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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 53/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 09/01/2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 24/01/2025 vertente tra nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Canzoniero, come da mandato in atti
parte opponente contro nella persona dei Controparte_1
suoi Commissari rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Ecclesiis, giusta procura in CP_2
atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' nella persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1027/2016, R.G. n. 3633/2016, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza dell'
[...]
, in amministrazione straordinaria, ingiungeva ad essa Controparte_1
1 opponente il pagamento della somma di € 10.941,80 oltre interessi ex D.Lgs.n. 231/2002 decorrenti dalla singola scadenza indicata in fattura fino al soddisfo, quale corrispettivo delle prestazioni di servizio di vigilanza armata, trasporto valori e contazione per Equitalia Sud Spa in forza del contratto del 27/01/2014.
Eccepiva l'opponente l'insussistenza del titolo di gran parte dei crediti vantati nonché l'intervenuta prescrizione per tutti crediti anteriori al 16/7/2015; eccepiva altresì l'intervenuto adempimento di alcune fatture, come da documentazione che produceva, e il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'opposta avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese creditorie direttamente nei confronti della committente Equitalia, Infine opponeva in compensazione un proprio credito di € 1.596,00 a fronte della prestazione di servizi in favore della società opposta.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite;
in subordine chiedeva che fosse dichiarata la compensazione del credito dalla stessa vantato.
Con comparsa depositata il 27/4/2017 si costituiva l' Controparte_1
evidenziando che per mero refuso nel ricorso per decreto ingiuntivo si era
[...]
fatto riferimento alle prestazioni afferenti esclusivamente ai servizi relativi al contratto intervenuto con Equitalia, come tra l'altro si poteva rilevare dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo che riguardavano anche altri rapporti intercorsi tra le parti;
eccepiva la prescrizione delle pretese avverse con riferimento alla compensazione opposta. Chiedeva in ogni caso il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., con ordinanza del 19/01/2018, non avendo le parti formulate richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24/01/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e
2 regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti
3 incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Passando al merito, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente con riferimento al credito vantato in forza delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, relative agli anni 2002, 2003, 2004 e fino al 16/7/2005, data di ricevimento della diffida ad adempiere.
L'eccezione merita accoglimento non avendo l'opposto fornito la prova di aver interrotto il termine prescrizionale, previsto dall'art. 2946 c.c., con diffide anteriori a quella del 16/7/2005, versata in atti.
E' pacifico il principio di diritto secondo cui in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, spettando al creditore l'onere di dimostrare l'insussistenza della inerzia.
Va invece rigettata l'eccezione difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente atteso che come emerge dal contratto attuativo del servizio di vigilanza, stipulato in data 27/1/2014 con l'Equitalia Spa, il pagamento del servizio subappaltato doveva eseguirsi in favore dell'
[...]
quale appaltatore. Parte_1
Così infatti è previsto dall'art. 8 n. 4 e 5 del predetto contratto: “…I corrispettivi maturati dai subappaltatorisaranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto la predetta clausola. A tal fine è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo Appaltatore ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
In altri termini alcun rapporto si sarebbe potuto instaurare tra il committente e il subappaltarore essendo espressamente previsto nel contratto che l'obbligo di provvedere al pagamento dei subappaltatori incombeva solo ed esclusivamente all'appaltatore.
Ciò comporta che correttamente l' IL , in Parte_1 Controparte_1
abbia agito nei confronti dell' opponente, quale appaltatore del servizio di vigilanza in CP_1 Pt_1
favore dell'Equitalia Spa.
4 Va altresì rigettata l'eccezione di compensazione, formulata dall'opponente, della somma di €
1.596,00, quale credito dallo stesso vantato in forza delle fatture indicate nell'atto di opposizione, con l'eventuale credito riconosciuto all'Istituto opposto, non essendo stata fornita prova della sussistenza di tale credito né tanto meno è stata fornita prova della intervenuta interruzione del termine prescrizionale, come eccepito dall'opposto.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto va revocato e per l'effetto, rideterminato il credito dell'Istituto opposto, l'opponente va condannato al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 3.530,06 quale differenza tra l'importo ingiunto e quello relativo alle fatture dal 2002 al
16/7/2005; su tale somma vanno calcolati gli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002.
Le spese di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1027/2016- R.G.3633/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 9/11/2016, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dall' nella persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' Controparte_1
nella persona dei Commissari Straordinari, così provvede:
[...]
1)accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1027/2016 emesso dal Tribunale di Potenza;
2)ridetermina il credito vantato dall'Istituto opposto nei confronti dell'opponente in € 3.530,06 e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento di tale somma in favore dell'
[...]
in A.S., oltre interessi calcolati ai sensi del D. Lgs n. Controparte_1
231/2002 fino al soddisfo;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 14/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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