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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dr. AN SC Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 3104/2023 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
di , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
OL Di MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Parte_2
Via Isonzo n. 5;
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Tomasso ed
[...] CP_5
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cassino, Via Virgilio n. 81/a;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone
n. 721/2023, pubblicata il 7 giugno 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: In via principale:
-dichiarare la legittimità dei contratti a termine, riformare la sentenza impugnata laddove dichiara sussistente l'abusivo ricorso ai contratti a termine per i lavoratori CP_1
, , e, per
[...] Controparte_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 l'effetto, dichiarare che nessuna indennità risarcitoria è dovuta in favore dei predetti, conseguentemente riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui riconosce ai Parte lavoratori il diritto all'indennità risarcitoria e condanna la al pagamento della stessa, come quantificata in Sentenza;
in subordine:
-dichiarare che la stabilizzazione dei suddetti lavoratori è intervenuta con effetto sanante rispetto all'abusivo utilizzo nei confronti degli stessi dei contratti a termine e, per l'effetto, dichiarare che nessuna indennità risarcitoria è dovuta in favore dei predetti, conseguentemente riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui riconosce ai Parte lavoratori il diritto all'indennità risarcitoria e condanna la al pagamento della stessa, come quantificata in Sentenza;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATI: Si chiede dichiararsi la inammissibilità dell'appello.
Nel merito, comunque, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
Fatto e diritto
1. , , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
proponevano, in data 20 luglio 2015, ricorso al giudice del lavoro del Tribunale CP_5 di Frosinone contro l' , al fine di sentir dichiarare la Controparte_6
nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti ricorrenti e l' convenuta. Per l'effetto, chiedevano la conversione dei contratti a Pt_1
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato sin dalla data delle diverse stipule ed il risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni medio tempore non percepite fino alla data della riammissione in servizio o, in via subordinata, il risarcimento del danno ex art. 32 legge 183/2010. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di impossibilità di conversione dei rapporti di lavoro, chiedevano la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n.
165/2001. In aggiunta, e in ogni caso, chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale per la mancata attribuzione, dalla data di maturazione del quinquennio di anzianità, di un incarico dirigenziale.
I ricorrenti premettevano:
. che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di dirigente medico, Controparte_1
Parte disciplina ematologia, presso la di ed aveva intrattenuto con la stessa una Parte_2
serie di rapporti a tempo determinato per oltre 10 anni senza soluzione di continuità
2 svolgendo le medesime mansioni, in particolare dal 3 giugno 2005 al 2 ottobre 2006 in virtù della delibera n. 404/2005, e dal 1° ottobre 2006 all'attualità sulla base del contratto n. 863/2006 nel quale si disponeva che il rapporto avrebbe avuto vigenza “sino all'espletamento del concorso pubblico e comunque non oltre la stipula dei contratti a tempo indeterminato”; che aveva maturato i 5 anni di anzianità l'11 ottobre 2011;
. che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di dirigente medico, Controparte_2
Parte disciplina oncologica, presso la di ed aveva intrattenuto con la stessa una Parte_2
serie di rapporti a tempo determinato per oltre 10 anni, senza soluzione di continuità, svolgendo le medesime mansioni, dal 16 agosto 2005; che aveva maturato i 5 anni di anzianità il 12 agosto 2010;
. che la ricorrente aveva rivestito la qualifica di dirigente sanitario, CP_3
Parte disciplina farmacia, presso la di ed aveva intrattenuto con la stessa una Parte_2
serie di rapporti a tempo determinato per oltre 8 anni senza soluzione di continuità, svolgendo le medesime mansioni, dal 1° luglio 2006; che aveva maturato i 5 anni di anzianità il 1° luglio 2011;
. che la ricorrente aveva rivestito la qualifica di dirigente medico, Controparte_4
Parte disciplina oncologia, presso la di ed aveva intrattenuto con la stessa una Parte_2
serie di rapporti a tempo determinato per oltre 10 anni senza soluzione di continuità, svolgendo le medesime mansioni, dal 3 maggio 2004; che aveva maturato i 5 anni di anzianità il 22 agosto 2010;
. che la ricorrente aveva rivestito la qualifica di dirigente medico, CP_5
Parte disciplina farmacia, presso la di ed aveva intrattenuto con la stessa una Parte_2
serie di rapporti a tempo determinato per oltre 10 anni senza soluzione di continuità, svolgendo le medesime mansioni, dal 16 giugno 2006; che aveva maturato i 5 anni di anzianità il 16 giugno 2011.
