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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4718 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049 -2051- 2052 c.c.
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata dagli avvocati Gerardo Castellano e Massimo Capobianco C.F._1
ATTRICE
E
nata ad [...] il [...], , e nato CP_1 C.F._2 CP_2
ad Avellino il 17.09.1984, , rappresentati dall'avv. Marco Dragone C.F._3
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Bellino
ER IA
E
n persona del Curatore fallimentare Controparte_4
ER IA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE ha esposto di essere proprietaria di fabbricato sito in Montella (AV) alla Via F.lli Parte_1
Pascale nn. 63, 65 e 67, individuato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 32, p.lla 417, sub 2, 3 e
4; che e sono proprietari del terreno confinante con l'immobile della CP_1 CP_2
identificato al foglio 32, p.lle n. 1118 e 1117 del NCEU pervenuto loro per donazione dei Parte_1
genitori, e mediante atto pubblico per notaio del Persona_1 Persona_2 Per_3
4 ottobre 2012, Rep. n. 51310 Racc. n. 24528, trascritto in Avellino in data 19.10.2012 al n. 17825-
6/15156-7; che sull'area oggetto della donazione, il Comune di Montella aveva rilasciato, in favore dei donanti, e il permesso di costruire n. 79/2011 del Persona_1 Persona_2
29.06.2011, autorizzando la demolizione di un fabbricato urbano di loro proprietà; che con il predetto atto di liberalità del 04.10.2012 i donanti cedevano ai figli e la proprietà CP_1 CP_2
del terreno con “ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, ragione, azione, servitù e diritto” ed autorizzavano la voltura in favore dei donatari del permesso di costruire sul terreno oggetto della donazione, rilasciato il 27 settembre 2012 dal Comune di Montella, con il n. 13/2012, voltura rilasciata dal Comune di Montella in data 11.12.2013; che i convenuti chiedevano anche permesso di costruire in variante, parimenti accordato;
che gli esiti dei lavori di ricostruzione dell'immobile in proprietà e la cattiva gestione del cantiere, protrattasi per lunghissimo tempo, avevano causato CP_1
consistenti danni all'immobile adiacente dell'attrice pregiudicandone non solo l'aspetto esteriore, ma anche la stabilità, in uno al sereno godimento da parte di chi vi abita, come comprovato dalla perizia tecnica redatta dall'Ing. , sia con riferimento ai danni riscontrati che alla sussistenza Persona_4
del nesso di causalità.
Per questi motivi
, ha citato i convenuti chiedendo:
“A) Accertare e dichiarare che il fabbricato in proprietà della parte attrice, sig.ra
, ha effettivamente subito i danni indicati nel corpo del presente atto, meglio Parte_1
descritti nella perizia tecnica dell'ing. , che pone in evidenza anche il nesso causale tra i Per_4
danni stessi e la costruzione dell'edificio del quale i convenuti sono proprietari (cfr. all. L e corrispondenti allegati).
B) Condannare i sig.ri e a porre in essere ogni intervento CP_1 CP_2
tecnico necessario per rimediare, in modo definitivo, ai danni causati al fabbricato della sig.ra
, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegata perizia tecnica a firma del Parte_1 dott. ing. e/o secondo le direttive impartite dal CTU, qualora codesto on.le Tribunale Persona_4
ritenesse opportuno disporne la nomina.”
Il tutto con il favore delle spese.
Si sono costituiti i convenuti e che hanno in via preliminare, CP_1 CP_2
eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, primo comma bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e confermato anche dal D.Lgs. 132/2014.
Nel merito hanno declinato qualsivoglia responsabilità sostenendo, peraltro, che per tutto il periodo dal 2012 al 2018, il cantiere è sempre stato nella esclusiva disponibilità della impresa edile la quale aveva il compito di eseguire tutte le opere provvisionali per la Controparte_4
sicurezza e per tenere lo stato del cantiere in modo tale da non arrecare pregiudizi alla incolumità di terzi e danni a cose, come risulta dal prodotto contratto di appalto.
Il direttore dei lavori, arch. Dragone, aveva il compito di far eseguire correttamente i lavori e nessuna contestazione era stata avanzata da soggetti terzi, tra cui , nel Parte_1
periodo di circa 6/7 anni dalla data di inizio lavori fino alla ultimazione del tetto.
In tale periodo, non risultano esser stati emessi ordine di servizio alla impresa esecutrice dei lavori per la tenuta del cantiere e/o per far cessare mancanze di opere provvisionali relative alla regimentazione delle acque piovane della edificanda struttura.
Deducevano, inoltre, che la parte attrice, in precedenza, aveva accettato, unitamente ai convenuti, che il geologo svolgesse una verifica dell'andamento delle CP_5 Per_5
fessurazioni e lesioni, e di aver voluto però limitare tale verifica soltanto a quelle microlesioni sulla parete del fabbricato a confine con il fabbricato di proprietà dei convenuti, opponendosi Parte_1
così ad una valutazione complessiva dell'intero fabbricato, ossia delle lesioni su tutti gli altri muri perimetrali. Il geologo dott. aveva, altresì, attestato che “il quadro fessurativo si è Per_5
stabilizzato” e che non vi è alcun pericolo di cedimenti o altre situazioni di pericolo per la stabilità del fabbricato escludendo la necessità di sottofondazioni e di interventi di consolidamento Parte_1
proposti dalla parte attrice, in assenza di mirati approfondimenti tecnici.
Contestavano la CTP di parte e concludevano per il rigetto di ogni domanda. Chiedevano,
a cautela, di essere autorizzati a chiamare in giudizio l'architetto e la Controparte_3 [...]
Controparte_4 Si costituiva la cui chiamata in causa veniva autorizzata con Controparte_3
provvedimento del 29.3.2021, la quale riferiva che in data 26.02.2014 le era stato conferito incarico dai fratelli di progettista architettonico nonché di coordinatore della sicurezza e di direttore dei CP_1
lavori. L'incarico aveva ad oggetto la costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in Montella alla via F.lli Pascale, in conformità al permesso di costruire n.13/2012 del 27.09.2012 rilasciato dal comune di Montella, specificando che l'incarico de quo, come si evince dal contratto di appalto e relativo computo di spesa stipulato tra i due committenti ed e l'impresa CP_2 CP_1 [...]
in data 28.08.2014 (All 3 ) aveva però ad oggetto esclusivamente “le sole opere Controparte_4
strutturali in cemento armato e quelle di completamento della copertura a tetto, dei muri di recinzione lungo via F.lli Pascale e della rete fognaria principale del fabbricato ”; che come risulta anche dal piano di sicurezza e di coordinamento del 02.03.2015 dell'arch. Controparte_3
relativo ai lavori di ricostruzione al solo rustico delle strutture portanti dell'immobile (All.4 )
l'incarico professionale era ritenuto concluso a seguito della realizzazione delle opere appaltate e comunque con la redazione della Relazione a Strutture Ultimate di cui all'art.65 del D.P.R. 380/2001 da depositare presso l'ufficio del Genio Civile;
che da tale data l'arch. Dragone cessava dall'espletamento del suo incarico e i committenti e avevano l'esclusivo CP_2 CP_1
possesso del cantiere.
Declinava la propria responsabilità e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Con ordinanza dell'11.4.2023 veniva disposta ctu e in data 13.1.2025 la stessa veniva depositata.
All'udienza del 15.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda va accolta nei limiti che si vanno a precisare.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità della consulenza ribadita nelle memorie conclusionali dall'architetto . La validità di una CTU non dipende da un Controparte_3
numero prestabilito di sopralluoghi, ma piuttosto dalla completezza, coerenza e correttezza metodologica dell'elaborato peritale. Il CTU ha ampia discrezionalità nel decidere il numero di sopralluoghi necessari, in base alla complessità del caso e agli accertamenti richiesti dal giudice e potrà effettuare uno o più sopralluoghi, oppure anche nessuno, se ritiene che la documentazione disponibile sia sufficiente per rispondere ai quesiti del giudice. Nemmeno può essere messa in dubbio l'imparzialità del consulente sulla base della mera richiesta di quest'ultimo sul se ci fossero dei rapporti di parentela tra il direttore dei lavori e il legale delle parti convenute, trattandosi di domanda giustificata dalla omonimia del cognome.
Tanto premesso, la ctu risulta apprezzabile per essere stata redatta in maniera logica ed esaustiva.
Va, preliminarmente, rilevato come l'edificio della parte convenuta sia stato atterrato e successivamente e ricostruito in aderenza con il fabbricato della parte attrice. L'edificio di parte convenuta è dotato di un sistema costruttivo in cemento armato ordinario mentre quello di parte attrice
è caratterizzato da un sistema costruttivo misto. Sono in ogni caso due fabbricati costruiti in aderenza ossia fanno parte della tipologia delle case a schiera, caratterizzate dall'accostamento di più unità immobiliari una a fianco dell'altra, ossia addossati ma non addentellati, poiché tra di essi esiste una piccola intercapedine ossia una sottile zona vacua senza appoggi o spinte statiche reciproche per tutta la lunghezza e la larghezza dell'edificio della parte attrice.
Inizialmente, il fondo dell'attrice era solo coltivato e vi era un'edificazione muraria in quello del convenuto;
nel 1976 entrambi i fondi risultavano edificati mentre nel 1996 si è avuta la sopraelevazione del fabbricato dell'attrice. Nel 2011, l'edificio dei convenuti è stato demolito e il rustico è stato ricostruito nel 2017.
Le due strutture non fanno parte di un unico aggregato edilizio il che, come chiarisce il consulente, rappresenta un dato importante per comprendere il concetto in base al quale non vi è mai stata 'addentellatura' tra i due edifici, trattandosi di sole costruzioni in aderenza. In sintesi, “l'unità immobiliare dell'attrice e della convenuta, sostanzialmente sono state sempre delle unità strutturali, caratterizzate da un'autonomia strutturale con esclusione di interconnessioni tra loro”.
Dopo aver illustrato il tipo di danni e lesioni e l'eziologia delle stesse, il consulente ha rilevato come, nel caso di specie, l'edificio di parte attrice sia interessato da fratture sottile e lesioni manifestatesi a seguito di piccoli spostamenti relativi di punti originariamente contigui. Tali fratture sottili derivano, indubitabilmente, da una contrazione del volume del materiale in prossimità della superficie o da una dilazione del volume del materiale al di sotto della superficie o da entrambe le cause. Sono, altresì, stati rilevati fenomeni di umidità rilevati nel pozzo scala del fabbricato della parte attrice;
si tratta di umidità ascendente, ossia derivante dalle risalite delle acque telluriche.
Dalla lettura delle direzioni e distribuzione delle lesioni, il consulente ha ribadito come sia “indubitabile che trattasi di cedimento fondale, ossia del cedimento delle fondazioni adiacenti al realizzato nuovo edificio della parte convenuta ( , ciò dovuto alla natura deformabile del suolo CP_1
di fondazione, ove poggia il predetto nuovo edificio della parte convenuta (Auad)”. Ed invero, il nuovo carico, indotto dall'edificazione del nuovo edificio della parte convenuta, posto in adiacenza alla struttura e/o fabbricato della parte attrice, produce, tenendo conto della situazione litostratigrafica
-bene illustrata dalla relazione geologica in atti e utilizzata dal CTU- una deformazione del terreno di sedime, con effetti di trascinamento delle fondazioni dell'adiacente fabbricato attoreo e preesistenti il nuovo carico, verso le nuove aree compresse. A questo va aggiunto che il luogo di causa si trova in una fascia di pertinenza fluviale vicino ad un corso d'acqua denominato torrente Sorbitelo, che influenza la stabilità del terreno finitimo, influendo, cioè, sullo stato tensionale del terreno, del suolo e del sottosuolo limitrofi, soprattutto nella zona ripariale ove è presente l'area di sedime del preesistente fabbricato attoreo e del nuovo fabbricato della parte convenuta ( . CP_1
In sintesi, entrambi gli edifici poggiano non su una roccia lapidea compatta, ma su una sorta di miscela di materiali sciolti ossia di materiale di origine sedimentario stratificatisi durante le ere geologiche a seguito dell'alternanza di eventi alluvionali e di eventi tettonici e sollecitazioni endogene ed esogene.
Tanto premesso, le lesioni dell'edificio di parte attrice sono dovute a cedimento fondale, ossia al cedimento del suolo dove poggia la fondazione del fabbricato, distribuite e concentrate in una porzione ben definita dello stesso;
si sono manifestate nei pannelli o pareti murarie costituenti l'angolo nord/ovest del fabbricato in aderenza al nuovo edificio costruito dalla parte convenuta.
La realizzazione del nuovo fabbricato della parte convenuta ha comportato un aumento dei carichi in adiacenza alla struttura della parte attrice lesionatasi. Difatti l'aumento del carico in adiacenza al fabbricato attoreo ha prodotto una deformazione del terreno di sedime, con effetti di trascinamento delle fondazioni del medesimo fabbricato attoreo preesistenti il carico, verso le nuove aree compresse. Il fenomeno di trascinamento per gli edifici in adiacenza avviene sempre, qualora gli edifici vengono realizzati in tempi diversi e soprattutto su terreni “comprimibili” - alluvionali e piroclastici e/o costituente deiezioni conoidee come quello in specie, rappresentante il suolo/sottosuolo del luogo di causa.
“Pertanto è indubitabile che le lesioni alla struttura e/o fabbricato attoreo siano state procurate da un cedimento della rispettiva opera di fondazione causato dalle mutate condizioni di carico nell'area del vicino a seguito della costruzione del nuovo edificio.”
