare l’espulsione dalla procedura selettiva.
E’ stato chiarito, infatti, che il campione consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto, per cui “ l'eventuale difformità della campionatura prodotta da un partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta dà luogo ad un'ipotesi di difformità e inadeguatezza del prodotto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante; ipotesi al ricorrere della quale può, dunque, ben essere disposta l'esclusione dell'operatore ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 06 febbraio 2023, n. 845, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. I , 26 marzo 2020, n. 3653).
Non solo. Nell’ipotesi in cui sia la lex specialis ad individuare specificamente la campionatura come un elemento essenziale dell'offerta, funzionale alla sua completezza e necessaria per l'apprezzamento dei profili qualitativi che integrano i criteri di valutazione, i campioni possono assurgere ad elementi costitutivi dell'offerta tecnica, da cui discende - in caso di eventuale difformità della campionatura rispetto a quanto richiesto - l’ “ inadeguatezza del prodotto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante, con la conseguente esclusione dell'operatore ”. (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 10 marzo 2025, n. 532).
Né è di ostacolo a tale considerazione la circostanza, su cui si tornerà, che nel caso in esame non potesse rivenirsi alcuna offerta tecnica propriamente detta.
11.3. E’ indubbio che la legge di gara qualifica come elemento essenziale la conformità dei campioni alle specifiche di cui all’allegato A al capitolato, in quanto sia l’art. 20 che l’art. 22 del disciplinare presidiano tale difformità con l’esclusione, oltre a prevedere appositi controlli sia in corso di gara che in sede di esecuzione, limitando la sostituzione dei prodotti solo all’ipotesi di irreperibilità concreta degli stessi e non certo per la mera difformità.
Non solo. Proprio il difetto delle caratteristiche tecniche richieste è ritenuta circostanza così grave dall’art. 3 del disciplinare da comportare la revoca/annullamento dell’aggiudicazione ovvero, se accertato in fase esecutiva, integra un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione della fornitura o della convenzione.
E’ evidente che quindi le specifiche tecniche elencate per ciascun prodotto nell’Allegato A al disciplinare rubricato “Dettaglio prodotti cancelleria ” dovevano sicuramente qualificarsi quali caratteristiche di minima che qualificavano l’offerta dal punto di vista tecnico.
11.4. Da questo punto di vista appare assai debole l’argomento portato da De.da. in sede di note del 6 novembre 2025, allorchè sosteneva che il difetto di conformità delle campionature rispetto alle specifiche di cui all’allegato A al capitolato tecnico non poteva costituire violazione delle caratteristiche di minima dell’offerta, né comportare l’esclusione dell’offerente, perché in tale gara non esisteva offerta tecnica.
E’ indubitabile che in una gara aggiudicata al prezzo più basso non esista alcuna offerta tecnica, ma è altrettanto vero che la ratio della fissazione di specifiche tecniche risiede nella necessità dell’Amministrazione di identificare caratteristiche fisse ed oggettive dei prodotti in vista della soddisfazione di determinati bisogni: è chiaro che tali requisiti qualificano l’offerta dal punto di vista tecnico ed è per questo che normalmente configurano caratteristiche essenziali dell’offerta tecnica. Nondimeno anche allorchè non vi sia dal punto di vista formale un’offerta tecnica – perché non si attribuiscono punteggi alle caratteristiche tecniche dalla fornitura, ma solo al ribasso economico – la fornitura può essere caratterizzata da prodotti ai quali si richiedano - come nel caso de quo - requisiti tecnici determinati, puntualmente contenuti nell’allegato A, che quindi connotano l’offerta dal punto di vista tecnica.
Ciò premesso, è giocoforza che quando tali specifiche tecniche siano concretamente mancanti – circostanza di fatto incontestata tra le parti- ne debba discendere l’esclusione del concorrente per inidoneità dell’offerta a prescindere dal dato formale della presenza o meno di un’offerta tecnica qualificata come tale.
11.5. Ed ancora è palesemente smentita dal dato testuale la pretesa di De.Da. di subordinare l’esclusione per la fornitura di prodotti difformi alla circostanza che la Regione Lazio consentisse la sostituzione di tali prodotti.
E’ il già citato articolo 3 del capitolato che chiarisce che “ Nel corso della fornitura non è consentito eliminare prodotti offerti in sede di gara né sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni ”, salva la successiva eccezione di cui al paragrafo 7, relativa a prodotti fuori produzione o di difficile reperibilità. A fronte di tale chiara previsione, cui la stazione appaltante si era autovincolata, non è di nessun rilievo la circostanza che, in precedenza, con la nota del 25 luglio 2025, in corso di gara, la Regione avesse effettivamente ammesso De.da. alla regolarizzazione dell’offerta (in riferimento a prodotti diversi da quelli per cui in seguito si comminava l’esclusione) mediante chiarimenti e sostituzione delle campionature non conformi: tale modus procedendi , in quanto implicante sostanziale modifica dell’offerta, era sicuramente illegittimo e non poteva consentire ancora una volta una violazione della lex specialis .