In diritto deducevano sull'applicabilità, al caso di specie, della disciplina prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di rapporti di lavoro di dirigenza pubblica, escludendo pertanto l'operatività del d.lgs. n. 368/2001, applicabile ai rapporti di lavoro privato;
per l'effetto, sostenevano l'illegittimità del termine apposto ai contratti per violazione del principio di temporaneità ed eccezionalità dei rapporti a termine previsto dalla richiamata disposizione.
Stante il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, previsto dal già citato art. 36, i ricorrenti richiedevano il riconoscimento del risarcimento del danno per la mancata conversione del rapporto, nonché un ulteriore
3 risarcimento per il danno patrimoniale derivante dalla perdita di chances per il mancato conferimento di un incarico dirigenziale. Parte 1.1. Il Tribunale di Frosinone, dichiarata la contumacia della accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi questa Corte l' Parte_4
eccependo l'inesistenza/nullità della notifica poiché effettuata ad indirizzo pec
[...]
non valido.
La Corte accoglieva il gravame e, stante l'avvenuta violazione del contraddittorio, rimetteva la causa al Tribunale di Frosinone.
1.2. I ricorrenti, in data 29 maggio 2022, riassumevano il giudizio ex art. 354 c.p.c. riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo e riproponendo le medesime conclusioni.
2. Si costituiva, nel giudizio riassunto, l' Controparte_6
contestando integralmente le pretese avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte La preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, in ragione del divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel pubblico impiego, previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165/2001 e della mancata prova, da parte dei ricorrenti, del danno subìto, onere necessario per l'ottenimento del risarcimento ai sensi della legge n. 183/2010.
Nel merito sosteneva la legittimità della propria condotta evidenziando che, per ciascun contratto stipulato con i ricorrenti, risultava specificato il motivo per il quale le parti avevano deciso di concludere un contratto a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal citato art. 36.
Parte Sulla legittimità dell'apposizione del termine, la allegava che il ricorso ai rapporti di lavoro temporanei era stato reso necessario dai numerosi adeguamenti organizzativi di cui l' era stata oggetto e da un incremento straordinario e non prevedibile delle Pt_1 esigenze dell'utenza.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, l' ne Pt_1
evidenziava l'infondatezza rilevando l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente al conferimento dell'incarico in quanto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.lgs. n.
502/1992, lo stesso era subordinato alla sussistenza di specifici presupposti e condizioni.
4 Concludeva, infine, deducendo sulla propria assenza di responsabilità, anche nell'ipotesi di accertato inadempimento, in considerazione del susseguirsi, negli anni di riferimento, di politiche di “blocco delle assunzioni” sia a livello nazionale che a livello regionale.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito di istruttoria documentale, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Frosinone accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l'illegittimità dei contratti a termine stipulati dagli attori con la e Parte_5
condannando l'azienda sanitaria convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 legge 183/2010 nei confronti dei singoli ricorrenti. Compensava per metà le spese di lite e condannava l' al pagamento della restante parte liquidata in € 4.200,00. Pt_1
Il giudice di prime cure, preliminarmente, argomentava sulla disciplina generale del contratto a termine prevista dal d.lgs. 368/2001 e sulla conseguente necessità, per la legittima stipula di rapporti di lavoro temporanei, dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificative dell'apposizione del termine. Argomentava, poi, sulla disciplina dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che originariamente consentiva, anche nel pubblico impiego, l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, particolarmente per quanto concerne i dirigenti.
Tuttavia, il Tribunale successivamente precisava che: “A decorrere dal 12.1.2006, l'art. 36 di cui sopra è stato modificato mediante l'introduzione di 2 nuovi commi, l'1 bis e l'1 ter, i quali non hanno modificato la disciplina del precedente primo comma.
Successivamente, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n.244 ha ulteriormente modificato l'art.36
D.Lgs. n.165/2001, con decorrenza dal 1°.
1.2008 e fino al 25.6.2008. Il 7° comma dell'articolo esclude espressamente dalla sua applicazione i contratti relativi agli incarichi dirigenziali e alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche. Conseguentemente, anche ai contratti stipulati nel periodo dal 1°.
1.2008 e fino al 25.6.2008 trova applicazione l'art. 10 D.Lgs. n.368/2001, con le conseguenze sopra riportate. In data 25.6.2008 è poi entrato in vigore il D.L.
25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n.133, il cui art.49, comma 1, ha disposto la modifica dell'art.36 D.Lgs.165/2001, il cui 2° comma autorizza le pubbliche amministrazioni ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzioni di impiego del personale previste dal codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro solamente nel caso in cui sussistano esigenze temporanee ed eccezionali, le quali, ovviamente, debbono essere specificamente indicate all'interno del contratto di lavoro a
5 tempo determinato, costituendo l'unica ragione per la quale è consentito alle PP.AA. il ricorso al contratto a tempo determinato. E questo per dichiarate ragioni di contenimento della spesa pubblica e di rispetto delle previsioni della Costituzione, la quale ultima impone l'assunzione dei pubblici dipendenti solo in seguito a superamento di concorso. Il 7° comma, che escludeva la limitazione nel caso di assunzione di dirigente è stato soppresso, con la conseguenza che anche per l'assunzione dei dirigenti le PP.AA. debbono sottostare ai limiti imposti dalla legge e, in particolare, all'esistenza del carattere urgente e transeunte della necessità di ricorrere all'assunzione a termine di un dirigente. Tutto ciò premesso, nel caso di specie i contratti a termine impugnati nel presente giudizio sono i seguenti: per il dott. i contratti stipulati Controparte_1 dal 03.06.2005; per il dott. i contratti stipulati dall'11.08.2005; per Controparte_2
la dott.ssa i contratti stipulati dal 1.7.2006; per il dott. CP_3 CP_4
i contratti stipulati dal 3.5.2004; per il dott. i contratti
[...] CP_5
stipulati dal 16.06.2006. Risulta poi dai documenti di causa che nessuno dei contratti a termine stipulati con i ricorrenti, impugnati nel presente giudizio, indica una specifica causale giustificativa, cosicché gli stessi si pongono in violazione della legge e pertanto sono illegittimi. I contratti stipulati a decorrere dal 25/6/2008 debbono poi ritenersi illegittimi anche in quanto stipulati in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n.165/2001, che, come osservato in precedenza, a decorrere da tale data, ha sempre subordinato la facoltà della pubblica amministrazione di ricorrere a forme flessibili di lavoro alla reale sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali. La mancata indicazione e prova della sussistenza di qualsiasi ragione temporanea ed eccezionale determina la nullità dei contratti sopraindicati. Peraltro, è incontestato che i ricorrenti abbiano sempre ricevuto il medesimo incarico, e ciò dimostra proprio il carattere stabile della vacanza di organico. In definitiva, i contratti impugnati e sopraelencati sono effettivamente viziati da nullità”.
Il giudice di prime cure chiariva, quindi, come l'avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti, nelle more del giudizio, non potesse considerarsi come riparatoria dell'abusi subito poiché avvenuta tramite regolare procedura concorsuale.
Pertanto, riconosceva il risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 32, comma
5, della legge n. 183/2010, seguendo l'insegnamento per cui “Nel pubblico impiego, ove non opera la conversione del rapporto a tempo indeterminato, la sola misura sanzionatoria e dissuasiva a tutela del lavoratore contro l'utilizzo abusivo di contratti a termini è rappresentata dal risarcimento del danno che quindi deve essere slegato da
6 oneri probatori che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'accesso alla tutela medesima (così CGCE 12.12.2013 cit.)”.
