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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18600/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) nato a [...], il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
Contrariis reiectis;
Pronunciare la separazione legale tra i coniugi, con addebito nei confronti del signor , per la CP_1
condotta da questi tenuta in violazione degli obblighi derivanti ai coniugi dal matrimonio, ordinando
pagina 1 di 5 altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di
matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per
legge.
Contestualmente, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si chiede che il
Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, previa l'emanazione dei provvedimenti
provvisori ed urgenti, riservata ogni ulteriore istanza istruttoria e con riserva di ulteriormente produrre,
dedurre ed ogni altra salvezza, Voglia:
Emettere sentenza di scioglimento del matrimonio civile, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile
competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro
provvedimento ritenuto utile o necessario;
Con riserva di ogni più opportuna difesa e di modificare le proprie istanze e/o conclusioni all'esito dell'istruttoria”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 04/06/2018. Parte_1 CP_1
Dall'unione sono nati i figli: di anni 22, di anni 20, di Persona_1 Persona_2 Persona_3
anni 18, di anni 16 e di anni 13. Persona_4 Persona_5
Solo la prima figlia veniva riconosciuta dal sig. gli altri quattro invece, pur se nati dall'unione CP_1
con lo stesso, non venivano riconosciuti dall'uomo.
Con ricorso depositato il 24/10/2023 la signora ha chiesto a questo Tribunale di Parte_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il Sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 15/04/2024 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta e procedeva all'ascolto di parte ricorrente, la quale chiedeva la separazione con addebito.
pagina 2 di 5 Il difensore insisteva come da ricorso introduttivo. Il Giudice delegato dichiarava la contumacia del
Signor , autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine alle istanze CP_1
istruttorie.
All'udienza del 15/07/2024, avanti al G.O.P. avv. Laura Rivello, su delega del G.I. Dott. Isabella
Messina, venivano sentiti i testi e , figlie delle parti, ed Persona_6 Persona_7
all'esito il G.O.P dichiarava chiusa l'istruttoria.
All'udienza del 28/11/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi ed all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito della separazione.
pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. Pt_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass.
civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nella fattispecie in esame, possono ritenersi provati i ripetuti comportamenti minacciosi del marito che quotidianamente insultava la ricorrente con frasi del tipo: “non puoi separarti da me, ti tolgo la vita” oppure “hai trovato sicuramente qualche altro, sei una puttana”. Del pari provato può ritenersi l'episodio del 8.7.2022 quando verso le ore 22.30, il sig. rientrava in casa completamente ubriaco CP_1
e iniziava ad insultare la donna con frasi del tipo: “sei una puttana, dove sono i soldi? Li hai dati ai tuoi genitori?” e tentava di entrare nella stanza da letto per consumare con la sig.ra un rapporto Pt_1
sessuale. Al rifiuto della donna, che gli faceva intendere di voler chiamare la Polizia, l'uomo l'afferrava con forza al collo e prendeva una forchetta dal tavolo nella camera e facendo il gesto di volergliela conficcare nel collo, le diceva: “se mi minacci di chiamare la polizia, io ti tolgo la vita”. La ricorrente riusciva comunque a chiamare le forze dell'ordine che intervenivano presso l'abitazione.
Anche le minacce ricevute il 9.2.2023 risultano provate.
I testi escussi all'udienza del 15.7.2024 hanno, infatti, confermato tutte le circostanze sopra indicate.
A carico del convenuto risulta altresì pendente procedimento penale ed in data 12.4.2023 il GIP del
Tribunale di Torino emetteva nei confronti del sig. misura cautelare dell'allontanamento dalla CP_1
pagina 4 di 5 casa famigliare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la signora e con i di lei figli Pt_1
minori, successivamente revocata.
Deve dunque ritenersi che i maltrattamenti perpetrati dal convenuto ai danni della moglie siano la causa della separazione.
