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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/11/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1496/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BONIFAZZI PATRIZIA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 486/2024 resa nella causa civile n.
613/2024 pubblicata il 10.05.2024;
Assegnata a decisione con ordinanza del 4 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il - nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1
123/2023 dal medesimo instaurata nei confronti della debitrice erariale – promuoveva Controparte_1 reclamo avverso l'ordinanza del GE di Ferrara di data 29.02.2024 il quale rilevava il mancato deposito da parte del creditore procedente della documentazione richiesta ex art. 567, 2° comma, c.p.c. e dichiarava l'inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione dell'esecuzione, ordinando al
Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo convertito in pignoramento.
Il contestava con il proprio ricorso la violazione e falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c. ed Parte_1
eccepiva la tempestiva produzione nel procedimento di esecuzione della documentazione attestante sia la formale appartenenza dei beni immobili sequestrati e pignorati alla debitrice esecutata, sia l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli nell'ultimo ventennio.
Rilevava, inoltre, che nella fattispecie alcun ordine d'integrazione della documentazione era stato disposto dal G.E., domandando pertanto la revoca dell'ordinanza impugnata al fine della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare a carico di Controparte_1
Quest'ultima si costituiva nel giudizio di reclamo, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Il Giudice di Prime Cure, all'esito della procedura, ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta il reclamo con conseguente integrale conferma dell'ordinanza resa dal G.E. in data 29 febbraio 2024 nella procedura esecutiva Imm. n. 123/2023. 2) Compensa integralmente le spese processuali relative alla presente fase di reclamo.“.
Il dispositivo è stato motivato poiché nel caso di specie non risultava depositato, nel termine ex art. 567
c.p.c., l'estratto del catasto e neppure una visura catastale, ma solamente i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. Neanche risultava che il creditore procedente avesse avanzato al G.E. richiesta di proroga del termine per integrare la documentazione di cui sopra.
Il Giudice dell'Esecuzione aveva quindi correttamente posto il creditore procedente nella condizione di integrare quanto in atti mancante al fine di adempiere al proprio onere cui egli non aveva assolto da cui la declaratoria d'ufficio di inefficacia del pignoramento, disponendo la cancellazione della trascrizione dello stesso.
pagina 2 di 6 Le spese processuali venivano interamente compensate, essendo l'estinzione stata pronunciata sulla scorta di un rilievo officioso del Giudice ed attesa la peculiarità della questione sottesa alla controversia.
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello con un unico articolato motivo con il Parte_1
quale lamenta il travisamento delle emergenze processuali e la conseguente illegittimità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata.
L'appellante ha, quindi, così concluso “Voglia la Corte d'Appello di Bologna in accoglimento dell'appello riformare la sentenza appellata e per l'effetto, disporre, con ogni più opportuno provvedimento, in ordine alla prosecuzione del procedimento esecutivo immobiliare a carico di
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.”. Controparte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza Controparte_1
impugnata e condanna alle spese del grado.
La Corte, con ordinanza del 4 novembre 2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio visto l'art. 352, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. È pacifico in atti che non è stato prodotto nella procedura esecutiva l'estratto del catasto così come previsto dall'artt. 567 c.p.c. co. 2 entro i termini di cui all'art. 497 c.p.c., mentre è stata prodotta la sola certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relativa all'immobile pignorato. Il
Primo Giudice ha, infatti, puntualizzato al capo 6: “ Nel caso di specie risulta che non era stato depositato, nel termine di cui al primo comma dell'art. 567 c.p.c., l'estratto del catasto (che è il documento che rappresenta la sagoma dei terreni e dei fabbricati corrispondenti ad una determinata particella), né una visura catastale, ma soltanto i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato prodotti in data 6 novembre 2023.”. L'appellante insiste nell'affermare che “Il
provvedeva, pertanto, in data 27.9.2023 nel termine di legge, Parte_1
al deposito telematico della istanza di conversione del sequestro conservativo immobiliare in pignoramento. Unitamente alla istanza erano prodotti la ordinanza che aveva confermato il sequestro conservativo immobiliare in danno di il titolo esecutivo costituito dalla sentenza Controparte_1
esecutiva del Giudice Contabile, nonché certificazione catastale, rilasciata dalla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Ferrara, attestante la formale proprietà dei beni sequestrati in capo alla esecutata, la (a suo tempo) compiuta formalità di trascrizione del sequestro, nonché la assenza di trascrizioni negli ultimi 20 anni dal 20.9.2003 al 20.9.2023.”.
pagina 3 di 6 La Corte rileva che ciò è completamente fuorviante atteso che la "certificazione catastale" non è rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, bensì dal Catasto (ora facente parte dell'Agenzia delle Entrate). La Conservatoria si occupa di registrare gli atti e la proprietà, mentre il Catasto ha una funzione principalmente fiscale e riguarda le caratteristiche dell'immobile.