Con riguardo al nesso di causalità, va rilevato che il precedente edificio di parte convenuta consisteva in una vecchia abitazione in muratura composta da due piani fuori terra e posta a confine con la via pubblica F.lli Pascale e avanzata rispetto al fabbricato della parte attrice di circa 80 cm;
oltre a risultare non addentellata con il fabbricato della parte attrice, presentava uno spazio retrostante.
Dopo l'abbattimento dell'edificio dei convenuti, esso venne ricostruito con un sistema costruttivo in cemento armato, come da autorizzazione simica rilasciata dal Genio Civile di Avellino al n. 73643 del 27.11.2014. Tale ricostruzione è avvenuta mediante un nuovo edificio con ingombro planivolumetrico maggiore rispetto al precedente e in particolare con area di sedime all'interno dello stesso fondo della parte convenuta ma arretrata di 6 m dal confine stradale della via F.lli Pascale.
Pertanto, l'antesignana zona inedificata del fondo della parte convenuta (il cortile retrostante), in adiacenza della struttura della parte attrice, in prossimità della porzione d'angolo
Nord/Ovest del fabbricato attoreo, è stata occupata dal sedime del nuovo edificio della parte convenuta.
A tal punto, “è facilmente intuibile che la zona confinaria del fondo convenuto in adiacenza della porzione d'angolo Nord/Ovest del fabbricato attoreo, ha subito una notevole mutazione di carico per l'edificazione del nuovo edificio del convenuto in luogo di quello preesistente
(carico nullo poiché suolo inedificato)”.
Inoltre, il nuovo edificio della parte convenuta è caratterizzato da un piano seminterrato e, quindi, da complessivamente n. 4 piani.
Per ricavare lo spazio finalizzato alla realizzazione del piano seminterrato è stato eseguito uno scavo/sbancamento di ~ 2 mt al di sotto del piano di calpestio del piano terra del fabbricato della parte attrice. Inoltre, il terreno asportato dal fondo convenuto, per ricavare il piano seminterrato, per uno spessore di 1,5 mt (dato preso dal computo metrico accluso al contratto di appalto del
28.08.2014), aveva un peso a metro quadrato di 2,6 tonnellate.
Di conseguenza, i setti murari del fabbricato attoreo, attestati sulla porzione di fondazione, soggetta al cedimento per effetto dell'azione di trascinamento indotta dalla nuova costruzione dell'edificio della parte convenuta, hanno subito i riscontrati micro-dissesti strutturali, ovverosia le rilevate lesioni.
Pertanto “i danni, intesi quest'ultimi, come il quadro fessurativo rilevato nell'angolo nord/ovest del vano scala del fabbricato attoreo, derivano dalle mutate condizioni di carico e, precisamente, dall'aumento di carico indotto dalla costruzione del nuovo edificio del convenuto, nell'area precedentemente inedificate, e per le quali non è stata prevista un sistema fondale, ovverosia un'opera di fondazione tale da scongiurare i sovvenuti cedimenti nell'area in adiacenza al fabbricato attoreo e, quindi, da poterne evitare il conseguenziale effetto di trascinamento sotto la fondazione del medesimo fabbricato attoreo.”
Il degrado dovuto all'umidità è stato aggravato, invece, nei periodi in cui nel cantiere del fondo della parte convenuta non esisteva un'idonea tubazione per portare a terra e quindi in fogna le acque piovane, che precipitavano sul tetto del nuovo edificio.
Inoltre costituisce un errore latente anche la non completezza di un adeguato rivestimento esterno dell'opera di fondazione, del fabbricato attoreo (zona rampa di accesso seminterrato) messa a giorno per mezzo dell'asportazione del terreno da parte del convenuto, a cui bisogna porre rimedio il prima possibile.
I lavori di realizzazione dell'edificio della parte convenuta vennero realizzati dall'impresa edile “ con sede in Montella e avente p.iva n. a valle di un CP_4 Controparte_4 P.IVA_1
contratto di appalto privato, tra la prefata impresa edile e la parte convenuta ( + CP_2 CP_1
, sottoscritto in data 28 agosto 2014.
[...]
Dalla lettura analitica del mentovato contratto, tecnicamente svolta dal consulente, non si evince la fornitura e posa in opera dei tubi di gronda (o pluviale), utili per portare le acque meteoriche che si raccolgono nei canali di gronda della copertura dell'edificio della parte convenuta, a terra ovverosia nel recapito idrico finale. Sui luoghi di causa, durante le operazioni peritali, il consulente ha riscontrato la presenza di sole tubazioni flessibili (tubi corrugati) aventi lo scopo provvisorio, ma funzionale, di raccogliere le acque dai canali di gronda, posti lungo la linea di gronda del tetto, e farle scolare e, quindi, recapitare nel pozzetto di raccolta al fine di allontanarle dal “piede” dell'edificio convenuto e, quindi, nel caso in specie anche dalla zona confinaria con il fondo della parte attrice;
pertanto, al tempo della ctu, le acque di pioggia zenitali, ossia che precipitano direttamente sul tetto del fabbricato del convenuto, sono raccolte mediante opportuni canali e tubazioni aventi recapito idrico in pozzetti e/o sistemi fognanti di modo che avvenga l'allontanamento delle acque da fondi di proprietà altrui.
Nel contratto di appalto privato, del 28.08.2014, sono indicate solo una parte dei lavori e/o una parte delle opere di tutti i lavori utili e necessari per portare ad opera finita l'edificio convenuto;
non si comprendevano, cioè, tutte le fasi lavorative per portare ad opera compiuta, ossia ad ultimazione completa, l'edificio della parte convenuta, ma in esso erano indicate e, quindi, contrattate, solo alcune fasi lavorative, ossia solo alcuni interventi edilizi e non tutti quelli necessari per l'ultimazione definitiva dei lavori finalizzati a rendere abitabile l'edificio dei convenuti. “ , Pt_2
va posto in evidenzia, che le opere indicate nel contratto di appalto privato del 28.08.2014, sono state tutte realizzate a regola d'arte e secondo le caratteristiche e modalità esecutive, nonché con materiali, cosi come indicati nel prefato contratto e nell'allegato computo metrico di dettaglio”.
Sono, cioè, stati rispettati tutti gli interventi edilizi/ fasi lavorative, i materiali e la posa in opera, indicati nel contratto di appalto privato del 28.08.2014, il quale documento rappresenta l'unico rapporto contrattuale tra l'impresa edile e la committenza, fondato su un'elencazione e univoche specifiche richieste tecniche, ovvero elementi univoci, da prendere in considerazione per la verifica dell'opera secondo la corretta regola d'arte.
Pertanto, con riferimento agli interventi edilizi elencati nel summenzionato contratto, ed essendo stati realizzati a regola d'arte, per essi, presi autonomamente, non si individuano lacune progettuali e/o omessa vigilanza ad opera della direzione dei lavori e/o mera negligenza dell'impresa esecutrice.