Rigettava, infine, la domanda relativa al risarcimento dell'ulteriore danno per mancata attribuzione di un incarico dirigenziale perché, secondo il giudice a quo, “il lavoratore che subisce l'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato può ottenere soltanto il risarcimento per la perdita della chance della occupazione alternativa migliore”, danno di cui i ricorrenti non avevano offerto alcuna prova.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello l' Controparte_6
sulla base di due motivi d'impugnazione. Resistono i ricorrenti in primo grado
[...] eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché sottoscritto da difensore privo di procura alle liti, nel merito contestando tutto quanto sostenuto da parte appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
4.1. L'odierna appellante censura la decisione adottata dal Tribunale per aver ritenuto
Parte illegittimi i contratti a termine stipulati dagli odierni appellati e l'
Sostiene, infatti, l' che i contratti in esame presentino tutti i requisiti formali Pt_1
prescritti dalla legge e, in particolare, che in tutti sarebbe sempre stato specificato il motivo per il quale le parti hanno deciso di concludere un contratto a tempo determinato.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in Parte cui ha condannato la al pagamento dell'indennità risarcitoria in favore di ciascun ricorrente sulla scorta del rilievo che l'avvenuta stabilizzazione non potrebbe ritenersi riparatoria dell'abuso subìto.
Deduce che tale assunto debba ritenersi errato perché tutti i lavoratori sarebbero stati immessi in ruolo tramite una procedura concorsuale privilegiata e agevolata, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare: il in ottemperanza CP_1 all'attivazione dell'accordo ex art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003; gli altri appellati e in ottemperanza al DPCM del 6 marzo CP_2 CP_4 CP_3 CP_5
2015.
5. Giova preliminarmente affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 182 c.p.c. per inesistenza della procura alle liti.
Rilevano, al riguardo, gli odierni appellati che la procura conferita dall'azienda per il giudizio dinanzi al Tribunale, e la relativa deliberazione di conferimento dell'incarico,
7 riguardavano esclusivamente il primo grado del processo, sicché il mancato rilascio di procura ad hoc per l'odierno grado di giudizio farebbe sì che il difensore dell' Pt_1
appellante sia privo di procura alle liti per la proposizione dell'appello.
L'eccezione, fondata sulla sentenza della Suprema Corte n. 37424/22, non merita accoglimento.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio che “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”.
Il principio, però, è riferito all'articolo 182, comma 2 del codice di rito nella formulazione anteriormente vigente rispetto alla rivisitazione effettuatane dal d.lgs.
149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”).
In detta precedente versione la disposizione prevedeva che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. …”.
Con la pronuncia richiamata la Corte Suprema osserva che “Il dato letterale, come si è visto, non supporta l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità. ... La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.”.
La Corte Suprema, però, seppure incidentalmente, non manca di affrontare anche la questione del nuovo dettato della norma portato dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022.
In proposito afferma: “8. In attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
8 nonché in materia di esecuzione forzata, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella deliberazione del 28/9/2022 l'articolato da trasfondere nel successivo decreto legislativo
(il decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 è stato successivamente pubblicato sulla
G.U. n. 243 del 17/10/2022). La riforma ha nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 cod. proc. civ. nei termini seguenti: <<quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione che ne determina nullità, il giudice assegna alle parti termine perentorio per costituzione persona alla quale spetta rappresentanza l'assistenza, rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero liti rinnovazione stessa. l'osservanza del sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione>>.
La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale.
Trattasi di innovazione, che avrà vigore dal 30 giugno 2023, siccome preveduto dall'art. 35 dell'articolato, la quale, costituisce spartiacque con la disciplina attuale, vigente fino alla sua data di entrata in vigore, e apre uno scenario nuovo per il futuro. L'intervento in questione conferma “a contrario” la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la “sanatoria” dell'inesistenza della procura.
Vero è, peraltro, che la riforma che di qui a qualche mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la
“mancanza”. Dal che potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l'inesistente in natura. Ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dal comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che non è stato fatto oggetto di modifiche.
La questione, comunque, in questa sede non può essere approfondita perché qui non rilevante.”.
La questione del novellato articolo 182, comma 2, invece nel presente giudizio è
Parte rilevante perché il ricorso in appello da parte della è stato depositato in data 7 dicembre 2023, allorché era già entrato in vigore il d.lgs. 149/2022 il cui art. 35, primo
9 comma prevede che “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti” ed il cui quarto comma prevede che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
In sostanza, le norme della c.d. “Riforma Cartabia” trovano applicazione anche alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, come è quella di specie.
