Articolo 1 della Legge 10 luglio 1984, n. 292
Articolo 2
Versione
29 luglio 1984
Art. 1.
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' classificato nelle seguenti categorie professionali:
a) Prima categoria: Operatore comune;
b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
d) Quinta categoria: Tecnico;
e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;
h) Nona categoria: Vice Dirigente.
Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attivita' manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.
2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.
3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonche' operazioni manuali.
4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attivita' esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.
5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge attivita' tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge attivita' amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:
a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;
b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attivita' richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unita' organiche complesse di rilevante entita', di:
a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonche' promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
b) attivita' di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, puo' essere preposto al coordinamento di piu' sezioni. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall' articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Entrata in vigore il 29 luglio 1984
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