Diverso discorso è comprendere se quanto lamentato dalla parte attrice (lesioni e fenomeni di umidità al proprio fabbricato) deriva da lacune progettuali e/o omessa vigilanza ad opera della direzione dei lavori e/o mera negligenza dell'impresa esecutrice, stabilendone, in caso di concorso, la rispettiva efficienza causale in termini percentuali.
A riguardo tali lacune sono dovute a:
1)Cedimenti causati dalle mutate condizioni di carico nell'area vicino alla struttura attorea e, quindi, alla carente progettazione di un sistema fondale (fondazione), dell'edificio della parte convenuta, adeguato a scongiurare i cedimenti causati dall'aumento di carichi in adiacenza del fabbricato attoreo lesionatosi;
2)Cedimenti dovuti all'asportazione del terreno in adiacenza alla struttura attorea lesionatasi (zona rampa di accesso al piano seminterrato dell'edificio della convenuta) e, quindi, all'assenza di progettazione di opere di rafforzamento e consolidamento conseguenziali alla perdita di contrasto costituito dall'edificio demolito dalla parte convenuta;
3) Fenomeni di umidità dovuti alla non costante mitigazione e/o canalizzazione delle acque di pioggia provenienti dal tetto del costruendo edificio della parte convenuta, invero seppur dotato di canali di gronda, deputati alla raccolta delle acque in quota (tetto), è stata riscontrata la non costante presenza di un'adeguata pluviale e/o tubazione, avente la funzione di tubo di gronda, per scongiurare fenomeni di stillicidio d'acqua incontrollato verso il fondo della parte attrice;
4)Assenza di adeguati lavori di rivestimento esterno della porzione di fondazione del fabbricato della parte attrice (zona rampa di accesso al piano seminterrato dell'edificio della parte convenuta) per ripararlo dalle sollecitazioni idrometeorologiche e/o dalle intemperie nonché dal concentrato ed incontrollato e alternato scarico delle acque piovane provenienti dal tetto dell'edificio convenuto.
Inoltre, ancora:
Le cause dei cedimenti di cui al punto 1) e 2) e, quindi, delle lesioni lamentate dalla parte attrice, derivano da lacune progettuali;
Le cause dei fenomeni infiltrativi di cui al punto 3) e 4) e, quindi, dei fenomeni di umidità lamentati dalla parte attrice, derivano dalla carenza di gestione/custodia del cantiere ovverosia alla carenza / non costante installazione di un'adeguata pluviale e/o tubazione, avente la funzione di tubo di gronda, per scongiurare fenomeni di stillicidio d'acqua incontrollato verso il fondo della parte attrice.
Pertanto derivano da lacune operative non poste in essere dall'impresa edile. Mentre per il mancato/carente rivestimento esterno della porzione di fondazione del fabbricato della parte attrice (zona rampa di accesso al piano seminterrato dell'edificio della convenuta), salvo ordine di servizio impartito, derivano anche dalla omessa corretta vigilanza ad opera della direzione dei lavori, ovverosia derivano da inadempimenti, nella misura del 50% cadauno, tra impresa edile e direzione dei lavori.
Il consulente ha, inoltre, ribadito che “i fenomeni di umidità derivano dalla mancanza di idonee opere di mitigazione contro la frangia capillare derivante dall'azione adescante dei materiali
(blocchi di cemento) costituenti i setti murari nei confronti dell'acqua tellurica ovvero igroscopica presente nel sottosuolo, quindi il lamentato disagio non è da imputare alla parte convenuta.
Mentre si può dire che la mancata canalizzazione, in determinati periodi, dell'acqua piovana derivante dal tetto della nuova costruzione, fatta defluire in modo incontrollato alla base del fabbricato attoreo (zona rampa seminterrato convenuto) ha costituito un aggravio del fenomeno già in atto.
Ebbene tale inadempienza dovuta alla mancanza di installazione di una tubazione, avente funzione di raccogliere le acque di pioggia dal canale di gronda del tetto fino a recapitarle nel sistema fognante, è da attribuire all'impresa edile ( , poiché il direttore dei Controparte_4
lavori, come si evince dalla lettura dell'ordine di servizio del 18.11.2016 sotto riportato, aveva ordinato all'impresa edile tale intervento di canalizzazione”.
Con riguardo al tipo di intervento, il consulente ha individuato l'inserimento di micropali infissi nel terreno fondale e ancorati all'opera di fondazione cedente del fabbricato della parte attrice nell'angolo Nord/Ovest del fabbricato attoreo quale forma più idonea di risoluzione, poiché trattasi di un intervento in parte poco invasivo per le zone esterne, ma anche, per alcune zone interne, abbastanza invasivo poiché per raggiungere l'opera di fondazione da riabilitare bisogna, dapprima rimuovere le opere di finizione del fabbricato attoreo (zona vano scala) per poi ricomporle nuovamente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, quale direttrice dei Controparte_3
lavori va condannata, in solido con in persona del curatore p.t. all'espletamento Controparte_4
dei lavori illustrati alla pagina 52 della consulenza, alla quale integralmente si rinvia, come corredata dall'allegato computo metrico. La domanda nei confronti dei convenuti e va, invece, rigettata CP_1 CP_2
perché è l'appaltatore ad essere responsabile per i danni causati a terzi nell'esecuzione dell'opera, in quanto agisce con autonomia organizzativa e gestionale secondo quanto previsto dall'art. 1655 c.c.
Detta disposizione normativa, con riguardo ai danni subiti dal terzo, ha attribuito “di regola” la responsabilità all'appaltatore, essendo invece consentito configurare una responsabilità o corresponsabilità del committente, da valutare nello specifico ed in concreto, solo nell'ipotesi di elisione dell'autonomia tali da convertire l'appaltatore in un nudus minister o in un vero e proprio lavoratore dipendente, ipotesi verificabile qualora abbia realizzato l'opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni del committente (in base a patti contrattuali o in via di fatto) (Cass. Civ. n. 5007/1996; Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 2072/1959).
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e unitamente a Controparte_3
vanno invece compensate con riferimento ai convenuti e Controparte_4 CP_1 CP_2
non potendosi parlare di reale soccombenza.
Va rigettata la richiesta di pagamento delle spese di consulenze di parte non essendone stato documentato l'effettivo pagamento
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)in accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto in Controparte_3
solido con in persona della curatela pt all'espletamento dei lavori illustrati alla Controparte_4
pagina 52 della consulenza, alla quale integralmente si rinvia, come corredata dall'allegato computo metrico;
2)condanna il convenuto in solido con in Controparte_3 Controparte_4
persona della curatela pt alla rifusione a favore dell'istante delle spese processuali sostenute, che liquida in € 550,00 per esborsi (oltre oneri per CTU già liquidati con decreto) ed € 7616,00 per compenso professionale oltre accessori se documentati e come per legge con attribuzione agli avvocati Gerardo Castellano e Massimo Capobianco dichiaratisi anticipatari;
rigetta la domanda nei confronti dei convenuti e con CP_1 CP_2
compensazione delle spese di lite. Così deciso in Avellino in data 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4718 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049 -2051- 2052 c.c.
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata dagli avvocati Gerardo Castellano e Massimo Capobianco C.F._1
ATTRICE
E
nata ad [...] il [...], , e nato CP_1 C.F._2 CP_2
ad Avellino il 17.09.1984, , rappresentati dall'avv. Marco Dragone C.F._3
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Bellino
ER IA
E
n persona del Curatore fallimentare Controparte_4
ER IA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE ha esposto di essere proprietaria di fabbricato sito in Montella (AV) alla Via F.lli Parte_1
Pascale nn. 63, 65 e 67, individuato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 32, p.lla 417, sub 2, 3 e
4; che e sono proprietari del terreno confinante con l'immobile della CP_1 CP_2
identificato al foglio 32, p.lle n. 1118 e 1117 del NCEU pervenuto loro per donazione dei Parte_1
genitori, e mediante atto pubblico per notaio del Persona_1 Persona_2 Per_3
4 ottobre 2012, Rep. n. 51310 Racc. n. 24528, trascritto in Avellino in data 19.10.2012 al n. 17825-
6/15156-7; che sull'area oggetto della donazione, il Comune di Montella aveva rilasciato, in favore dei donanti, e il permesso di costruire n. 79/2011 del Persona_1 Persona_2
29.06.2011, autorizzando la demolizione di un fabbricato urbano di loro proprietà; che con il predetto atto di liberalità del 04.10.2012 i donanti cedevano ai figli e la proprietà CP_1 CP_2
del terreno con “ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, ragione, azione, servitù e diritto” ed autorizzavano la voltura in favore dei donatari del permesso di costruire sul terreno oggetto della donazione, rilasciato il 27 settembre 2012 dal Comune di Montella, con il n. 13/2012, voltura rilasciata dal Comune di Montella in data 11.12.2013; che i convenuti chiedevano anche permesso di costruire in variante, parimenti accordato;
che gli esiti dei lavori di ricostruzione dell'immobile in proprietà e la cattiva gestione del cantiere, protrattasi per lunghissimo tempo, avevano causato CP_1
consistenti danni all'immobile adiacente dell'attrice pregiudicandone non solo l'aspetto esteriore, ma anche la stabilità, in uno al sereno godimento da parte di chi vi abita, come comprovato dalla perizia tecnica redatta dall'Ing. , sia con riferimento ai danni riscontrati che alla sussistenza Persona_4
del nesso di causalità.
Per questi motivi
, ha citato i convenuti chiedendo:
“A) Accertare e dichiarare che il fabbricato in proprietà della parte attrice, sig.ra
, ha effettivamente subito i danni indicati nel corpo del presente atto, meglio Parte_1
descritti nella perizia tecnica dell'ing. , che pone in evidenza anche il nesso causale tra i Per_4
danni stessi e la costruzione dell'edificio del quale i convenuti sono proprietari (cfr. all. L e corrispondenti allegati).
B) Condannare i sig.ri e a porre in essere ogni intervento CP_1 CP_2
tecnico necessario per rimediare, in modo definitivo, ai danni causati al fabbricato della sig.ra
, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegata perizia tecnica a firma del Parte_1 dott. ing. e/o secondo le direttive impartite dal CTU, qualora codesto on.le Tribunale Persona_4
ritenesse opportuno disporne la nomina.”
Il tutto con il favore delle spese.
Si sono costituiti i convenuti e che hanno in via preliminare, CP_1 CP_2
eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, primo comma bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e confermato anche dal D.Lgs. 132/2014.
Nel merito hanno declinato qualsivoglia responsabilità sostenendo, peraltro, che per tutto il periodo dal 2012 al 2018, il cantiere è sempre stato nella esclusiva disponibilità della impresa edile la quale aveva il compito di eseguire tutte le opere provvisionali per la Controparte_4
sicurezza e per tenere lo stato del cantiere in modo tale da non arrecare pregiudizi alla incolumità di terzi e danni a cose, come risulta dal prodotto contratto di appalto.
Il direttore dei lavori, arch. Dragone, aveva il compito di far eseguire correttamente i lavori e nessuna contestazione era stata avanzata da soggetti terzi, tra cui , nel Parte_1
periodo di circa 6/7 anni dalla data di inizio lavori fino alla ultimazione del tetto.
In tale periodo, non risultano esser stati emessi ordine di servizio alla impresa esecutrice dei lavori per la tenuta del cantiere e/o per far cessare mancanze di opere provvisionali relative alla regimentazione delle acque piovane della edificanda struttura.
Deducevano, inoltre, che la parte attrice, in precedenza, aveva accettato, unitamente ai convenuti, che il geologo svolgesse una verifica dell'andamento delle CP_5 Per_5
fessurazioni e lesioni, e di aver voluto però limitare tale verifica soltanto a quelle microlesioni sulla parete del fabbricato a confine con il fabbricato di proprietà dei convenuti, opponendosi Parte_1
così ad una valutazione complessiva dell'intero fabbricato, ossia delle lesioni su tutti gli altri muri perimetrali. Il geologo dott. aveva, altresì, attestato che “il quadro fessurativo si è Per_5
stabilizzato” e che non vi è alcun pericolo di cedimenti o altre situazioni di pericolo per la stabilità del fabbricato escludendo la necessità di sottofondazioni e di interventi di consolidamento Parte_1
proposti dalla parte attrice, in assenza di mirati approfondimenti tecnici.
Contestavano la CTP di parte e concludevano per il rigetto di ogni domanda. Chiedevano,
a cautela, di essere autorizzati a chiamare in giudizio l'architetto e la Controparte_3 [...]
Controparte_4 Si costituiva la cui chiamata in causa veniva autorizzata con Controparte_3
provvedimento del 29.3.2021, la quale riferiva che in data 26.02.2014 le era stato conferito incarico dai fratelli di progettista architettonico nonché di coordinatore della sicurezza e di direttore dei CP_1
lavori. L'incarico aveva ad oggetto la costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in Montella alla via F.lli Pascale, in conformità al permesso di costruire n.13/2012 del 27.09.2012 rilasciato dal comune di Montella, specificando che l'incarico de quo, come si evince dal contratto di appalto e relativo computo di spesa stipulato tra i due committenti ed e l'impresa CP_2 CP_1 [...]
in data 28.08.2014 (All 3 ) aveva però ad oggetto esclusivamente “le sole opere Controparte_4
strutturali in cemento armato e quelle di completamento della copertura a tetto, dei muri di recinzione lungo via F.lli Pascale e della rete fognaria principale del fabbricato ”; che come risulta anche dal piano di sicurezza e di coordinamento del 02.03.2015 dell'arch. Controparte_3
relativo ai lavori di ricostruzione al solo rustico delle strutture portanti dell'immobile (All.4 )
l'incarico professionale era ritenuto concluso a seguito della realizzazione delle opere appaltate e comunque con la redazione della Relazione a Strutture Ultimate di cui all'art.65 del D.P.R. 380/2001 da depositare presso l'ufficio del Genio Civile;
che da tale data l'arch. Dragone cessava dall'espletamento del suo incarico e i committenti e avevano l'esclusivo CP_2 CP_1
possesso del cantiere.