Conclusivamente, quindi, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti del sig. . CP_1
* * *
Atteso che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e con addebito in Parte_1 CP_1
capo al signor . CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18600/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) nato a [...], il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
Contrariis reiectis;
Pronunciare la separazione legale tra i coniugi, con addebito nei confronti del signor , per la CP_1
condotta da questi tenuta in violazione degli obblighi derivanti ai coniugi dal matrimonio, ordinando
pagina 1 di 5 altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di
matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per
legge.
Contestualmente, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si chiede che il
Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, previa l'emanazione dei provvedimenti
provvisori ed urgenti, riservata ogni ulteriore istanza istruttoria e con riserva di ulteriormente produrre,
dedurre ed ogni altra salvezza, Voglia:
Emettere sentenza di scioglimento del matrimonio civile, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile
competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro
provvedimento ritenuto utile o necessario;
Con riserva di ogni più opportuna difesa e di modificare le proprie istanze e/o conclusioni all'esito dell'istruttoria”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 04/06/2018. Parte_1 CP_1
Dall'unione sono nati i figli: di anni 22, di anni 20, di Persona_1 Persona_2 Persona_3
anni 18, di anni 16 e di anni 13. Persona_4 Persona_5
Solo la prima figlia veniva riconosciuta dal sig. gli altri quattro invece, pur se nati dall'unione CP_1
con lo stesso, non venivano riconosciuti dall'uomo.
Con ricorso depositato il 24/10/2023 la signora ha chiesto a questo Tribunale di Parte_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il Sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 15/04/2024 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta e procedeva all'ascolto di parte ricorrente, la quale chiedeva la separazione con addebito.
pagina 2 di 5 Il difensore insisteva come da ricorso introduttivo. Il Giudice delegato dichiarava la contumacia del
Signor , autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine alle istanze CP_1
istruttorie.
All'udienza del 15/07/2024, avanti al G.O.P. avv. Laura Rivello, su delega del G.I. Dott. Isabella
Messina, venivano sentiti i testi e , figlie delle parti, ed Persona_6 Persona_7
all'esito il G.O.P dichiarava chiusa l'istruttoria.
All'udienza del 28/11/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi ed all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito della separazione.
pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. Pt_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass.
civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nella fattispecie in esame, possono ritenersi provati i ripetuti comportamenti minacciosi del marito che quotidianamente insultava la ricorrente con frasi del tipo: “non puoi separarti da me, ti tolgo la vita” oppure “hai trovato sicuramente qualche altro, sei una puttana”. Del pari provato può ritenersi l'episodio del 8.7.2022 quando verso le ore 22.30, il sig. rientrava in casa completamente ubriaco CP_1
e iniziava ad insultare la donna con frasi del tipo: “sei una puttana, dove sono i soldi? Li hai dati ai tuoi genitori?” e tentava di entrare nella stanza da letto per consumare con la sig.ra un rapporto Pt_1
sessuale. Al rifiuto della donna, che gli faceva intendere di voler chiamare la Polizia, l'uomo l'afferrava con forza al collo e prendeva una forchetta dal tavolo nella camera e facendo il gesto di volergliela conficcare nel collo, le diceva: “se mi minacci di chiamare la polizia, io ti tolgo la vita”. La ricorrente riusciva comunque a chiamare le forze dell'ordine che intervenivano presso l'abitazione.
Anche le minacce ricevute il 9.2.2023 risultano provate.
I testi escussi all'udienza del 15.7.2024 hanno, infatti, confermato tutte le circostanze sopra indicate.
A carico del convenuto risulta altresì pendente procedimento penale ed in data 12.4.2023 il GIP del
Tribunale di Torino emetteva nei confronti del sig. misura cautelare dell'allontanamento dalla CP_1
pagina 4 di 5 casa famigliare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la signora e con i di lei figli Pt_1
minori, successivamente revocata.
Deve dunque ritenersi che i maltrattamenti perpetrati dal convenuto ai danni della moglie siano la causa della separazione.
Conclusivamente, quindi, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti del sig. . CP_1
* * *
Atteso che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e con addebito in Parte_1 CP_1
capo al signor . CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
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