CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 407 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Via Otranto n.18, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianluca Allegretti che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 729/2024 resa dal Tribunale di Roma pubblicata il 23/01/2024
Conclusioni dell'appellante come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n° 10679/2022 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, la
[...]
odierna appellata, veniva condannata al pagamento in favore Parte_2
del della somma complessiva di € 20.167,05 Parte_1
La depositava dispositivo a chiusura del giudizio di opposizione CP_1
alla sentenza 10679/2022 con il quale i giudici dell'appello annullavano la sentenza di primo grado respingendo il ricorso proposto dal stesso. Pt_1
Sulla scorta di tale dispositivo il giudice dell'opposizione al Decreto ingiuntivo riteneva caducata la sentenza alla base del decreto stesso e revocava il decreto opposto, con condanna alla refusione del 50% delle spese del giudizio in favore dell'opponente in misura di € 1.300,00 oltre accessori di legge.
Lamenta l'appellante che la sentenza in oggetto sia errata nella parte in cui condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali.
Con il gravame ha sostenuto che la condanna alla refusione delle spese in ragione del 50% non fosse supportata da un valido iter logico-giuridico da parte del Giudice di prime cure. Concludev chiedendo di < dichiarare la illegittimità della condanna alla refusione delle spese processuali a favore della in quanto la revoca del Decreto opposto CP_1
è stata disposta, sulla base di un mero dispositivo di sentenza. In subordine voglia accertare e dichiarare la illegittimità della condanna alla refusione delle spese processuali a favore della in quanto la revoca Del CP_1
Decreto è stata data non in accoglimento dell'opposizione ma sulla base del fatto successivo della caducazione del titolo alla base del Decreto stesso, e per l'effetto, in deroga all'art. 91 c.p.c., annullare l'impugnata sentenza n°
729/2024 del Giudice di primo grado nella parte in cui condanna il Sig. alla refusione del 50% delle spese processuali. Con vittoria delle Pt_1
spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi da liquidarsi ex
D.M. Giustizia n°55/2014 e segg.>>.
All'udienza di discussione del 13.2.2025 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza del
20.2.2025 e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza. Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 11.7.2024 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la mancata costituzione della controparte le spese di lite del grado possono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili.
Roma, 20.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 407 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Via Otranto n.18, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianluca Allegretti che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 729/2024 resa dal Tribunale di Roma pubblicata il 23/01/2024
Conclusioni dell'appellante come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n° 10679/2022 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, la
[...]
odierna appellata, veniva condannata al pagamento in favore Parte_2
del della somma complessiva di € 20.167,05 Parte_1
La depositava dispositivo a chiusura del giudizio di opposizione CP_1
alla sentenza 10679/2022 con il quale i giudici dell'appello annullavano la sentenza di primo grado respingendo il ricorso proposto dal stesso. Pt_1
Sulla scorta di tale dispositivo il giudice dell'opposizione al Decreto ingiuntivo riteneva caducata la sentenza alla base del decreto stesso e revocava il decreto opposto, con condanna alla refusione del 50% delle spese del giudizio in favore dell'opponente in misura di € 1.300,00 oltre accessori di legge.
Lamenta l'appellante che la sentenza in oggetto sia errata nella parte in cui condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali.
Con il gravame ha sostenuto che la condanna alla refusione delle spese in ragione del 50% non fosse supportata da un valido iter logico-giuridico da parte del Giudice di prime cure. Concludev chiedendo di < dichiarare la illegittimità della condanna alla refusione delle spese processuali a favore della in quanto la revoca del Decreto opposto CP_1
è stata disposta, sulla base di un mero dispositivo di sentenza. In subordine voglia accertare e dichiarare la illegittimità della condanna alla refusione delle spese processuali a favore della in quanto la revoca Del CP_1
Decreto è stata data non in accoglimento dell'opposizione ma sulla base del fatto successivo della caducazione del titolo alla base del Decreto stesso, e per l'effetto, in deroga all'art. 91 c.p.c., annullare l'impugnata sentenza n°
729/2024 del Giudice di primo grado nella parte in cui condanna il Sig. alla refusione del 50% delle spese processuali. Con vittoria delle Pt_1
spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi da liquidarsi ex
D.M. Giustizia n°55/2014 e segg.>>.
All'udienza di discussione del 13.2.2025 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza del
20.2.2025 e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza. Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 11.7.2024 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la mancata costituzione della controparte le spese di lite del grado possono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili.
Roma, 20.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa