CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
a CA, presso lo studio dell'avv. Davide Mereu, che lo rappresenta e difen- de giusta delega in atti,
appellante contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a CP_1 C.F._2
CA, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Meleddu, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con de- liberazione del 24 maggio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA,
appellata
pagina 1 di 7 e contro
(c.f. ), elettivamente domici- Controparte_2 C.F._3
liato a CA, presso lo studio dell'avv. Cinzia Corda, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con de- liberazione del 24 maggio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA,
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia la Corte di Appello di CA, Parte_1
contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti de- dotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1019/2022 emessa dal Tribunale di CA, Sezione Civile, Giudice Dott.
Paolo Corso, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2242/2018, depositata in cancel- leria in data 13.04.2022 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, conseguentemente dichiarando la legittimazione attiva del sig. all'azione, la cessazione della materia del contendere Parte_1
stante il rilascio spontaneo della sig.ra , nonché la legittimazione CP_1
passiva del sig. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il Controparte_2
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'Appello rigettare ogni CP_1
pagina 2 di 7 avversa domanda, compresa quella cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'Appello adita, ogni Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, in via preliminare,
- in via principale, nel merito, rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, tutte le domande esperite dall'appellante poiché in- fondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1019/2022 resa dal Tribunale di CA nel giudizio n.r.g. 2242/2018;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche generali computa- te in base al D.M. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne Parte_1
davanti al Tribunale di CA (proc. n. 2242/2018 R.G.) e CP_1 [...]
illustrando di essere proprietario di un immobile ubicato a Parte_2
Quartu Sant'Elena (F. 59, particella 479, sub. 3), acquistato con atto pubblico in data 6 maggio 2003 da e Controparte_3 Controparte_4
L'attore espose che l'immobile era già stato oggetto di un contratto prelimi- nare di compravendita stipulato il 18 novembre 1999 tra i in Controparte_5
qualità di promittenti venditori, e , promittente acquirente. CP_1
Tale contratto era da considerarsi risolto per grave inadempimento della in quanto la caparra era stata corrisposta con assegni privi di provvista CP_1
ed emessi da una ditta fallita.
Giusta procura speciale notarile del 29 giugno 2001 –proseguì il con Pt_1
diffida del 5 febbraio 2002 egli aveva comunicato formalmente la risoluzione pagina 3 di 7 del contratto preliminare.
Tanto esposto, il chiese l'accertamento della risoluzione del contratto Pt_1
preliminare, la condanna di e al rilascio CP_1 Controparte_2
dell'immobile da loro occupato senza titolo nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Entrambi i convenuti resistettero ma, nel corso del procedimento, rilasciaro- no spontaneamente l'immobile.
Successivamente, avviò un procedimento possessorio nei CP_1
confronti di che si concluse con provvedimento di rigetto. Pt_1
Istruita con prove documentali e testimoniali, la causa fu decisa con la sen- tenza n. 1019/2022, con la quale il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazio- ne ad agire di , rilevando come egli non fosse stato parte del Parte_1
contratto preliminare e avesse agito, non quale procuratore dei promittenti ven- ditori, ma in nome proprio.
Il primo giudice accolse, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva sollevata da , il quale aveva eccepito di non essere stato Controparte_2
parte del contratto preliminare.
Inoltre, il Tribunale rilevò che, anche qualora fosse stato soddisfatto il pre- supposto processuale della legittimazione ad agire, sarebbe stata comunque fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto pre- liminare, sollevata dalle parti convenute.
Il Tribunale condannò l'attore al pagamento delle spese di lite.
*
2. Avverso tale pronuncia il ha proposto appello, affidandosi a tre Pt_1
pagina 4 di 7 doglianze.
2.1 Con il primo motivo, il ha protestato la propria legittimazione ad Pt_1
agire, per avere egli operato inizialmente quale procuratore dei promittenti venditori e, successivamente, quale proprietario dell'immobile, e ha affermato di essere tale titolare del diritto di richiedere la risoluzione del contratto e la re- stituzione del bene.
L'appellante ha rappresentato, ancora, che, nelle more del giudizio, i conve- nuti avevano rilasciato spontaneamente l'immobile, circostanza che avrebbe dovuto determinare la cessazione della materia del contendere.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la dichiarazione di prescrizione, sostenendo che il diritto alla risoluzione non fosse ancora matura- to e che, in ogni caso, la domanda comprendesse anche la restituzione del bene, in quanto diritto non soggetto a prescrizione.