Il Tribunale ha proseguito: “Né risulta che il creditore procedente abbia avanzato al G.E. richiesta di proroga del termine per integrare la documentazione mediante la produzione dell'estratto catastale;
e ciò neppure all'esito del provvedimento reso in data 29 dicembre 2024, col quale il G.E. segnalava al creditore procedente l'incompletezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. e, implicitamente menzionando la norma, la possibilità per l'interessato o di procedere immediatamente col deposito della documentazione mancante (estratto catastale appunto) o con la richiesta di proroga del termine.“.
Il Collegio osserva, vista l'analitica descrizione della documentazione richiesta dall'articolo in commento, che l'estratto del catasto e delle mappe censuarie è necessario alla procedura al fine di identificare il bene da vendere, mentre il certificato delle iscrizioni lo è al fine di individuare i creditori che hanno un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri ed ai quali bisogna notificare l'avviso dell'espropriazione ed il certificato delle trascrizioni serve per individuare il proprietario del bene da espropriare.
L'appellante allega (cfr. pag. 5 e 6 appello): “La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel precisare che “spetta al Giudice della Esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567comma 2, ovvero allo scopo, integrata dall'ordine del Giudice dell'esecuzione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.” (Corte di Cassazione Sezione III civile 26.5.2014 n. 11638).”.
Tale condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità e richiamata anche da parte appellata inequivocabilmente afferma che la verifica della titolarità della proprietà in capo all'esecutato spetta al
Giudice dell'Esecuzione d'ufficio ma ciò viene espletato mediante l'esame della documentazione che deve essere prodotta necessariamente dal creditore procedente ai sensi del più volte citato art. 567, co.
II c.p.c. il quale ultimo è onerato di tale produzione.
La ratio sottesa al deposito di tale documentazione è che con un grado di ragionevole probabilità i beni oggetto dell'esecuzione devono appartenere al debitore e devono essere correttamente individuati i diritti spettanti e gli eventuali gravami sui medesimi beni.
pagina 4 di 6 Laddove la norma sanziona l'omissione di tale produzione con l'estinzione della procedura, essa risponde all'esigenza acceleratoria che deve improntare tutto il processo esecutivo, ponendo conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore che non abbia dato idoneo impulso alla procedura medesima, ciò al fine di evitare che il patrimonio del debitore resti assoggettato al vincolo pignoratizio indefinitamente.
Da quanto sopra emerge chiaramente che il termine per il deposito della documentazione è perentorio e
– in mancanza di deposito tempestivo - il pignoramento viene dichiarato inefficace, poi, come nel caso di specie, poiché non sussistevano ulteriori beni pignorati, il pignoramento è stato dichiarato estinto.
Era quindi onere esclusivo del procedente produrre i documenti catastali ovvero chiedere al Parte_1
GE un termine di ulteriori 45 giorni per provvedere al relativo deposito, ma l'appellante non ha inteso usufruire di tale possibilità, non depositando neppure una memoria difensiva a fronte della lacuna evidenziata dal GE.
Così il Primo Giudice ha correttamente affermato al capo 7 con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi: “Il giudice dell'esecuzione, dunque, rilevata l'incompletezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. ha correttamente posto il creditore procedente nella condizioni di integrare quanto in atti mancante;
era onere del procedente produrre i documenti catastali o Parte_1 chiedere al giudice un termine di ulteriori 45 giorni per provvedere al relativo deposito. “.
Non coglie nel segno la censura di parte appellante il cui gravame risulta così ripropositivo delle medesime doglianze cui il Primo Giudice ha già risposto e per quanto sin qui ritenuto, la sentenza del
Tribunale deve essere confermata.
Sulla scorta di tale quadro interpretativo alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico conseguentemente l'impugnazione deve essere integralmente respinta.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del Controparte_1
13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (indeterminato) mentre non si ravvisano i presupposti, trattandosi della PA per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1- quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone: pagina 5 di 6 I respinge l'appello promosso dal e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza gravata;
II condanna l'appellante a rifondere le spese del grado alla parte appellata che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovute come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.11. 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1496/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BONIFAZZI PATRIZIA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 486/2024 resa nella causa civile n.
613/2024 pubblicata il 10.05.2024;
Assegnata a decisione con ordinanza del 4 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il - nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1
123/2023 dal medesimo instaurata nei confronti della debitrice erariale – promuoveva Controparte_1 reclamo avverso l'ordinanza del GE di Ferrara di data 29.02.2024 il quale rilevava il mancato deposito da parte del creditore procedente della documentazione richiesta ex art. 567, 2° comma, c.p.c. e dichiarava l'inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione dell'esecuzione, ordinando al
Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo convertito in pignoramento.
Il contestava con il proprio ricorso la violazione e falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c. ed Parte_1
eccepiva la tempestiva produzione nel procedimento di esecuzione della documentazione attestante sia la formale appartenenza dei beni immobili sequestrati e pignorati alla debitrice esecutata, sia l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli nell'ultimo ventennio.
