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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 198 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maria Limardo ed elettivamente domiciliato come in atti;
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Antonietta Villella ed elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, e Parte_1 [...]
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di CP_1
1 ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 25 ottobre 1997, a Zungri (VV) e hanno dedotto che dalla loro unione, nel 1998, è nata la figlia oggi maggiorenne e Per_1
autosufficiente.
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, i difensori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1.12.1970,
n. 898, in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 1237 del 2001 R.G., avente ad oggetto il giudizio di separazione, conclusosi con la sentenza n. 62 del 2011 emessa in data 18 gennaio 2011; 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni: “Con la sottoscrizione del presente ricorso la Signora dichiara di non aver mai Controparte_1
preteso e comunque di rinunciare, per come rinuncia, a far data dall'emissione della Sentenza di separazione, e pertanto anche a titolo di arretrati, al contributo di mantenimento a favore della stessa, fissato nella somma mensile di € 155,00 e posto a carico di dalla Parte_1
Sentenza di Separazione del Tribunale di Vibo Valentia n. 62/11. … Le parti pertanto si danno reciprocamente atto che non esistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della Sig.ra CP_1
e che la stessa non ha nulla a pretendere, a nessun titolo, dal Sig.
[...]
2 in forza della Sentenza di Separazione del Tribunale di Parte_1
Vibo Valentia n. 62/11”.
Tali condizioni non sono contrarie a norme imperative e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti
(per come richiesto dalle stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 198 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Zungri
(VV), in data 25 ottobre 1997, tra e , Parte_1 Controparte_1
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zungri (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 -
Ordinamento Stato Civile (atto trascritto nel R.A.M.: anno 1997, parte II, serie
A, n. 8);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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