Declinava la propria responsabilità e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Con ordinanza dell'11.4.2023 veniva disposta ctu e in data 13.1.2025 la stessa veniva depositata.
All'udienza del 15.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda va accolta nei limiti che si vanno a precisare.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità della consulenza ribadita nelle memorie conclusionali dall'architetto . La validità di una CTU non dipende da un Controparte_3
numero prestabilito di sopralluoghi, ma piuttosto dalla completezza, coerenza e correttezza metodologica dell'elaborato peritale. Il CTU ha ampia discrezionalità nel decidere il numero di sopralluoghi necessari, in base alla complessità del caso e agli accertamenti richiesti dal giudice e potrà effettuare uno o più sopralluoghi, oppure anche nessuno, se ritiene che la documentazione disponibile sia sufficiente per rispondere ai quesiti del giudice. Nemmeno può essere messa in dubbio l'imparzialità del consulente sulla base della mera richiesta di quest'ultimo sul se ci fossero dei rapporti di parentela tra il direttore dei lavori e il legale delle parti convenute, trattandosi di domanda giustificata dalla omonimia del cognome.
Tanto premesso, la ctu risulta apprezzabile per essere stata redatta in maniera logica ed esaustiva.
Va, preliminarmente, rilevato come l'edificio della parte convenuta sia stato atterrato e successivamente e ricostruito in aderenza con il fabbricato della parte attrice. L'edificio di parte convenuta è dotato di un sistema costruttivo in cemento armato ordinario mentre quello di parte attrice
è caratterizzato da un sistema costruttivo misto. Sono in ogni caso due fabbricati costruiti in aderenza ossia fanno parte della tipologia delle case a schiera, caratterizzate dall'accostamento di più unità immobiliari una a fianco dell'altra, ossia addossati ma non addentellati, poiché tra di essi esiste una piccola intercapedine ossia una sottile zona vacua senza appoggi o spinte statiche reciproche per tutta la lunghezza e la larghezza dell'edificio della parte attrice.
Inizialmente, il fondo dell'attrice era solo coltivato e vi era un'edificazione muraria in quello del convenuto;
nel 1976 entrambi i fondi risultavano edificati mentre nel 1996 si è avuta la sopraelevazione del fabbricato dell'attrice. Nel 2011, l'edificio dei convenuti è stato demolito e il rustico è stato ricostruito nel 2017.
Le due strutture non fanno parte di un unico aggregato edilizio il che, come chiarisce il consulente, rappresenta un dato importante per comprendere il concetto in base al quale non vi è mai stata 'addentellatura' tra i due edifici, trattandosi di sole costruzioni in aderenza. In sintesi, “l'unità immobiliare dell'attrice e della convenuta, sostanzialmente sono state sempre delle unità strutturali, caratterizzate da un'autonomia strutturale con esclusione di interconnessioni tra loro”.
Dopo aver illustrato il tipo di danni e lesioni e l'eziologia delle stesse, il consulente ha rilevato come, nel caso di specie, l'edificio di parte attrice sia interessato da fratture sottile e lesioni manifestatesi a seguito di piccoli spostamenti relativi di punti originariamente contigui. Tali fratture sottili derivano, indubitabilmente, da una contrazione del volume del materiale in prossimità della superficie o da una dilazione del volume del materiale al di sotto della superficie o da entrambe le cause. Sono, altresì, stati rilevati fenomeni di umidità rilevati nel pozzo scala del fabbricato della parte attrice;
si tratta di umidità ascendente, ossia derivante dalle risalite delle acque telluriche.
Dalla lettura delle direzioni e distribuzione delle lesioni, il consulente ha ribadito come sia “indubitabile che trattasi di cedimento fondale, ossia del cedimento delle fondazioni adiacenti al realizzato nuovo edificio della parte convenuta ( , ciò dovuto alla natura deformabile del suolo CP_1
di fondazione, ove poggia il predetto nuovo edificio della parte convenuta (Auad)”. Ed invero, il nuovo carico, indotto dall'edificazione del nuovo edificio della parte convenuta, posto in adiacenza alla struttura e/o fabbricato della parte attrice, produce, tenendo conto della situazione litostratigrafica
-bene illustrata dalla relazione geologica in atti e utilizzata dal CTU- una deformazione del terreno di sedime, con effetti di trascinamento delle fondazioni dell'adiacente fabbricato attoreo e preesistenti il nuovo carico, verso le nuove aree compresse. A questo va aggiunto che il luogo di causa si trova in una fascia di pertinenza fluviale vicino ad un corso d'acqua denominato torrente Sorbitelo, che influenza la stabilità del terreno finitimo, influendo, cioè, sullo stato tensionale del terreno, del suolo e del sottosuolo limitrofi, soprattutto nella zona ripariale ove è presente l'area di sedime del preesistente fabbricato attoreo e del nuovo fabbricato della parte convenuta ( . CP_1
In sintesi, entrambi gli edifici poggiano non su una roccia lapidea compatta, ma su una sorta di miscela di materiali sciolti ossia di materiale di origine sedimentario stratificatisi durante le ere geologiche a seguito dell'alternanza di eventi alluvionali e di eventi tettonici e sollecitazioni endogene ed esogene.
Tanto premesso, le lesioni dell'edificio di parte attrice sono dovute a cedimento fondale, ossia al cedimento del suolo dove poggia la fondazione del fabbricato, distribuite e concentrate in una porzione ben definita dello stesso;
si sono manifestate nei pannelli o pareti murarie costituenti l'angolo nord/ovest del fabbricato in aderenza al nuovo edificio costruito dalla parte convenuta.
La realizzazione del nuovo fabbricato della parte convenuta ha comportato un aumento dei carichi in adiacenza alla struttura della parte attrice lesionatasi. Difatti l'aumento del carico in adiacenza al fabbricato attoreo ha prodotto una deformazione del terreno di sedime, con effetti di trascinamento delle fondazioni del medesimo fabbricato attoreo preesistenti il carico, verso le nuove aree compresse. Il fenomeno di trascinamento per gli edifici in adiacenza avviene sempre, qualora gli edifici vengono realizzati in tempi diversi e soprattutto su terreni “comprimibili” - alluvionali e piroclastici e/o costituente deiezioni conoidee come quello in specie, rappresentante il suolo/sottosuolo del luogo di causa.
“Pertanto è indubitabile che le lesioni alla struttura e/o fabbricato attoreo siano state procurate da un cedimento della rispettiva opera di fondazione causato dalle mutate condizioni di carico nell'area del vicino a seguito della costruzione del nuovo edificio.”