Del resto la migliore dimostrazione dell’illegittimità di tale prassi sta nel fatto che l’aggiudicazione disposta sulla base di tale erronea prassi è stata successivamente annullata in autotutela, dato che la Regione ha chiesto chiarimenti alla ricorrente sulle difformità contestate dalle controinteressate ma non ha ovviamente consentito sostituzioni ulteriori, proprio perché vietate.
Né l’interpretazione propugnata dalla parte ricorrente può trovare conforto nell’art. 10 del capitolato, che consente la sostituzione dei prodotti difettosi nella fase esecutiva, previa corresponsione di una penale: anche tale fattispecie costituisce un’evidente eccezione al generale divieto di sostituzione dei prodotti difformi, e non può certo legittimare l’aggiudicazione in favore di una concorrente le cui difformità siano emerse già in corso di gara.
11.6. Neppure è fondato l’argomento secondo cui l’esclusione in danno di De.Da. sia stata disposta a sorpresa, senza consentirle un’effettiva interlocuzione ed omettendo di esaminare gli argomenti portati da quest’ultima nella nota dell’8 novembre 2025.
Infatti la Regione, con le richieste di chiarimenti del 28 ottobre e del 3 novembre 2025, invitava De.Da. a dedurre sulle difformità, riguardanti, tra gli altri, i tre prodotti che poi avrebbero condotto all’esclusione della ricorrente; tuttavia De.Da. rispondeva il 6 novembre 2025 senza entrare nel merito delle dedotte criticità, ma limitandosi a sostenere l’inapplicabilità della clausola espulsiva di cui all’art. 20 del disciplinare in quanto in mancanza di un’offerta tecnica non potrebbe esservi violazione delle caratteristiche minime: da questo punto di vista è stata una precisa scelta della ricorrente non prendere posizione sulle specifiche contestazioni introdotte dalle controinteressate, e quindi, stanti anche le chiare previsioni di lex specialis , cui l’Amministrazione si era auto-vincolata, l’esclusione era un atto dovuto e prevedibile.
12. In continuità con le questioni già affrontate in sede di esame dei primi due motivi, deve essere respinto anche il terzo mezzo, che contesta l’omessa attivazione del soccorso istruttorio in un momento antecedente all’esclusione della ricorrente.
12.1. Ai sensi dell’art. 101, comma primo, del D.Lgs. n. 36 del 2023, l’attuale latitudine del soccorso istruttorio consente di:
“a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo [..] ”;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara”. In entrambi i casi con l’esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
12.2. Senonchè, per quanto argomentato sopra, poiché nel caso in esame era oggetto di rilievi la documentazione inerente le caratteristiche tecniche della fornitura, doveva ritenersi ammissibile solo il cd. soccorso istruttorio procedimentale di cui al comma 3 del medesimo art. 101, puntualmente richiamato all’art. 13 del disciplinare, che consente alla stazione appaltante di “ richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica .”
12.3. A ben vedere si tratta proprio della facoltà esercitata dalla Regione Lazio con le note del 28 ottobre 2025 e del 3 novembre 2025, con le quali l’Ente invitava la ricorrente a “fornire controdeduzioni in merito ai rilievi segnalati ”, ovvero a contestare le asserite difformità segnalate dalle istanze di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione presentate dalla seconda e dalla terza classificata. Nel predetto termine di 7 giorni De.Da. avrebbe potuto disconoscere le criticità contestate dalle altre concorrenti, o rendere dichiarazione di equivalenza, ma ha invece preferito contestare in radice l’applicabilità dei requisiti di minima alla presente procedura.
12.4. E’ chiaro che il soccorso istruttorio da parte della Regione non poteva giungere a consentire l’illegittima sostituzione dei campioni non conformi, come erroneamente operato per le precedenti difformità, determinandosi altrimenti una palese modifica di elementi tecnici dell’offerta; pertanto l’Amministrazione ha operato nei limiti consentiti dalla legge e dalla lex specialis anche sotto tale profilo.
13. Non merita condivisione neppure il quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la difformità di soli 3 prodotti su 140, che corrisponderebbero al solo 2,14% del totale, non avrebbe potuto determinare la propria esclusione, essendo necessario raggiungere una presunta ”soglia di rilevanza” delle non conformità, da determinarsi ai sensi dell’art. 120 del Codice.