2.3 Con un terzo motivo, ha, infine, affermato la legittimazione passiva di il quale, pur non essendo parte del contratto preliminare, Controparte_2
aveva occupato l'immobile e vantato titoli non validi, presentandosi alle autori- tà come proprietario, richiedendo servizi comunali e fissando ivi la residenza.
*
Gli appellati hanno resistito.
***
3. Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Il primo giudice ha, condivisibilmente, accolto l'eccezione difetto di legit- timazione attiva dell'attore, atteso che egli, come agevolmente è dato ricavare dalla lettura del contratto preliminare di acquisto (doc. 1 attore primo grado),
pagina 5 di 7 non era stato parte dell'atto.
Ai fini che ci occupano, non rileva che, in forza di successiva procura gene- rale (doc. 7 attore primo grado), il avesse spiccato diffida nei confronti Pt_1
dei promissari acquirenti, giacché la domanda di risoluzione del contratto è sta- ta proposta da non in qualità di procuratore dei promittenti venditori, Pt_1
bensì in nome proprio quale attuale proprietario della res.
La legittimazione ad agire per la risoluzione di un contratto preliminare spetta esclusivamente alle parti che lo hanno stipulato o ai loro rappresentanti muniti di valida procura (v. tra le altre, Cass., 27 giugno 2011, n. 14177; Cass.,
11 maggio 2010, n. 11284).
Nel caso di specie –giova ribadirlo- risulta documentalmente che non Pt_1
fosse parte del contratto preliminare del 18 novembre 1999 e che egli non ab- bia agito in giudizio quale procuratore dei promittenti venditori, bensì in nome proprio, in qualità di proprietario dell'immobile.
Tale qualità, però, non gli attribuisce, di per sé, la legittimazione ad agire per la risoluzione di un contratto al quale è rimasto estraneo.
La decisione di rigetto sul primo motivo di appello comporta che rimangano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, la cui eventuale fondatezza non com- porterebbe l'accoglimento dell'appello.
*
4. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato alla rifu- sione in favore degli appellati delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione euro 52.001-260.000,00, i compensi sono liquidati ai valori pagina 6 di 7 minimi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
n. 1019/2022 del Tribunale di CA;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati del- le spese processuali, che liquida in euro 4.997,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a., ordinando che il pagamento venga effettuato a favore dell'Erario;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
CA, 17 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
a CA, presso lo studio dell'avv. Davide Mereu, che lo rappresenta e difen- de giusta delega in atti,
appellante contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a CP_1 C.F._2
CA, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Meleddu, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con de- liberazione del 24 maggio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA,
appellata
pagina 1 di 7 e contro
(c.f. ), elettivamente domici- Controparte_2 C.F._3
liato a CA, presso lo studio dell'avv. Cinzia Corda, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con de- liberazione del 24 maggio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA,
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia la Corte di Appello di CA, Parte_1
contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti de- dotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1019/2022 emessa dal Tribunale di CA, Sezione Civile, Giudice Dott.
Paolo Corso, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2242/2018, depositata in cancel- leria in data 13.04.2022 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, conseguentemente dichiarando la legittimazione attiva del sig. all'azione, la cessazione della materia del contendere Parte_1
stante il rilascio spontaneo della sig.ra , nonché la legittimazione CP_1
passiva del sig. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il Controparte_2
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'Appello rigettare ogni CP_1
pagina 2 di 7 avversa domanda, compresa quella cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'Appello adita, ogni Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, in via preliminare,
- in via principale, nel merito, rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, tutte le domande esperite dall'appellante poiché in- fondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1019/2022 resa dal Tribunale di CA nel giudizio n.r.g. 2242/2018;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche generali computa- te in base al D.M. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne Parte_1
davanti al Tribunale di CA (proc. n. 2242/2018 R.G.) e CP_1 [...]
illustrando di essere proprietario di un immobile ubicato a Parte_2
Quartu Sant'Elena (F. 59, particella 479, sub. 3), acquistato con atto pubblico in data 6 maggio 2003 da e Controparte_3 Controparte_4
L'attore espose che l'immobile era già stato oggetto di un contratto prelimi- nare di compravendita stipulato il 18 novembre 1999 tra i in Controparte_5
qualità di promittenti venditori, e , promittente acquirente. CP_1
Tale contratto era da considerarsi risolto per grave inadempimento della in quanto la caparra era stata corrisposta con assegni privi di provvista CP_1
ed emessi da una ditta fallita.
Giusta procura speciale notarile del 29 giugno 2001 –proseguì il con Pt_1
diffida del 5 febbraio 2002 egli aveva comunicato formalmente la risoluzione pagina 3 di 7 del contratto preliminare.
