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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2385/2024 depositato il 07/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240020983080000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso tempestivo, impugnava la cartella di pagamento n.01420249004052428000 notificata da Agenzia Entrate Riscossione in data 09/04/2024 ed emessa, per sollecitare la riscossione di n. 1 cartella di pagamento riguardanti la tassa automobilistica anno 2019 relativa al veicolo targato Targa_1
Parte ricorrente ha eccepito: - la non debenza del tributo per perdita di possesso del veicolo.
si sono costituite DE E IO IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può essere accolta la istanza di riunione avanzata trattandosi nel caso di atti impugnati diversi e riferiti ad annualità distinte.
Il ricorso è infondato.
Come provato dalla difesa della Regione Puglia, l'avviso di accertamento veniva notificato a mani del ricorrente in data 18.9.2021, atto non impugnato. Tale circostanza impedisce l'esame di ogni questione riferita alla debenza della tassa ed al merito della pretesa che potevano e dovevano essere sollevate mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento ritualmente notificato, entro il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n.
546/1992.
La conseguenza dell'omessa impugnazione dell'atto di accertamento è la definitività della pretesa erariale,
a motivo della perentorietà del termine di giorni 60 sancito dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (sulla questione, cfr.
Cass. civ. Sez. V, 13/10/2011, n. 21082 per cui: “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini”).
Alla luce di quanto dedotto il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, in favore di Regione Puglia e DE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Regione Puglia
e DE che liquida in complessivi ed omnicomprensivi € 240,00 ciascuno.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
SS OL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2385/2024 depositato il 07/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240020983080000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso tempestivo, impugnava la cartella di pagamento n.01420249004052428000 notificata da Agenzia Entrate Riscossione in data 09/04/2024 ed emessa, per sollecitare la riscossione di n. 1 cartella di pagamento riguardanti la tassa automobilistica anno 2019 relativa al veicolo targato Targa_1
Parte ricorrente ha eccepito: - la non debenza del tributo per perdita di possesso del veicolo.
si sono costituite DE E IO IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può essere accolta la istanza di riunione avanzata trattandosi nel caso di atti impugnati diversi e riferiti ad annualità distinte.
Il ricorso è infondato.
Come provato dalla difesa della Regione Puglia, l'avviso di accertamento veniva notificato a mani del ricorrente in data 18.9.2021, atto non impugnato. Tale circostanza impedisce l'esame di ogni questione riferita alla debenza della tassa ed al merito della pretesa che potevano e dovevano essere sollevate mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento ritualmente notificato, entro il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n.
546/1992.
La conseguenza dell'omessa impugnazione dell'atto di accertamento è la definitività della pretesa erariale,
a motivo della perentorietà del termine di giorni 60 sancito dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (sulla questione, cfr.
Cass. civ. Sez. V, 13/10/2011, n. 21082 per cui: “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini”).
Alla luce di quanto dedotto il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, in favore di Regione Puglia e DE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Regione Puglia
e DE che liquida in complessivi ed omnicomprensivi € 240,00 ciascuno.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
SS OL