Innanzitutto il fatto che l’art. 22 del disciplinare subordini l’esclusione alla non conformità al disciplinare, capitolato tecnico e relativi allegati, dei “prodotti offerti” e non del “prodotto offerto” non autorizza a ritenere che l’ipotesi di una sola divergenza non sia sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva a fronte delle plurime diverse disposizioni di segno contrario: basti pensare all’art. 3 del capitolato, che precisa che “ Tutti i prodotti di cancelleria offerti, pena l’esclusione dalla gara, devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative minime riportate, per singolo prodotto, nell’Allegato A “Dettaglio prodotti cancelleria ”.
A voler ragionare come fa parte ricorrente vi sarebbe una sorta di soglia di esenzione della non conformità: l’offerente potrebbe fornire uno o più prodotti (nel numero al di sotto di tale fantomatica soglia di rilevanza) difformi dalle specifiche tecniche, con palese violazione del disciplinare. Ma ciò è evidentemente incompatibile con il concetto di specifiche tecniche, fissate a tutela dei fabbisogni della stazione appaltante, né potrebbe ritenersi altrimenti facendo applicazione del principio del risultato, che non può evidentemente giustificare l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di una quota, anche minimale, di prodotti non conformi nel perseguimento di un malinteso favor partecipationis .
Inoltre, attesa l’evidente valenza eccentrica rispetto alla lex specialis della previsione di una soglia di rilevanza dovrebbe esservi una specifica norma che la preveda, il che non è: non può fondare tale argomento né l’art. 22 del disciplinare, per quanto già detto, né l’art. 120 del Codice, che si occupa delle varianti in corso di esecuzione.
14. Deve essere disatteso anche il quinto motivo, con cui la ricorrente argomenta in merito all’illegittimità del provvedimento espulsivo in ragione dell’omessa valutazione da parte della stazione appaltante dell’equivalenza funzionale dei prodotti contestati, che la ricorrente non avrebbe potuto dichiarare in corso di causa ma che ha invece svolto in sede di impugnativa giudiziale, dimostrando che i prodotti esclusi soddisferebbero comunque le necessità della stazione appaltante.
14.1. Sul punto De.Da. richiama l’allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che: "Quando le specifiche tecniche sono formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il solo motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, qualora il concorrente dimostri nella propria offerta, con ogni mezzo appropriato, che le soluzioni proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti richiesti."
Ma nel caso in esame difettano entrambi i requisiti: la stazione appaltante non ha declinato le caratteristiche dei beni da fornire in termini di requisiti funzionali, né il concorrente ha mai dimostrato l’equivalenza dei tre prodotti ritenuti difformi con quanto richiesto dalla Regione Lazio, pur avendone la possibilità.
14.1.1. Quanto al primo profilo, le previsioni dell’allegato A sulle specifiche tecniche non lasciavano spazio a dubbi circa la cogenza delle stesse:
- quanto al prodotto 85, gomma per matita bianca in vinile con fascetta scorrevole protettiva, si precisavano le dimensioni che non dovevano superare “ 2,3X1,3X6,5 cm ”, chiarendo altresì che la tolleranza sulle dimensioni ammontava a “(+/-): 5% ” ;
- quanto al prodotto n. 89, lavagna bianca magnetica a muro 60x90 cm, si precisavano le seguenti caratteristiche: “ cancellabile con cancellino in feltro. Superficie: metallo smaltato bianco ”;
- quanto infine al prodotto n. 122, registro protocollo 100 fogli, si specificava che doveva trattarsi di “ Registro cartonato telato ”.
E’ stato chiarito, peraltro, che nelle gare aggiudicate al prezzo più basso ed in cui la legge di gara non menzioni la possibilità di prestazioni funzionalmente "equivalenti" a quanto ivi descritto, le eventuali difformità sostanziali del prodotto offerto rispetto a tali prescrizioni integrerebbero un aliud pro alio, con conseguente esclusione dalla procedura. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08 maggio 2023, n. 4624).
14.1.2. Quanto al secondo profilo, rispetto all’incontestata esistenza di oggettive difformità (la gomma era più corta, anche se solo di 0,075 cm, la lavagna non era smaltata ma solo laccata, e il registro non era telato) sarebbe stato onere della ricorrente allorchè avesse voluto avvalersi della clausola di equivalenza dichiarare “ già nella propria offerta l'equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d'ufficio dalla Stazione appaltante o addirittura che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnato l'esito della gara ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 14 maggio 2025, n. 9238, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 02 febbraio 2024, n. 276, Cons. Stato, sez. V, 03 agosto 2023, n. 7502, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 maggio 2023, n. 370). In questo senso è la ricorrente che tenta illegittimamente di capovolgere sulla stazione appaltante un incombente che spettava a costei, e a cui pacificamente non ha assolto.
