Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per vizio di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione di un documento digitale tramite contrassegno, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis del Cad, è valida e sostituisce la firma autografa. L'avviso era riferibile all'Agenzia delle Entrate e sottoscritto da un funzionario munito di delega.

  • Rigettato
    Incertezza sulle somme dovute e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le somme da pagare siano indicate in modo analitico nell'avviso, con indicazione delle aliquote applicate e delle modalità di calcolo. Non sussiste quindi incertezza né difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione cautelare

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di sospensiva non potesse essere accolta sia per la mancanza del fumus boni iuris, sia per la mancata prova del periculum in mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 62
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo