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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PREVIDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGUTGUM000097 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di ricorso con cui è stato accertato un reddito ai sensi dell'art. 41 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 per l'anno 2020 di euro 3.359,00.
La richiesta sarebbe, secondo parte ricorrente, priva di fondamento per nullità del provvedimento, in quanto privo di una sottoscrizione valida;
vi sarebbero inoltre incertezze sulle somme da pagare, sul calcolo analitico utilizzato dall'Ufficio e non sarebbe stata indicata la violazione di legge compiuta.
Nelle controdeduzioni depositate l'Ufficio contesta l'eccezione di mancata sottoscrizione, effettuata legittimamente dal Capo Team Dott. Nominativo_1, munito di apposita delega;
chiarisce le ragioni in base alle quali in ragione di redditi percepiti è stata calcolata l'imposta da versare;
contesta l'eccezione di mancata motivazione.
Contesta altresì la richiesta di sospensione per mancanza di presupposti.
Chiede quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza è comparso, in collegamento video, solo il difensore della parte insistendo nella richiesta di sospensiva e di accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La richiesta di sospensiva, peraltro assorbita dalla decisione di merito, non può essere accolta;
a parte il profilo attinente al “fumus”, neppure è stata prospettata, con argomenti ed elementi specifici, né provata,
l'esistenza del “periculum”.
2) Le eccezioni della ricorrente non sono, ad avviso di questo Giudice, fondate.
Come rilevato dall'Ufficio, l'avviso di accertamento è un documento nativo digitale e la sua sottoscrizione può ritenersi integrata con l'applicazione, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 23 del Cad, di un contrassegno, secondo le linee guida, che ne attesta l'autenticità e che sostituisce la firma autografa.
Al ricorrente è stato regolarmente notificato un avviso di accertamento digitale avente le caratteristiche richieste dall'articolo 23 del Cad, comma 2 e munito di c.d. “glifo” che attesta la corrispondenza con il documento originario disponibile fino al 12/01/2026.
Non possono sussistere dubbi sul fatto che l'avviso di accertamento è palesemente riferibile all'Agenzia delle Entrate, non essendo stata contestata dal contribuente l'appartenenza del sottoscrittore all'Amministrazione finanziaria, ma soltanto la validità della sottoscrizione.
Nel caso specifico l'avviso di accertamento n. TGUTGUM000097 è stato legittimamente sottoscritto dal
Capo Team Dott. Nominativo_1, munito di apposita delega rilasciata dal direttore Provinciale, come chiarito nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
Non vi è, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, l'incertezza sulle somme da pagare e le ragioni si evincono dall'avviso impugnato.
L'Agenzia ha accertato un reddito totale pari a euro 30.103,00, una maggiore imposta di euro 3.431,00 ed irrogato sanzioni pari ad euro 4.530,80.
Ciò sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria da cui risultava che l'Inps e la Associazione_1
informativi e Innovazione, avevano provveduto per l'anno d'imposta 2020 a corrispondere al sig. Ricorrente_1, rispettivamente euro 9.168,00 per redditi da pensione ed euro 20.935,00 per redditi da lavoro dipendente;
ed operato ritenute e trattenuto addizionali, indicato giorni di lavoro dipendente o pensione ed attribuito detrazioni per carichi di famiglia.
Questi redditi avevano concorso a formare il reddito complessivo che avrebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione da parte del contribuente che ha invece omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2020.
Sul reddito prodotto sono state quindi calcolate:
-la maggior imposta per euro 3.359,00, pari alla somma della differenza dell'imposta ancora da versare con la restituzione bonus Irpef e la restituzione del trattamento integrativo non spettanti;
-la maggiore addizionale regionale per euro 57,00;
-la maggiore addizionale comunale per euro 15,00.
Inoltre, venivano determinate le violazioni per omesse dichiarazioni con applicazione delle sanzioni minime.
Nell'avviso di accertamento tali somme sono indicate in modo analitico, non può esservi genericità od incertezza sull'ammontare da pagare.
Nell'atto impositivo sono indicati tutti gli elementi necessari: le aliquote applicate e le modalità di calcolo utilizzate dall'Ufficio per determinare le imposte e le sanzioni dovute.
Per le stesse ragioni non può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di motivazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa la richiesta di sospensiva, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all'Amministrazione che liquida in euro 1.000,00, oltre eventuali accessori di legge se dovuti.
Modena il 09.02.2026
Il Giudice Monocratico
DI ID
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PREVIDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGUTGUM000097 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di ricorso con cui è stato accertato un reddito ai sensi dell'art. 41 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 per l'anno 2020 di euro 3.359,00.
La richiesta sarebbe, secondo parte ricorrente, priva di fondamento per nullità del provvedimento, in quanto privo di una sottoscrizione valida;
vi sarebbero inoltre incertezze sulle somme da pagare, sul calcolo analitico utilizzato dall'Ufficio e non sarebbe stata indicata la violazione di legge compiuta.
Nelle controdeduzioni depositate l'Ufficio contesta l'eccezione di mancata sottoscrizione, effettuata legittimamente dal Capo Team Dott. Nominativo_1, munito di apposita delega;
chiarisce le ragioni in base alle quali in ragione di redditi percepiti è stata calcolata l'imposta da versare;
contesta l'eccezione di mancata motivazione.
Contesta altresì la richiesta di sospensione per mancanza di presupposti.
Chiede quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza è comparso, in collegamento video, solo il difensore della parte insistendo nella richiesta di sospensiva e di accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La richiesta di sospensiva, peraltro assorbita dalla decisione di merito, non può essere accolta;
a parte il profilo attinente al “fumus”, neppure è stata prospettata, con argomenti ed elementi specifici, né provata,
l'esistenza del “periculum”.
2) Le eccezioni della ricorrente non sono, ad avviso di questo Giudice, fondate.
Come rilevato dall'Ufficio, l'avviso di accertamento è un documento nativo digitale e la sua sottoscrizione può ritenersi integrata con l'applicazione, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 23 del Cad, di un contrassegno, secondo le linee guida, che ne attesta l'autenticità e che sostituisce la firma autografa.
Al ricorrente è stato regolarmente notificato un avviso di accertamento digitale avente le caratteristiche richieste dall'articolo 23 del Cad, comma 2 e munito di c.d. “glifo” che attesta la corrispondenza con il documento originario disponibile fino al 12/01/2026.
Non possono sussistere dubbi sul fatto che l'avviso di accertamento è palesemente riferibile all'Agenzia delle Entrate, non essendo stata contestata dal contribuente l'appartenenza del sottoscrittore all'Amministrazione finanziaria, ma soltanto la validità della sottoscrizione.
Nel caso specifico l'avviso di accertamento n. TGUTGUM000097 è stato legittimamente sottoscritto dal
Capo Team Dott. Nominativo_1, munito di apposita delega rilasciata dal direttore Provinciale, come chiarito nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
Non vi è, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, l'incertezza sulle somme da pagare e le ragioni si evincono dall'avviso impugnato.
L'Agenzia ha accertato un reddito totale pari a euro 30.103,00, una maggiore imposta di euro 3.431,00 ed irrogato sanzioni pari ad euro 4.530,80.
Ciò sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria da cui risultava che l'Inps e la Associazione_1
informativi e Innovazione, avevano provveduto per l'anno d'imposta 2020 a corrispondere al sig. Ricorrente_1, rispettivamente euro 9.168,00 per redditi da pensione ed euro 20.935,00 per redditi da lavoro dipendente;
ed operato ritenute e trattenuto addizionali, indicato giorni di lavoro dipendente o pensione ed attribuito detrazioni per carichi di famiglia.
Questi redditi avevano concorso a formare il reddito complessivo che avrebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione da parte del contribuente che ha invece omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2020.
Sul reddito prodotto sono state quindi calcolate:
-la maggior imposta per euro 3.359,00, pari alla somma della differenza dell'imposta ancora da versare con la restituzione bonus Irpef e la restituzione del trattamento integrativo non spettanti;
-la maggiore addizionale regionale per euro 57,00;
-la maggiore addizionale comunale per euro 15,00.
Inoltre, venivano determinate le violazioni per omesse dichiarazioni con applicazione delle sanzioni minime.
Nell'avviso di accertamento tali somme sono indicate in modo analitico, non può esservi genericità od incertezza sull'ammontare da pagare.
Nell'atto impositivo sono indicati tutti gli elementi necessari: le aliquote applicate e le modalità di calcolo utilizzate dall'Ufficio per determinare le imposte e le sanzioni dovute.
Per le stesse ragioni non può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di motivazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa la richiesta di sospensiva, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all'Amministrazione che liquida in euro 1.000,00, oltre eventuali accessori di legge se dovuti.
Modena il 09.02.2026
Il Giudice Monocratico
DI ID