Se da un lato è vero che la ricorrente nella nota del 1° agosto 2025 ha espressamente invocato il principio di equivalenza, presentando chiarimenti in merito alla superiorità tecnica di ciascun prodotto offerto (ovvero offrendo di consegnare nuovi campioni) è altrettanto vero che tali osservazioni riguardavano il riscontro alla richiesta della Regione del 25 luglio 2025, che segnalava sua sponte alcune difformità sui prodotti offerti dalla ricorrente. Al contrario, con riguardo alle successive richieste di chiarimenti del 28 ottobre e del 3 novembre 2025, (riguardanti, tra gli altri, proprio i tre prodotti che poi avevano condotto all’esclusione) De.Da. aveva risposto il 6 novembre 2025 senza invocare l’equivalenza né esplicitarne i presupposti concreti in riferimento a ciascun prodotto, ma limitandosi a sostenere l’inapplicabilità della clausola espulsiva di cui all’art. 20 del disciplinare per mancanza di un’offerta tecnica.
Senonchè nel verbale istruttorio del 17 novembre 2025 il RUP dava espressamente atto che in riferimento alla gomma per matita e al registro protocollo sussisteva un’oggettiva difformità tra prodotto offerta e specifica richiesta, mentre con riguardo alla lavagna bianca: “ Il concorrente non ha prodotto, neanche a fronte della richiesta di controdeduzioni di cui alle premesse, una relazione di equivalenza fra laccatura e smaltatura. Al contrario nell’istanza presentata da ICR sono state evidenziate delle caratteristiche tecniche della lavagna smaltata non possedute dalla lavagna laccata e quindi, alla luce di quanto chiarito, i due prodotti non possono ritenersi equivalenti ”. Ed in effetti poi nel provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione si dava espressamente atto della “non rispondenza di alcuni prodotti ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico, criticità per quali la DE.DA Ufficio s.r.l. non ha fornito riscontro nella sua nota di controdeduzioni”.
14.3. Quindi deve essere riaffermato il principio per cui “ in tema di contratti pubblici, l' articolo 68, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, impone di ammettere l'offerta non conforme alle specifiche tecniche ove l'operatore dimostri l'equivalenza funzionale della soluzione proposta rispetto alla finalità perseguita, secondo una valutazione bifasica incentrata sulla ratio del requisito e sull'idoneità del prodotto a soddisfarla. Resta tuttavia vincolante la lex specialis, sicché non è consentita la disapplicazione di un requisito minimo non impugnato, né l'ammissione di un'offerta che ne sia priva in difetto di prova dell'effettiva equivalenza.” (Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2026, n. 663).
14.4. Nel caso in esame, oltre a non aver dichiarato l’equivalenza funzionale dei prodotti offerti a tempo debito la ricorrente non ha neppure impugnato le previsioni dell’Allegato A “Dettaglio prodotti di cancelleria” nella parte in cui fissano i sopra richiamati principi di minima per presunta illogicità o abnormità, sebbene la ricorrente argomenti diffusamente sul fatto che gli stessi non sarebbero proporzionati o giustificati da un interesse apprezzabile della stazione appaltante, di talchè i propri prodotti, sebbene difformi, dovrebbero essere ritenuti funzionalmente equivalenti. Da ciò la vincolatività di tali requisiti minimi per la stazione appaltante, e, in difetto di prova dell’equivalenza, la correttezza dell’esclusione di De.Da.
14.5. Sotto questo profilo di nessun rilievo poteva essere la circostanza che prodotti analoghi a quelli della ricorrente (nella specie la gomma per matita più piccola e il registro cartonato) siano stati ritenuti validi dalla Regione Lazio in altro gara: a parte la circostanza che un’eventuale prassi illegittima già tenuta dalla medesima Amministrazione in altro lotto non renderebbe legittima una prassi altrimenti illegittima, non si può escludere la presenza di particolari circostanze di fatto o di diritto idonee a giustificare tale divergenza.
15. Deve essere infine disatteso anche il sesto mezzo nella parte in cui la ricorrente impugna le previsioni di lex specialis nei limiti in cui possano essere interpretate nel senso di precludere all'operatore economico la sostituzione della campionatura presentata con prodotti conformi, anche in applicazione del soccorso istruttorio, ovvero nel senso di giustificare la mancata aggiudicazione in caso di difformità di n. 3 prodotti su n. 140 prodotti oggetto di fornitura.
Si è già chiarito che a tali disposizioni non è possibile attribuire il senso preteso da parte ricorrente, che si porrebbe in evidente contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta nonché con la cogenza dei requisiti minimi dei prodotti offerti in assenza di tempestiva dichiarazione di equivalenza ovvero in difetto di impugnativa delle pertinenti previsioni di capitolato.
16. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN DA | RA NG |
IL SEGRETARIO