Versione
4 agosto 1961
4 agosto 1961
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' corrisposto nella misura:
a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.
A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' corrisposto nella misura:
a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 14/10/1975 n. 50048 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 14 ottobre 1975 · 0.38948077
L\'Ente in oggetto, con istanza del 15 febbraio c.a. ha sottoposto all\'esame della scrivente il problema concernente il trattamento fiscale sia di esso Ente che delle Casse Mutue Provinciali e Comunali di malattia per i coltivatori diretti sostenendo che queste ultime non sono da annoverare tra i soggetti passivi dell\'Irpeg ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e che la Federazione Nazionale rientrerebbe, invece, nella sfera di applicazione del menzionato tributo solo per l\'attivita\' di amministrazione del "Fondo di previdenza per il personale a rapporto d\'impiego". A sostegno di tale tesi ha fatto presente che: - e\' un ente di diritto pubblico (L. 22 novembre …
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