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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 04/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2101/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NERI Parte_1
GIOVANNI
Appellante contro
(già Controparte_1 [...]
), rappresentato/a e difeso/a dagli Controparte_2 avv. DE ROSA DONATO, CECCARELLI SANDRA, , Controparte_3 CP_4
, DELL' e MONFORTE FLORIDIA
[...] Controparte_5
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 39 de 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 766 del 2018, con la quale il Capo dell' ha irrogato sanzioni pecuniarie CP_1 Controparte_2 CP_2 pari a complessivi € 16.965,90 per le violazioni ivi analiticamente descritte.
1.1 Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato la tardività del ricorso in opposizione, in quanto iscritto il 27.6.2018, oltre il termine di 30 giorni previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 151 del 2001, tenuto conto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione, effettuata a mezzo posta, si era perfezionata il
24.4.2018, decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale (per l'assenza del destinatario) avvenuto il 14.5.2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente con unico motivo lamentando l'erronea ed insufficiente valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito, per assenza o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale e che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
che nei confronti del destinatario la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore e che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo invio dell'avviso di ricevimento della raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito, con l'esibizione in giudizio del relativo avviso, laddove la controparte aveva depositato in giudizio, ai fini della prova della notifica per compiuta giacenza, solo la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento con la dicitura di compiuta giacenza.
2 3. Si è costituito l' (già Controparte_1
) chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame.
4. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Si premette che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa – per come risulta dalla documentazione in atti - è stata notificato all'odierno appellante a mezzo del servizio postale e che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 24.5.2018, dieci giorni dopo il deposito del plico presso l'ufficio postale e la spedizione della raccomandata informativa, avvenuti in data 14.5.2018, per come attestato dall'avviso di ricevimento prodotto dall' di in primo grado (v. doc. 4). Controparte_2 CP_1
6.1 L'ordinanza ingiunzione è stata, poi, ritirata dal presso Parte_1
l'Ufficio postale il 29.5.2018 (per come affermato dal primo giudice in sentenza, con statuizione non censurata), data in cui lo stesso ha dedotto di aver ricevuto la notifica del provvedimento e da cui ha fatto decorrere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione.
7. Correttamente, quindi, il Tribunale ha valutato tardiva la proposta opposizione, ex art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 151 del 2001 - ai sensi del quale il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione - in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della L. n. 890 del 1982 (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale: in caso di mancato recapito, per assenza o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario o per temporanea assenza del destinatario, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale;
del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata con
3 avviso di ricevimento;
la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, o dalla data di ritiro del piego se anteriore.
7.1. Ciò in quanto il dies a quo da cui far decorrere i dieci giorni per la compiuta giacenza, per come previsto dalla norma, decorre dalla data di spedizione della lettera raccomandata che, nel caso di specie, per come attestato dall'avviso di ricevimento in atti – che è atto pubblico dotato di fede privilegiata – è avvenuta (unitamente al deposito del plico presso l'ufficio postale) il 14.5.2018, per cui corretta è la data del 24.5.2018 come quella di compimento della compiuta giacenza.
7.3 Di nessun rilievo, poi, è la doglianza formulata nell'atto di appello, in punto di mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio per non avere l' depositato in giudizio anche l'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, tenuto conto che – nel caso di specie – è pacifico essersi perfezionata la notifica, dal momento che l'ordinanza ingiunzione è giunta a conoscenza del destinatario, che ha ritirato l'atto presso l'ufficio postale e che, peraltro, conferma di aver ricevuto l'avviso di giacenza del plico.
7.4 Ciò che, invero, è in contestazione è solo la data di perfezionamento della notificazione, al fine di valutare la tempestività del ricorso e, sul punto, per come affermato dalla Corte di legittimità, “La notifica a mezzo posta, ove
l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione
(nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione (Cass. sent. n. 26088 del 2015).
7.5 Del tutto sfornita di prova, poi, è l'affermazione dell'appellante che ha precisato che il plico si era reso disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale
4 solo dal 17.5.2018, non avendo il medesimo in alcun modo dimostrato l'allegazione, peraltro contrastante con quanto risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata di invio dell'ordinanza ingiunzione, attestante
– quale atto pubblico dotato di fede previlegiata (ed avverso la quale non risulta essere stata proposta querela di falso) – che il plico è stato depositato presso l'Ufficio il 14.5.2018.
8. L'appello deve essere, in conclusione, respinto.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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