Con riguardo al nesso di causalità, va rilevato che il precedente edificio di parte convenuta consisteva in una vecchia abitazione in muratura composta da due piani fuori terra e posta a confine con la via pubblica F.lli Pascale e avanzata rispetto al fabbricato della parte attrice di circa 80 cm;
oltre a risultare non addentellata con il fabbricato della parte attrice, presentava uno spazio retrostante.
Dopo l'abbattimento dell'edificio dei convenuti, esso venne ricostruito con un sistema costruttivo in cemento armato, come da autorizzazione simica rilasciata dal Genio Civile di Avellino al n. 73643 del 27.11.2014. Tale ricostruzione è avvenuta mediante un nuovo edificio con ingombro planivolumetrico maggiore rispetto al precedente e in particolare con area di sedime all'interno dello stesso fondo della parte convenuta ma arretrata di 6 m dal confine stradale della via F.lli Pascale.
Pertanto, l'antesignana zona inedificata del fondo della parte convenuta (il cortile retrostante), in adiacenza della struttura della parte attrice, in prossimità della porzione d'angolo
Nord/Ovest del fabbricato attoreo, è stata occupata dal sedime del nuovo edificio della parte convenuta.
A tal punto, “è facilmente intuibile che la zona confinaria del fondo convenuto in adiacenza della porzione d'angolo Nord/Ovest del fabbricato attoreo, ha subito una notevole mutazione di carico per l'edificazione del nuovo edificio del convenuto in luogo di quello preesistente
(carico nullo poiché suolo inedificato)”.
Inoltre, il nuovo edificio della parte convenuta è caratterizzato da un piano seminterrato e, quindi, da complessivamente n. 4 piani.
Per ricavare lo spazio finalizzato alla realizzazione del piano seminterrato è stato eseguito uno scavo/sbancamento di ~ 2 mt al di sotto del piano di calpestio del piano terra del fabbricato della parte attrice. Inoltre, il terreno asportato dal fondo convenuto, per ricavare il piano seminterrato, per uno spessore di 1,5 mt (dato preso dal computo metrico accluso al contratto di appalto del
28.08.2014), aveva un peso a metro quadrato di 2,6 tonnellate.
Di conseguenza, i setti murari del fabbricato attoreo, attestati sulla porzione di fondazione, soggetta al cedimento per effetto dell'azione di trascinamento indotta dalla nuova costruzione dell'edificio della parte convenuta, hanno subito i riscontrati micro-dissesti strutturali, ovverosia le rilevate lesioni.
Pertanto “i danni, intesi quest'ultimi, come il quadro fessurativo rilevato nell'angolo nord/ovest del vano scala del fabbricato attoreo, derivano dalle mutate condizioni di carico e, precisamente, dall'aumento di carico indotto dalla costruzione del nuovo edificio del convenuto, nell'area precedentemente inedificate, e per le quali non è stata prevista un sistema fondale, ovverosia un'opera di fondazione tale da scongiurare i sovvenuti cedimenti nell'area in adiacenza al fabbricato attoreo e, quindi, da poterne evitare il conseguenziale effetto di trascinamento sotto la fondazione del medesimo fabbricato attoreo.”
Il degrado dovuto all'umidità è stato aggravato, invece, nei periodi in cui nel cantiere del fondo della parte convenuta non esisteva un'idonea tubazione per portare a terra e quindi in fogna le acque piovane, che precipitavano sul tetto del nuovo edificio.
Inoltre costituisce un errore latente anche la non completezza di un adeguato rivestimento esterno dell'opera di fondazione, del fabbricato attoreo (zona rampa di accesso seminterrato) messa a giorno per mezzo dell'asportazione del terreno da parte del convenuto, a cui bisogna porre rimedio il prima possibile.
I lavori di realizzazione dell'edificio della parte convenuta vennero realizzati dall'impresa edile “ con sede in Montella e avente p.iva n. a valle di un CP_4 Controparte_4 P.IVA_1
contratto di appalto privato, tra la prefata impresa edile e la parte convenuta ( + CP_2 CP_1
, sottoscritto in data 28 agosto 2014.
[...]
Dalla lettura analitica del mentovato contratto, tecnicamente svolta dal consulente, non si evince la fornitura e posa in opera dei tubi di gronda (o pluviale), utili per portare le acque meteoriche che si raccolgono nei canali di gronda della copertura dell'edificio della parte convenuta, a terra ovverosia nel recapito idrico finale. Sui luoghi di causa, durante le operazioni peritali, il consulente ha riscontrato la presenza di sole tubazioni flessibili (tubi corrugati) aventi lo scopo provvisorio, ma funzionale, di raccogliere le acque dai canali di gronda, posti lungo la linea di gronda del tetto, e farle scolare e, quindi, recapitare nel pozzetto di raccolta al fine di allontanarle dal “piede” dell'edificio convenuto e, quindi, nel caso in specie anche dalla zona confinaria con il fondo della parte attrice;
pertanto, al tempo della ctu, le acque di pioggia zenitali, ossia che precipitano direttamente sul tetto del fabbricato del convenuto, sono raccolte mediante opportuni canali e tubazioni aventi recapito idrico in pozzetti e/o sistemi fognanti di modo che avvenga l'allontanamento delle acque da fondi di proprietà altrui.
Nel contratto di appalto privato, del 28.08.2014, sono indicate solo una parte dei lavori e/o una parte delle opere di tutti i lavori utili e necessari per portare ad opera finita l'edificio convenuto;
non si comprendevano, cioè, tutte le fasi lavorative per portare ad opera compiuta, ossia ad ultimazione completa, l'edificio della parte convenuta, ma in esso erano indicate e, quindi, contrattate, solo alcune fasi lavorative, ossia solo alcuni interventi edilizi e non tutti quelli necessari per l'ultimazione definitiva dei lavori finalizzati a rendere abitabile l'edificio dei convenuti. “ , Pt_2
va posto in evidenzia, che le opere indicate nel contratto di appalto privato del 28.08.2014, sono state tutte realizzate a regola d'arte e secondo le caratteristiche e modalità esecutive, nonché con materiali, cosi come indicati nel prefato contratto e nell'allegato computo metrico di dettaglio”.
Sono, cioè, stati rispettati tutti gli interventi edilizi/ fasi lavorative, i materiali e la posa in opera, indicati nel contratto di appalto privato del 28.08.2014, il quale documento rappresenta l'unico rapporto contrattuale tra l'impresa edile e la committenza, fondato su un'elencazione e univoche specifiche richieste tecniche, ovvero elementi univoci, da prendere in considerazione per la verifica dell'opera secondo la corretta regola d'arte.
Pertanto, con riferimento agli interventi edilizi elencati nel summenzionato contratto, ed essendo stati realizzati a regola d'arte, per essi, presi autonomamente, non si individuano lacune progettuali e/o omessa vigilanza ad opera della direzione dei lavori e/o mera negligenza dell'impresa esecutrice.
