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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17422 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 9856/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9856/2024 R.G., promosso
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Orlandi.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore. CP_2 Controparte_3
in persona dell'Ambasciatore pro tempore.
[...] Controparte_4 in persona del pro tempore.
[...] CP_5
Resistenti
Motivi di fatto e di diritto
Il Sig. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 30, sesto comma, Parte_1 del D. Lgs. n. 286/1998, depositato il 6 marzo 2024, per ottenere l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare in favore della moglie, SI , CP_6 nata il [...], e delle figlie (nata [...]), (nata Parte_2 Per_1
15/01/2011) e (nata [...]). Conseguentemente, ha richiesto Per_2
l'annullamento del provvedimento di rigetto del nulla osta emesso dalla Prefettura di in data 24/11/2023 e l'ordine al e all' CP_1 Controparte_4 CP_3
a di emettere il visto d'ingresso.
[...] CP_3
I si sono costituiti in giudizio e hanno richiesto Controparte_7 il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza della domanda sulla base della legittimità dell'azione amministrativa, in quanto il requisito della capienza reddituale sarebbe stato maturato solo "medio tempore, dopo la pronuncia del provvedimento impugnato", momento non rilevante per l'accertamento amministrativo che ha negato il nulla osta.
1 In fatto
Il ricorrente, Sig. , titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, Parte_1 ha presentato in data 27/06/2023 una domanda telematica di nulla osta per il ricongiungimento familiare a favore di quattro persone: la moglie e le tre figlie.
In data 31/10/2023, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di ha inviato la CP_1 comunicazione di preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/90) per l'insufficiente reddito, a seguito di una verifica al punto fisco.
In data 09/11/2023, il richiedente ha prodotto documentazione integrativa, allegando le buste paga relative al periodo da gennaio a settembre 2023.
Tale documentazione è stata ritenuta insufficiente dallo Sportello Unico. Infatti, con il provvedimento di rigetto prot. P-MN/F/N/2023/103043, datato 27/11/2023 (decreto emesso 24/11/2023), la ha rilevato che il reddito per l'anno fiscale 2022 CP_1 ammontava a €10,692, e la somma delle buste paga prodotte per il 2023 era pari a
€13,175; entrambi gli importi erano considerati insufficienti rispetto alla soglia reddituale richiesta di €19,621.27 per quattro persone da ricongiungere.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento il 6 marzo 2024, producendo la documentazione attestante l'idoneità alloggiativa (certificato del Comune di Castel Goffredo del 18/01/2024), il contratto di locazione stipulato il 01/07/2022 con scadenza 30/06/2026, e il consenso dei locatori, e , datato Per_3 Persona_4
08/02/2024 (per il coniuge) e 23/06/2023 (per le figlie minori).
In merito al requisito reddituale, il ricorrente ha allegato il progressivo IRPEF risultante dalla busta paga di dicembre 2023, e la Certificazione Unica (CU 2024 per l'anno d'imposta 2023), dimostrando di aver maturato per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a €20.008,53.
In vista dell'udienza, il ricorrente ha inoltre depositato note scritte in data 08/12/2025, integrando la documentazione con il C.U.D. 2024, il Modello 730/2025 e la busta paga di ottobre 2025, al fine di comprovare la persistenza dei minimi reddituali anche per l'anno 2024.
In diritto
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La controversia verte esclusivamente sulla sussistenza del requisito reddituale necessario per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 286/1998. La norma impone al richiedente di dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Con riferimento all'anno 2023, l'importo annuo dell'assegno sociale è stato stabilito in
€6.542,51. Essendo quattro i familiari da ricongiungere (coniuge e tre figlie), il reddito minimo richiesto ammontava a €19.627,53.
Pag. 2 di 4 L'Amministrazione resistente ha basato il proprio diniego sul presupposto che, al momento della verifica istruttoria (novembre 2023), il reddito accertato per il 2022 (€10.692) o il reddito cumulato risultante dalle buste paga del 2023 (€13.175) fossero insufficienti rispetto alla soglia legale.
Tuttavia, il diritto al ricongiungimento familiare, in quanto espressione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, deve essere accertato tenendo conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al momento della decisione giudiziale. Il giudizio ha natura di accertamento del diritto e non si limita alla mera verifica della legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
Il ricorrente ha provato documentalmente che, sebbene il provvedimento di rigetto fosse stato emesso in data 24/11/2023 sulla base di dati incompleti, il requisito reddituale è stato integralmente raggiunto e superato prima del deposito del ricorso giudiziale. In particolare, la documentazione fiscale (Certificazione Unica 2024 per il periodo d'imposta 2023) attesta un reddito lordo da lavoro dipendente pari a
€20.008,53. Tale importo è superiore alla soglia minima richiesta di €19.627,53.
La prova del reddito sufficiente e derivante da fonti lecite per l'anno 2023 è fornita da documentazione certa e definitiva (Certificazione Unica), che prevale sulla valutazione provvisoria effettuata dall'Amministrazione in sede istruttoria.
Riconosciuta la sussistenza del requisito reddituale, e non essendo stati contestati dall'Amministrazione gli altri presupposti di legge — la cui prova documentale (idoneità alloggiativa, legami familiari, permesso di soggiorno, ecc.) è stata comunque fornita dal ricorrente —, il diritto al ricongiungimento familiare deve essere dichiarato.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di in data 24/11/2023. Ai CP_1 sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, deve essere ordinato al
[...]
e all' a di rilasciare il visto d'ingresso per Controparte_4 Controparte_3 CP_3 ricongiungimento familiare in favore della SI , CP_6 Parte_2 Per_1
, e , previa esibizione dei relativi passaporti e certificati anagrafici.
[...] Per_2
Le spese vanno compensate in quanto la prova del diritto è emersa successivamente alla valutazione dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 9856/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto di al ricongiungimento familiare in favore della Parte_1 moglie SI (nata [...]) e delle figlie (nata CP_6 Parte_2
06/03/2006), (nata [...]) e (nata [...]). Per_1 Per_2
Pag. 3 di 4 2. ORDINA al Ministero degli Affari Esteri e per esso all' a Controparte_3 di emettere, anche in assenza di nulla osta al ricongiungimento CP_3 familiare, il visto di ingresso in Italia in favore di , CP_6 Parte_2
e ai sensi dell'art. 20 dlgs 150/2011 Per_1 Per_2
3. Compensa le spese di lite
Roma 10/12/2025
Il Giudice
MA RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 9856/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9856/2024 R.G., promosso
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Orlandi.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore. CP_2 Controparte_3
in persona dell'Ambasciatore pro tempore.
[...] Controparte_4 in persona del pro tempore.
[...] CP_5
Resistenti
Motivi di fatto e di diritto
Il Sig. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 30, sesto comma, Parte_1 del D. Lgs. n. 286/1998, depositato il 6 marzo 2024, per ottenere l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare in favore della moglie, SI , CP_6 nata il [...], e delle figlie (nata [...]), (nata Parte_2 Per_1
15/01/2011) e (nata [...]). Conseguentemente, ha richiesto Per_2
l'annullamento del provvedimento di rigetto del nulla osta emesso dalla Prefettura di in data 24/11/2023 e l'ordine al e all' CP_1 Controparte_4 CP_3
a di emettere il visto d'ingresso.
[...] CP_3
I si sono costituiti in giudizio e hanno richiesto Controparte_7 il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza della domanda sulla base della legittimità dell'azione amministrativa, in quanto il requisito della capienza reddituale sarebbe stato maturato solo "medio tempore, dopo la pronuncia del provvedimento impugnato", momento non rilevante per l'accertamento amministrativo che ha negato il nulla osta.
1 In fatto
Il ricorrente, Sig. , titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, Parte_1 ha presentato in data 27/06/2023 una domanda telematica di nulla osta per il ricongiungimento familiare a favore di quattro persone: la moglie e le tre figlie.
In data 31/10/2023, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di ha inviato la CP_1 comunicazione di preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/90) per l'insufficiente reddito, a seguito di una verifica al punto fisco.
In data 09/11/2023, il richiedente ha prodotto documentazione integrativa, allegando le buste paga relative al periodo da gennaio a settembre 2023.
Tale documentazione è stata ritenuta insufficiente dallo Sportello Unico. Infatti, con il provvedimento di rigetto prot. P-MN/F/N/2023/103043, datato 27/11/2023 (decreto emesso 24/11/2023), la ha rilevato che il reddito per l'anno fiscale 2022 CP_1 ammontava a €10,692, e la somma delle buste paga prodotte per il 2023 era pari a
€13,175; entrambi gli importi erano considerati insufficienti rispetto alla soglia reddituale richiesta di €19,621.27 per quattro persone da ricongiungere.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento il 6 marzo 2024, producendo la documentazione attestante l'idoneità alloggiativa (certificato del Comune di Castel Goffredo del 18/01/2024), il contratto di locazione stipulato il 01/07/2022 con scadenza 30/06/2026, e il consenso dei locatori, e , datato Per_3 Persona_4
08/02/2024 (per il coniuge) e 23/06/2023 (per le figlie minori).
In merito al requisito reddituale, il ricorrente ha allegato il progressivo IRPEF risultante dalla busta paga di dicembre 2023, e la Certificazione Unica (CU 2024 per l'anno d'imposta 2023), dimostrando di aver maturato per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a €20.008,53.
In vista dell'udienza, il ricorrente ha inoltre depositato note scritte in data 08/12/2025, integrando la documentazione con il C.U.D. 2024, il Modello 730/2025 e la busta paga di ottobre 2025, al fine di comprovare la persistenza dei minimi reddituali anche per l'anno 2024.
In diritto
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La controversia verte esclusivamente sulla sussistenza del requisito reddituale necessario per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 286/1998. La norma impone al richiedente di dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Con riferimento all'anno 2023, l'importo annuo dell'assegno sociale è stato stabilito in
€6.542,51. Essendo quattro i familiari da ricongiungere (coniuge e tre figlie), il reddito minimo richiesto ammontava a €19.627,53.
Pag. 2 di 4 L'Amministrazione resistente ha basato il proprio diniego sul presupposto che, al momento della verifica istruttoria (novembre 2023), il reddito accertato per il 2022 (€10.692) o il reddito cumulato risultante dalle buste paga del 2023 (€13.175) fossero insufficienti rispetto alla soglia legale.
Tuttavia, il diritto al ricongiungimento familiare, in quanto espressione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, deve essere accertato tenendo conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al momento della decisione giudiziale. Il giudizio ha natura di accertamento del diritto e non si limita alla mera verifica della legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
Il ricorrente ha provato documentalmente che, sebbene il provvedimento di rigetto fosse stato emesso in data 24/11/2023 sulla base di dati incompleti, il requisito reddituale è stato integralmente raggiunto e superato prima del deposito del ricorso giudiziale. In particolare, la documentazione fiscale (Certificazione Unica 2024 per il periodo d'imposta 2023) attesta un reddito lordo da lavoro dipendente pari a
€20.008,53. Tale importo è superiore alla soglia minima richiesta di €19.627,53.
La prova del reddito sufficiente e derivante da fonti lecite per l'anno 2023 è fornita da documentazione certa e definitiva (Certificazione Unica), che prevale sulla valutazione provvisoria effettuata dall'Amministrazione in sede istruttoria.
Riconosciuta la sussistenza del requisito reddituale, e non essendo stati contestati dall'Amministrazione gli altri presupposti di legge — la cui prova documentale (idoneità alloggiativa, legami familiari, permesso di soggiorno, ecc.) è stata comunque fornita dal ricorrente —, il diritto al ricongiungimento familiare deve essere dichiarato.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di in data 24/11/2023. Ai CP_1 sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, deve essere ordinato al
[...]
e all' a di rilasciare il visto d'ingresso per Controparte_4 Controparte_3 CP_3 ricongiungimento familiare in favore della SI , CP_6 Parte_2 Per_1
, e , previa esibizione dei relativi passaporti e certificati anagrafici.
[...] Per_2
Le spese vanno compensate in quanto la prova del diritto è emersa successivamente alla valutazione dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 9856/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto di al ricongiungimento familiare in favore della Parte_1 moglie SI (nata [...]) e delle figlie (nata CP_6 Parte_2
06/03/2006), (nata [...]) e (nata [...]). Per_1 Per_2
Pag. 3 di 4 2. ORDINA al Ministero degli Affari Esteri e per esso all' a Controparte_3 di emettere, anche in assenza di nulla osta al ricongiungimento CP_3 familiare, il visto di ingresso in Italia in favore di , CP_6 Parte_2
e ai sensi dell'art. 20 dlgs 150/2011 Per_1 Per_2
3. Compensa le spese di lite
Roma 10/12/2025
Il Giudice
MA RA
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