Ebbene, ritiene il Collegio che la radicale trasformazione del testo normativo, come rilevato dalla Suprema Corte, ed il riferimento alla “mancanza della procura al difensore” non possano che condurre alla conclusione che il legislatore della riforma ha previsto la possibilità di sanatoria anche nel caso di mancato rilascio della procura.
Infatti, la possibile interpretazione prospettata dalla Suprema Corte, nel senso che con il termine “mancanza” il legislatore potrebbe aver voluto “attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso” non appare per nulla convincente, perché si tratterebbe di un'interpretazione del tutto riduttiva rispetto alla portata dell'innovazione – che appare destinata, invece, proprio a definire il contrasto interpretativo insorto sotto la vigenza della precedente formulazione della disposizione – e francamente quasi inutile, atteso che non vi sarebbe bisogno di una disposizione ad hoc per permettere al giudice di autorizzare il deposito di una procura alle liti già tempestivamente rilasciata la cui produzione è stata, per mera dimenticanza, solo materialmente omessa.
Questo Collegio, quindi, ai sensi del novellato art.182, comma 2, all'udienza del 15 gennaio 2025 ha concesso a parte appellante un termine per regolarizzare la procura alle Parte liti fino al 30 aprile 2025. La appellante, nell'indicato termine, ha prodotto la deliberazione n. 49/2025, del 21 gennaio 2025, e la procura alle liti rilasciata per l'odierno appello dall'organo rappresentativo dell' in data 23 gennaio 2025. Pt_1
La mancanza della procura è stata, quindi, sanata, con conseguente rigetto dell'eccezione.
6. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
10 Parte Con il primo motivo di appello la sostiene la legittimità dei termini apposti ai diversi contratti poiché conformi alla previsione legislativa e dettagliatamente motivati.
La tesi è destituita di fondamento.
6.1. Il testo unico sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001 ha riordinato, introducendo anche alcune novità, la normativa relativa al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione a seguito del processo di privatizzazione del lavoro pubblico iniziato nei primi anni '90.
L'art. 36 del citato decreto legislativo, nella sua originaria formulazione, prevedeva quanto appresso: “1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962. n.
230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge
30 ottobre 1984. n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.
6.2. L'art. 36 del d.lgs. 165/2001 prevedeva, quindi, alla data della sua entrata in vigore, la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili – quindi anche di rapporti a tempo determinato – per l'assunzione dei propri dipendenti.
In particolare, la disposizione stabiliva che i contratti collettivi provvedessero a disciplinare la materia dei contratti a termine in conformità alle richiamate norme della
11 legge 230/1962 e dell'art. 23 della legge 56/1987 nonché a quelle di ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
Stante il richiamo anche alle successive modificazioni o integrazioni della disciplina, dal
24 ottobre 2001 – data di entrata in vigore del d.lgs. 368/2001 che ha disciplinato in via generale la materia dei contratti a termine abrogando espressamente, all'articolo 11, le richiamate disposizioni della legge 230/1962 e art. 23 della legge 56/1987 – i contratti collettivi avrebbero dovuto disciplinare la materia facendo applicazione delle disposizioni della normativa sopravvenuta.
Pertanto, trovava applicazione anche l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 368/2001, ratione temporis vigente, sostanzialmente riproduttivo del contenuto del precedente art. 4 della legge 230/1962, che prevedeva che: “4. È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8”.
Dal combinato disposto delle due norme dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 10, comma 4 del d.lgs. 368/2001, si evinceva dunque la facoltà della pubblica amministrazione di stipulare contratti a tempo determinato con i dirigenti per un periodo non superiore a cinque anni.
6.3. L'art. 4 del d.l. n. 4/2006, entrato in vigore il 12 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2006, ha, però, modificato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, introducendo i commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-ter.
Il nuovo comma 1-bis, in particolare, prevedeva che: “Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi”.
Il comma 1-bis.1 prevedeva, inoltre, che “Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.”.
12 Già dal 12 gennaio 2006, quindi, le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, potevano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche con i dirigenti, solo in presenza di “esigenze temporanee ed eccezionali”.
L'articolo 36 è poi stato ulteriormente modificato dalla legge 244/2007 che con l'art. 3, comma 79, ha completamente riscritto la disposizione.
Si riportano, di seguito, i commi di interesse: “Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. …
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
Il decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, sostituiva nuovamente il testo dell'art. 36 con il seguente: “36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
13 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio”.
Infine, il decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, all'art. 4 restringeva ulteriormente la facoltà di stipula di contratti a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni limitandone la possibilità solamente ai casi di
“esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale”. Parte 6.4. In conclusione, per la stipula dei contratti a tempo determinato, la appellante avrebbe dovuto, quantomeno dal 12 gennaio 2006, secondo quanto costantemente previsto dall'art. 36 e sue successive modificazioni, dimostrare la sussistenza di motivi temporanei ed eccezionali per giustificare il ricorso al contratto di lavoro flessibile.
Ebbene, come risulta dagli atti allegati, tutti i contratti sottoscritti tra le parti ed i successivi rinnovi non presentano alcuna esplicita e dettagliata motivazione che attesti il carattere temporaneo ed eccezionale degli stessi, limitandosi, invece, al solo richiamo alle delibere autorizzative dell' Pt_1
14 Tale generico richiamo non è sufficiente a far ritenere soddisfatta la prescrizione normativa sopra riportata prevista per la stipulazione di contratti a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ha affermato la giurisprudenza che “In tema di reiterazione abusiva di contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato, al personale scolastico addetto alle scuole comunali o gestite dagli enti locali, non è applicabile l'esonero dal rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, disposto dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, in quanto dettato in riferimento alle sole scuole statali, con la conseguenza che, sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017 - che ha, invece, esteso l'esonero anche al reclutamento del personale docente a tempo determinato di scuole gestite dagli enti locali - il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell'ente locale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, è legittimo solo per ragioni temporanee e eccezionali” (Cass. 22317/2023).
Peraltro, anche i rapporti di impiego pubblico privatizzato sono soggetti alla disciplina della direttiva 1999/70/CE che preclude la reiterazione illimitata dei rapporti a termine.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, gli artt. 92 e 94 della l.r. Sardegna n. 11 del 1988, laddove prevedono la possibilità di avvalersi di contratti a tempo determinato per la realizzazione di progetti avviati dall'amministrazione regionale, non derogano ai limiti previsti per la disciplina delle assunzioni dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel senso di consentire una reiterazione illimitata dei contratti a termine;
ogni diversa interpretazione si pone in contrasto sia con i parametri costituzionali, atteso che la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con esclusione della competenza primaria anche delle Regioni ad autonomia speciale, sia con la direttiva 1999/70/CE, la quale, pur valorizzando la finalità di incentivare l'occupazione di categorie svantaggiate, non la trasforma in una ragione oggettiva, rilevante ai sensi della clausola 5, lett. a), dell'Accordo Quadro ad essa allegato, né sottrae i rapporti a tempo determinato in parola all'ambito di applicazione della direttiva” (Cass. 41896/2021).
Pertanto, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dall' di Parte_4 Parte_2
con gli odierni appellati dopo il 12 gennaio 2006 sono illegittimi e costituiscono abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine.
15 Tantomeno possono ritenersi sufficienti e soddisfacenti del requisito normativo le argomentazioni, proposte nella memoria di costituzione in primo grado e nel ricorso in appello, a giustificazione della reiterata stipula dei contratti a termine, consistenti nei numerosi e complessi adeguamenti organizzativi di cui sarebbe stata oggetto la
[...]
e nell'aumento non prevedibile e straordinario delle necessità dell'utenza. Parte_5
Riguardo ai numerosi e complessi adeguamenti organizzativi è sufficiente rilevare la genericità della deduzione, non supportata da alcuna concreta allegazione degli adeguamenti intervenuti nel periodo oggetto di causa e di come questi abbiano influito sulle politiche del personale richiedendo l'assunzione di dipendenti con contratto a termine.
Quanto, invece, al dedotto incremento delle esigenze dell'utenza – anche questo del tutto carente di prova – è sufficiente rilevare, comunque, che avrebbe potuto definirsi
“straordinario ed imprevedibile” solamente nella fase iniziale, non sicuramente per oltre dieci anni durante i quali, all'evidenza, si sarebbe trasformato in un fenomeno fisiologico.
Tutto ciò premesso, questo Collegio condivide la pronuncia del giudice di primo grado in
Parte quanto i contratti stipulati dalla con gli odierni appellati risultano illegittimi perché in violazione di quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
6.5. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
7. Infondato è anche il secondo motivo di doglianza proposto dall'appellante.
Sostiene l' che alcun risarcimento sia dovuto nei confronti dei Parte_4
medici appellati in quanto la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato, avvenuta nel 2017, debba intendersi come riparatoria del danno subìto.
Anche tale motivo d'impugnazione va respinto.
7.1. L'indirizzo della Suprema Corte sul tema è ormai consolidato ed è stato anche recentemente ribadito da pronuncia in cui il giudice di legittimità ha affermato che: “9.
…Si è successivamente chiarito (Cassazione civile sez. lav., 17 luglio 2020, n. 15353) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche
16 previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale. Si è dunque disattesa la tesi difensiva del ricorrente, che si era limitato ad affermare che l'immissione in ruolo dei CP_7
dipendenti era stata «agevolata» dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, che aveva loro consentito di risultare vincitori dei concorsi banditi per le assunzioni. Questa Corte ha dunque evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. n.
15353/2020). Come già esposto nella citata pronuncia nr. 15353/2020, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che l'assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata «determinata» da quest'ultima. Si è poi ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. Si è dunque affermato che il rapporto diretto ed immediato ex art. 1223 cod. civ. sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519. Si è invece ritenuto che qualora l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale,
l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente, essendo anche tale conclusione è conforme all'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di
Giustizia.
17 10. Nella sentenza dell' 8 maggio 2019, in causa C 494/17 -Rossato il giudice europeo ha infatti chiarito che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria […]
12. I principi enunciati da questa Corte sono inoltre conformi a quelli espressi dalla sentenza del 19 marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, e Persona_1
si legge, ai punti 100 e 101: «100. Del resto, per quanto riguarda la Persona_2
circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
101.Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro».
13. Sulla scorta di tali principi, si è dunque evidenziato che il principio dell'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti;
in caso di concorsi riservati la reiterazione del contratto a termine opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, chance la
18 cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre
2016 sui precari della scuola. Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine» (Cass. n. 14815/2021)” (Cass. n. 35145/2023).
7.2. Perché la stabilizzazione abbia, quindi, effetto riparatorio dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, occorre una “stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente”.
Tale stretta correlazione, come affermato dalla Suprema Corte, “non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”, perché non vi è alcuna sicurezza da parte degli stessi di essere effettivamente assunti a tempo indeterminato e, per l'effetto, di ottenere la riparazione della condotta illecita precedentemente subìta.
7.3. Nel caso di specie, il come risulta dagli atti allegati, è stato assunto “in CP_1 ottemperanza all'attivazione accordo ex art 3, comma 61, Legge 24 dicembre 2003, n.
350, in merito alla utilizzazione graduatoria di concorso pubblico per Dirigente Medico
– disciplina EMATOLOGIA dell' ”. Controparte_8
L' ha dunque, in base ad un accordo previsto dalla legge, proceduto Parte_5
Contr all'assunzione a tempo indeterminato attingendo ad una graduatoria dell' CP_8
per cui il aveva superato una regolare procedura concorsuale. CP_1
Gli altri appellati e sono, invece, stati assunti tramite CP_2 CP_3 CP_5 CP_4
regolare procedura concorsuale non esclusiva né riservata, la quale prevedeva, oltre la valutazione dei titoli, una prova scritta e un colloquio orale con graduatoria finale di merito dei vincitori.
19 Parte Le procedure utilizzate dalla al fine di stabilizzare i medici appellati non rivestono, quindi, i requisiti individuati dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza europea per assurgere alla valenza riparatoria del danno subìto dai dipendenti.
7.4. Anche il secondo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' Controparte_6
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia – da € 52.000 a € 260.000 come dichiarato dall' appellante in calce all'atto Pt_1
d'appello - e della circostanza che, nel presente grado, non è stata svolta attività istruttoria, sicché non si deve procedere alla liquidazione della relativa fase.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna l' a rimborsare alle parti appellate le Controparte_6 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida unitariamente nella somma di €
7.500,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN SC
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