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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15242/2024 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
-Reale Consiglia, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv.
A. BA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver denunciato in data 2/5/2024 alla competente sede la malattia CP_1 professionale “tendinopatia bilaterale in tendinosi” e di aver ottenuto il riconoscimento di una menomazione nella misura del 3%, esponeva di aver proposto opposizione in data 12/9/2024, in seguito alla quale veniva riconosciuto un grado di invalidità pari al
4%.
Ritenuta errata la valutazione da parte dei sanitari di , adiva il Tribunale di Bari, CP_1
Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico in misura pari al
12% ovvero nella misura maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, previo espletamento di CP_1 consulenza tecnica e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Resisteva in giudizio l' , invocando il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
Istruita con consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. di entrambe le parti, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
Pag. 2 di 4 l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, disposta perizia, il C.T.U., specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 10/11/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “La signora
risulta affetta da “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (più Parte_1 grave a destra”.
Alla luce di quanto evidenziato clinicamente, nonché di quanto previsto dalle tabelle afferenti al DM 12 luglio 2000, si ritiene che il danno biologico sia quantificabile in misura pari al 9%”.
Orbene, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, conclusioni che non sono state validamente contestate né da parte dell' CP_2 né da parte della ricorrente medesimo.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, la domanda va accolta e l' condannato al CP_1 pagamento delle relative prestazioni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , vanno dichiarate irrepetibili. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso
Pag. 3 di 4 proposto con atto depositato il 12/12/2024 da Consiglia nei confronti di , in Pt_1 CP_1 persona del Direttore Regionale pro-tempore, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente del
9% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00, oltre CP_1 accessori con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15242/2024 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
-Reale Consiglia, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv.
A. BA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver denunciato in data 2/5/2024 alla competente sede la malattia CP_1 professionale “tendinopatia bilaterale in tendinosi” e di aver ottenuto il riconoscimento di una menomazione nella misura del 3%, esponeva di aver proposto opposizione in data 12/9/2024, in seguito alla quale veniva riconosciuto un grado di invalidità pari al
4%.
Ritenuta errata la valutazione da parte dei sanitari di , adiva il Tribunale di Bari, CP_1
Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico in misura pari al
12% ovvero nella misura maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, previo espletamento di CP_1 consulenza tecnica e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Resisteva in giudizio l' , invocando il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
Istruita con consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. di entrambe le parti, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
Pag. 2 di 4 l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, disposta perizia, il C.T.U., specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 10/11/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “La signora
risulta affetta da “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (più Parte_1 grave a destra”.
Alla luce di quanto evidenziato clinicamente, nonché di quanto previsto dalle tabelle afferenti al DM 12 luglio 2000, si ritiene che il danno biologico sia quantificabile in misura pari al 9%”.
Orbene, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, conclusioni che non sono state validamente contestate né da parte dell' CP_2 né da parte della ricorrente medesimo.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, la domanda va accolta e l' condannato al CP_1 pagamento delle relative prestazioni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , vanno dichiarate irrepetibili. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso
Pag. 3 di 4 proposto con atto depositato il 12/12/2024 da Consiglia nei confronti di , in Pt_1 CP_1 persona del Direttore Regionale pro-tempore, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente del
9% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00, oltre CP_1 accessori con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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