Tanto esposto, il chiese l'accertamento della risoluzione del contratto Pt_1
preliminare, la condanna di e al rilascio CP_1 Controparte_2
dell'immobile da loro occupato senza titolo nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Entrambi i convenuti resistettero ma, nel corso del procedimento, rilasciaro- no spontaneamente l'immobile.
Successivamente, avviò un procedimento possessorio nei CP_1
confronti di che si concluse con provvedimento di rigetto. Pt_1
Istruita con prove documentali e testimoniali, la causa fu decisa con la sen- tenza n. 1019/2022, con la quale il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazio- ne ad agire di , rilevando come egli non fosse stato parte del Parte_1
contratto preliminare e avesse agito, non quale procuratore dei promittenti ven- ditori, ma in nome proprio.
Il primo giudice accolse, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva sollevata da , il quale aveva eccepito di non essere stato Controparte_2
parte del contratto preliminare.
Inoltre, il Tribunale rilevò che, anche qualora fosse stato soddisfatto il pre- supposto processuale della legittimazione ad agire, sarebbe stata comunque fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto pre- liminare, sollevata dalle parti convenute.
Il Tribunale condannò l'attore al pagamento delle spese di lite.
*
2. Avverso tale pronuncia il ha proposto appello, affidandosi a tre Pt_1
pagina 4 di 7 doglianze.
2.1 Con il primo motivo, il ha protestato la propria legittimazione ad Pt_1
agire, per avere egli operato inizialmente quale procuratore dei promittenti venditori e, successivamente, quale proprietario dell'immobile, e ha affermato di essere tale titolare del diritto di richiedere la risoluzione del contratto e la re- stituzione del bene.
L'appellante ha rappresentato, ancora, che, nelle more del giudizio, i conve- nuti avevano rilasciato spontaneamente l'immobile, circostanza che avrebbe dovuto determinare la cessazione della materia del contendere.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la dichiarazione di prescrizione, sostenendo che il diritto alla risoluzione non fosse ancora matura- to e che, in ogni caso, la domanda comprendesse anche la restituzione del bene, in quanto diritto non soggetto a prescrizione.
2.3 Con un terzo motivo, ha, infine, affermato la legittimazione passiva di il quale, pur non essendo parte del contratto preliminare, Controparte_2
aveva occupato l'immobile e vantato titoli non validi, presentandosi alle autori- tà come proprietario, richiedendo servizi comunali e fissando ivi la residenza.
*
Gli appellati hanno resistito.
***
3. Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Il primo giudice ha, condivisibilmente, accolto l'eccezione difetto di legit- timazione attiva dell'attore, atteso che egli, come agevolmente è dato ricavare dalla lettura del contratto preliminare di acquisto (doc. 1 attore primo grado),
pagina 5 di 7 non era stato parte dell'atto.
Ai fini che ci occupano, non rileva che, in forza di successiva procura gene- rale (doc. 7 attore primo grado), il avesse spiccato diffida nei confronti Pt_1
dei promissari acquirenti, giacché la domanda di risoluzione del contratto è sta- ta proposta da non in qualità di procuratore dei promittenti venditori, Pt_1
bensì in nome proprio quale attuale proprietario della res.
La legittimazione ad agire per la risoluzione di un contratto preliminare spetta esclusivamente alle parti che lo hanno stipulato o ai loro rappresentanti muniti di valida procura (v. tra le altre, Cass., 27 giugno 2011, n. 14177; Cass.,
11 maggio 2010, n. 11284).
Nel caso di specie –giova ribadirlo- risulta documentalmente che non Pt_1
fosse parte del contratto preliminare del 18 novembre 1999 e che egli non ab- bia agito in giudizio quale procuratore dei promittenti venditori, bensì in nome proprio, in qualità di proprietario dell'immobile.
Tale qualità, però, non gli attribuisce, di per sé, la legittimazione ad agire per la risoluzione di un contratto al quale è rimasto estraneo.
La decisione di rigetto sul primo motivo di appello comporta che rimangano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, la cui eventuale fondatezza non com- porterebbe l'accoglimento dell'appello.
*
4. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato alla rifu- sione in favore degli appellati delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione euro 52.001-260.000,00, i compensi sono liquidati ai valori pagina 6 di 7 minimi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
n. 1019/2022 del Tribunale di CA;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati del- le spese processuali, che liquida in euro 4.997,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a., ordinando che il pagamento venga effettuato a favore dell'Erario;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
CA, 17 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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