Diverso discorso è comprendere se quanto lamentato dalla parte attrice (lesioni e fenomeni di umidità al proprio fabbricato) deriva da lacune progettuali e/o omessa vigilanza ad opera della direzione dei lavori e/o mera negligenza dell'impresa esecutrice, stabilendone, in caso di concorso, la rispettiva efficienza causale in termini percentuali.
A riguardo tali lacune sono dovute a:
1)Cedimenti causati dalle mutate condizioni di carico nell'area vicino alla struttura attorea e, quindi, alla carente progettazione di un sistema fondale (fondazione), dell'edificio della parte convenuta, adeguato a scongiurare i cedimenti causati dall'aumento di carichi in adiacenza del fabbricato attoreo lesionatosi;
2)Cedimenti dovuti all'asportazione del terreno in adiacenza alla struttura attorea lesionatasi (zona rampa di accesso al piano seminterrato dell'edificio della convenuta) e, quindi, all'assenza di progettazione di opere di rafforzamento e consolidamento conseguenziali alla perdita di contrasto costituito dall'edificio demolito dalla parte convenuta;
3) Fenomeni di umidità dovuti alla non costante mitigazione e/o canalizzazione delle acque di pioggia provenienti dal tetto del costruendo edificio della parte convenuta, invero seppur dotato di canali di gronda, deputati alla raccolta delle acque in quota (tetto), è stata riscontrata la non costante presenza di un'adeguata pluviale e/o tubazione, avente la funzione di tubo di gronda, per scongiurare fenomeni di stillicidio d'acqua incontrollato verso il fondo della parte attrice;
4)Assenza di adeguati lavori di rivestimento esterno della porzione di fondazione del fabbricato della parte attrice (zona rampa di accesso al piano seminterrato dell'edificio della parte convenuta) per ripararlo dalle sollecitazioni idrometeorologiche e/o dalle intemperie nonché dal concentrato ed incontrollato e alternato scarico delle acque piovane provenienti dal tetto dell'edificio convenuto.
Inoltre, ancora:
Le cause dei cedimenti di cui al punto 1) e 2) e, quindi, delle lesioni lamentate dalla parte attrice, derivano da lacune progettuali;
Le cause dei fenomeni infiltrativi di cui al punto 3) e 4) e, quindi, dei fenomeni di umidità lamentati dalla parte attrice, derivano dalla carenza di gestione/custodia del cantiere ovverosia alla carenza / non costante installazione di un'adeguata pluviale e/o tubazione, avente la funzione di tubo di gronda, per scongiurare fenomeni di stillicidio d'acqua incontrollato verso il fondo della parte attrice.
Pertanto derivano da lacune operative non poste in essere dall'impresa edile. Mentre per il mancato/carente rivestimento esterno della porzione di fondazione del fabbricato della parte attrice (zona rampa di accesso al piano seminterrato dell'edificio della convenuta), salvo ordine di servizio impartito, derivano anche dalla omessa corretta vigilanza ad opera della direzione dei lavori, ovverosia derivano da inadempimenti, nella misura del 50% cadauno, tra impresa edile e direzione dei lavori.
Il consulente ha, inoltre, ribadito che “i fenomeni di umidità derivano dalla mancanza di idonee opere di mitigazione contro la frangia capillare derivante dall'azione adescante dei materiali
(blocchi di cemento) costituenti i setti murari nei confronti dell'acqua tellurica ovvero igroscopica presente nel sottosuolo, quindi il lamentato disagio non è da imputare alla parte convenuta.
Mentre si può dire che la mancata canalizzazione, in determinati periodi, dell'acqua piovana derivante dal tetto della nuova costruzione, fatta defluire in modo incontrollato alla base del fabbricato attoreo (zona rampa seminterrato convenuto) ha costituito un aggravio del fenomeno già in atto.
Ebbene tale inadempienza dovuta alla mancanza di installazione di una tubazione, avente funzione di raccogliere le acque di pioggia dal canale di gronda del tetto fino a recapitarle nel sistema fognante, è da attribuire all'impresa edile ( , poiché il direttore dei Controparte_4
lavori, come si evince dalla lettura dell'ordine di servizio del 18.11.2016 sotto riportato, aveva ordinato all'impresa edile tale intervento di canalizzazione”.
Con riguardo al tipo di intervento, il consulente ha individuato l'inserimento di micropali infissi nel terreno fondale e ancorati all'opera di fondazione cedente del fabbricato della parte attrice nell'angolo Nord/Ovest del fabbricato attoreo quale forma più idonea di risoluzione, poiché trattasi di un intervento in parte poco invasivo per le zone esterne, ma anche, per alcune zone interne, abbastanza invasivo poiché per raggiungere l'opera di fondazione da riabilitare bisogna, dapprima rimuovere le opere di finizione del fabbricato attoreo (zona vano scala) per poi ricomporle nuovamente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, quale direttrice dei Controparte_3
lavori va condannata, in solido con in persona del curatore p.t. all'espletamento Controparte_4
dei lavori illustrati alla pagina 52 della consulenza, alla quale integralmente si rinvia, come corredata dall'allegato computo metrico. La domanda nei confronti dei convenuti e va, invece, rigettata CP_1 CP_2
perché è l'appaltatore ad essere responsabile per i danni causati a terzi nell'esecuzione dell'opera, in quanto agisce con autonomia organizzativa e gestionale secondo quanto previsto dall'art. 1655 c.c.
Detta disposizione normativa, con riguardo ai danni subiti dal terzo, ha attribuito “di regola” la responsabilità all'appaltatore, essendo invece consentito configurare una responsabilità o corresponsabilità del committente, da valutare nello specifico ed in concreto, solo nell'ipotesi di elisione dell'autonomia tali da convertire l'appaltatore in un nudus minister o in un vero e proprio lavoratore dipendente, ipotesi verificabile qualora abbia realizzato l'opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni del committente (in base a patti contrattuali o in via di fatto) (Cass. Civ. n. 5007/1996; Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 2072/1959).
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e unitamente a Controparte_3
vanno invece compensate con riferimento ai convenuti e Controparte_4 CP_1 CP_2
non potendosi parlare di reale soccombenza.
Va rigettata la richiesta di pagamento delle spese di consulenze di parte non essendone stato documentato l'effettivo pagamento
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)in accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto in Controparte_3
solido con in persona della curatela pt all'espletamento dei lavori illustrati alla Controparte_4
pagina 52 della consulenza, alla quale integralmente si rinvia, come corredata dall'allegato computo metrico;
2)condanna il convenuto in solido con in Controparte_3 Controparte_4
persona della curatela pt alla rifusione a favore dell'istante delle spese processuali sostenute, che liquida in € 550,00 per esborsi (oltre oneri per CTU già liquidati con decreto) ed € 7616,00 per compenso professionale oltre accessori se documentati e come per legge con attribuzione agli avvocati Gerardo Castellano e Massimo Capobianco dichiaratisi anticipatari;
rigetta la domanda nei confronti dei convenuti e con CP_1 CP_2
compensazione delle spese di lite. Così deciso in Avellino in data 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio