TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1101/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1101/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rizzuti Gaetano;
Parte_1
Attore contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tortorici Giovanni;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 1.04.2019 la in p.l.r.p.t. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t., premesso che: a) la ditta intratteneva con la Controparte_1 Parte_1 [...]
filiale di Castrovillari- i seguenti rapporti:
1. Contratto di mutuo n. 023-01622815 Controparte_1
del 23.02.2007; 2. Contratto di mutuo n. 023-01987262 del 22.02.2008; 3. Contratto di mutuo n.
08020-51486840 del 5.11.2009; 4. Conto corrente n. 6152021893-61; 5. Conto anticipi su fatture n. 6152021893; b) detti rapporti sono stati aperti in epoca successiva alla entrata in vigore della legge 154/92 che statuisce ed introduce regole sulla trasparenza nell'ambito dell'erogazione del pagina 1 di 6 credito e delle condizioni contrattuali;
c) il rapporto bancario tra le parti, nel corso degli anni presentava molteplici irregolarità poste in essere dall'Istituto di credito, in relazione all'applicazione di interessi usurari ultralegali in violazione della “legge antiusura” n. 108/96, sia per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi, oltre che delle spese e commissioni di massimo scoperto;
Deduceva che, dall'analisi econometrica eseguita sul conto corrente n. 10004154 risultava la presenza di usura in 27 trimestri, su 55 analizzati, con un indebito da restituire pari ad euro
53.438,95 oltre rivalutazione monetaria. Inoltre, per tale rapporto bancario e per il periodo dal
01.04.2003 al 31.12.2016 veniva riscontrata la capitalizzazione trimestrale e dunque la rilevazione di anatocismo con un indebito da restituire pari ad euro 31.187,13;
Quanto all'analisi econometrica eseguita sul conto anticipi su fatture n. 6152021893-61 risultava la presenza di usura in 9 trimestri su 56 analizzati con un indebito da restituire pari ad euro 8.386,83 oltre rivalutazione monetaria oltre alla rilevazione di interessi anatocistici per tutti i trimestri con inbeto da restituire pari ad euro 4.807,90.
Evidenziava che la banca convenuta, nel corso del rapporto, aveva arbitrariamente determinato e addebitato interessi debitori usurari, mai validamente pattuiti, in violazione dell'art. 1284 cc. tenendo conto anche di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese oltre alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione all'art. 1283 cc.
Inoltre, deduceva l'applicazione trimestrale della commissione sul massimo scoperto con ulteriore aggravio sul debito già esistente sul quale nel trimestre successivo venivano calcolati ulteriori interessi passivi.
Quanto all'analisi econometrica sui rapporti di mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, deduceva l'illegittima applicazione di interessi ultralegali anziché l'applicazione del tasso legale semplice.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo: “Per i rapporti di conto corrente: - Parte_1
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di tutti i rapporti di conto impugnati e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque
pagina 2 di 6 prive di causa negoziale;
- accertare e dichiarare, per l'effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti di conto corrente impugnati sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto;
- determinare il tasso effettivo globale (TEG) degli indicati rapporti bancari;
- accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n° 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- per l'effetto delle suddette violazioni CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, prudentemente quantificate in euro 100.694,02, oltre spese di
CTP, ovvero alla maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU di cui sin da ora si fa richiesta;
Per i contratti di finanziamento: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dei contratti di mutuo n. 023- 01622815 del 23.2.2007 di originari euro 77.625,00; n. 023-01987262 del 22.2.2008 di originari euro 80.000,00 e n. 08020-
51486840 del 5.11.2009 di originari euro 130.000,00, per tutte le motivazioni sopra esposte ed argomentate;
- accertare e dichiarare conseguentemente non dovute le somme relative a detti rapporti a titolo di interessi e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse che risulteranno da disponenda CTU che sin da ora si richiede. - in ogni caso CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
”
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse deduzioni, perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto. Eccepiva, preliminarmente, l'improponibilità/improcedibilità della domanda .
Nel merito, deduceva la genericità e la carenza di prova dell'avversa domanda.
In particolare, evidenziava che il conto corrente ordinario, menzionato nell'avversa citazione, indicato con un numero inesistente e/o errato e che non corrispondeva neanche ai documenti prodotti dal medesimo attore.
In ogni caso e comuque tutti i rapporti bancari intercorsi con il sig risultavano essere immuni Pt_1
dalle spiegate censure avversarie in tema di anatocismo, usura, tassi extralegali, spese e competenze.
pagina 3 di 6 L'Istituto di credito evidenziava, altresì, la genericità della domanda avversa in quanto relativa a numeri di mutui e di conto correnti non meglio identificati ne identificabili senza produrre alcuna confacente documentazione a supporto e senza indicare neanche i periodi e le singole annotazioni e/o operazioni assertivamente colpite dalle lamentate illegittimità, sicchè all'evidenza non si comprendeva come era stata calcolata la somma richiesta in condanna di oltre euro 100.000,00.
Per quanto attiene, inveve, il conto anticipi su fatture pure indicato in atto di citazione, lo stesso risultava estinto nel 2006 e quindi eccepiva la prescrizione.
Concludeva, la quindi chiedendo:”giusta quanto superiormente esposto Controparte_1
nella narrativa di diritto che precede, dichiarare la improponibilità/improcedibilità della avversa domanda − nel merito, in ogni caso rigettare la medesima domanda siccome generica, carente di prova e comunque infondata e in ogni caso caduta in prescrizione. Con vittoria di spese e competenze.”
Con ordinanza del 18.12.2021, resa a scioglimento della riserva assunta, il G.I. assegnava alle parti giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, esperito con esito negativo
Esaurita l'istruttoria, anche a mezzo l'espletata CTU contabile, all'udienza del 29.5.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
1. Sul merito del giudizio
In relazione alle questioni sottoposte all'odierno giudicante, devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
pagina 4 di 6 Facendo applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha affermato che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, n.30822; in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, n.24948).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o anatocistici, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice in relazione alla domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto contrattuale asseritamente nullo.
Sul punto il CTU ha evidenziato “(pag 9) è necessario porre all'evidenza che mancano, tra gli allegati agli atti di causa, taluni documenti che, senza ombra di dubbio, avrebbero reso più semplice e completo l'operato dello scrivente;
in particolare, mancano gran parte degli estratti conto e/o scalari di conto corrente, nonché i contratti di apertura ed contratti di affidamento di entrambi i conti corrente”.
Va poi rammentato che il correntista, intanto, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 dlgs. n.
385/1993 (d'ora in poi “TUB”), la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Nel caso di specie la parte attrice non ha dimostrato di essersi diligentemente adoperata per procurarsi dalla banca, mediante l'inoltro di una richiesta ai sensi dell'articolo 119 TUB., la documentazione contrattuale e contabile idonea a dimostrare la fondatezza delle sue pretese.
Sul punto si osserva ancora che la consulenza tecnica d'ufficio, i non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né può trovare ingresso allorché la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni. In conclusione, il correntista non ha assolto all'onere della prova, avendo omesso di allegare il contratto di conto corrente e la prova dei pagamenti indebiti di cui chiedeva la ripetizione. (Cass.civ 15199/24).
In considerazione di quanto sopra esposto non può ritenersi, in definitiva, che la parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. In particolare, omettendo di produrre i contratti pagina 5 di 6 dai quali evincere le condizioni economiche applicate ai rapporti controversi, non ha dato prova della fondatezza delle contestazioni, sia con riferimento ai rapporti di mutuo che di conto corrente ed, in particolare, dell'indeterminatezza ovvero dell'illegittimità della c.m.s.., nonché dell'affidamento, con la conseguenza che tutti i versamenti operati per ripianare uno scoperto di conto, ove eseguiti nei dieci anni anteriori alla data dell'atto interruttivo della prescrizione, debbono intendersi solutori e, quindi, irripetibili.
Si osserva, infine che l'ammortamento alla francese è valido e non causa nullità del contratto di mutuo a tasso fisso, atteso che la Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, ha stabilito che la mancata esplicitazione del regime di ammortamento "alla francese" o del regime di capitalizzazione composta nel contratto non è una causa di nullità del contratto, purché il piano di ammortamento sia allegato e fornito al mutuatario, garantendo la sua trasparenza e comprensibilità.
2. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1101/19 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Condanna l'istante alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in €
3.809,00, nonché alle spese di CTU, per come liquidate nel corso del giudizio.
Castrovillari, 22.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Provvedimento redatto con la collaborazione del'UPP dott.ssa Teresa Talarico
pagina 6 di 6