Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
N. 1514/2022 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 13.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via San Giovanni Bosco, Parte_1
lo studio dell'avv. Francesca Gradia (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 poli, via Ponte di Tappia, n. 47, presso lo studio dell'avv. Pamela Maietta (PEC: che Email_2 la rappresenta e difende per procura i RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.07.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, per la non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento n.13920229000756560000, notificata in data 8 giugno 2022, cui è sottesa la cartella di pagamento numero 13920190001460791000, in ragione dell'omessa notifica della cartella prodromica e, a ogni modo, per intervenuta estinzione della pretesa creditoria, per il decorso dei termini prescrizionali. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che l'intestato Tribunale: “1. Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento, gli estratti di ruolo e tutti gli atti impugnati, per irregolarità sostanziale del precetto in essi contenuto e per tutti i motivi enunciati e dedotti nella narrativa in diritto del presente atto;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza degli atti impositivi di cui alle cartelle esattoriali e relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo impugnati, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto a fronte dei medesimi
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3. emettere ogni altra statuizione di legge e/o di giustizia. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
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, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigett Controparte_2 on la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. L'azione proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui alla cartella di pagamento n. 13920190001460791000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, asserendo di non aver mai ricevuto l'atto predetto e, a ogni modo, che dall'omessa ricezione discenderebbe l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie
- termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
2 decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
10. L'eccezione sollevata dalla ricorrente, relativa all'assenza della spedizione e della ricezione della cartella di pagamento suindicata, è smentita dalla documentazione versata in atti dal Concessionario, da cui risulta che la notifica dell'atto suddetto sia validamente eseguita.
11. Ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora, e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.
12. Nel caso di specie, al tentativo di notifica conclusosi con la richiesta di visura per indirizzo insufficiente, è seguita l'affissione nella casa comunale di Vibo Valentia, datata 14.10.2019. In virtù dell'articolo sopramenzionato, la notifica – a seguito dell'esperimento della formalità prescritta – si è validamente eseguita il 4 novembre 2019. 13. Ritenuta la validità della notifica della cartella di pagamento n. 13920190001460791000, nessuna estinzione può dichiararsi, perché il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione.
14. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 1.000,00€, legge, da corrispondersi in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 15.01.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
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