Rilevava, inoltre, che nella fattispecie alcun ordine d'integrazione della documentazione era stato disposto dal G.E., domandando pertanto la revoca dell'ordinanza impugnata al fine della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare a carico di Controparte_1
Quest'ultima si costituiva nel giudizio di reclamo, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Il Giudice di Prime Cure, all'esito della procedura, ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta il reclamo con conseguente integrale conferma dell'ordinanza resa dal G.E. in data 29 febbraio 2024 nella procedura esecutiva Imm. n. 123/2023. 2) Compensa integralmente le spese processuali relative alla presente fase di reclamo.“.
Il dispositivo è stato motivato poiché nel caso di specie non risultava depositato, nel termine ex art. 567
c.p.c., l'estratto del catasto e neppure una visura catastale, ma solamente i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. Neanche risultava che il creditore procedente avesse avanzato al G.E. richiesta di proroga del termine per integrare la documentazione di cui sopra.
Il Giudice dell'Esecuzione aveva quindi correttamente posto il creditore procedente nella condizione di integrare quanto in atti mancante al fine di adempiere al proprio onere cui egli non aveva assolto da cui la declaratoria d'ufficio di inefficacia del pignoramento, disponendo la cancellazione della trascrizione dello stesso.
pagina 2 di 6 Le spese processuali venivano interamente compensate, essendo l'estinzione stata pronunciata sulla scorta di un rilievo officioso del Giudice ed attesa la peculiarità della questione sottesa alla controversia.
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello con un unico articolato motivo con il Parte_1
quale lamenta il travisamento delle emergenze processuali e la conseguente illegittimità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata.
L'appellante ha, quindi, così concluso “Voglia la Corte d'Appello di Bologna in accoglimento dell'appello riformare la sentenza appellata e per l'effetto, disporre, con ogni più opportuno provvedimento, in ordine alla prosecuzione del procedimento esecutivo immobiliare a carico di
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.”. Controparte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza Controparte_1
impugnata e condanna alle spese del grado.
La Corte, con ordinanza del 4 novembre 2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio visto l'art. 352, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. È pacifico in atti che non è stato prodotto nella procedura esecutiva l'estratto del catasto così come previsto dall'artt. 567 c.p.c. co. 2 entro i termini di cui all'art. 497 c.p.c., mentre è stata prodotta la sola certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relativa all'immobile pignorato. Il
Primo Giudice ha, infatti, puntualizzato al capo 6: “ Nel caso di specie risulta che non era stato depositato, nel termine di cui al primo comma dell'art. 567 c.p.c., l'estratto del catasto (che è il documento che rappresenta la sagoma dei terreni e dei fabbricati corrispondenti ad una determinata particella), né una visura catastale, ma soltanto i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato prodotti in data 6 novembre 2023.”. L'appellante insiste nell'affermare che “Il
provvedeva, pertanto, in data 27.9.2023 nel termine di legge, Parte_1
al deposito telematico della istanza di conversione del sequestro conservativo immobiliare in pignoramento. Unitamente alla istanza erano prodotti la ordinanza che aveva confermato il sequestro conservativo immobiliare in danno di il titolo esecutivo costituito dalla sentenza Controparte_1
esecutiva del Giudice Contabile, nonché certificazione catastale, rilasciata dalla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Ferrara, attestante la formale proprietà dei beni sequestrati in capo alla esecutata, la (a suo tempo) compiuta formalità di trascrizione del sequestro, nonché la assenza di trascrizioni negli ultimi 20 anni dal 20.9.2003 al 20.9.2023.”.
pagina 3 di 6 La Corte rileva che ciò è completamente fuorviante atteso che la "certificazione catastale" non è rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, bensì dal Catasto (ora facente parte dell'Agenzia delle Entrate). La Conservatoria si occupa di registrare gli atti e la proprietà, mentre il Catasto ha una funzione principalmente fiscale e riguarda le caratteristiche dell'immobile.
Il Tribunale ha proseguito: “Né risulta che il creditore procedente abbia avanzato al G.E. richiesta di proroga del termine per integrare la documentazione mediante la produzione dell'estratto catastale;
e ciò neppure all'esito del provvedimento reso in data 29 dicembre 2024, col quale il G.E. segnalava al creditore procedente l'incompletezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. e, implicitamente menzionando la norma, la possibilità per l'interessato o di procedere immediatamente col deposito della documentazione mancante (estratto catastale appunto) o con la richiesta di proroga del termine.“.
Il Collegio osserva, vista l'analitica descrizione della documentazione richiesta dall'articolo in commento, che l'estratto del catasto e delle mappe censuarie è necessario alla procedura al fine di identificare il bene da vendere, mentre il certificato delle iscrizioni lo è al fine di individuare i creditori che hanno un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri ed ai quali bisogna notificare l'avviso dell'espropriazione ed il certificato delle trascrizioni serve per individuare il proprietario del bene da espropriare.
L'appellante allega (cfr. pag. 5 e 6 appello): “La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel precisare che “spetta al Giudice della Esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567comma 2, ovvero allo scopo, integrata dall'ordine del Giudice dell'esecuzione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.” (Corte di Cassazione Sezione III civile 26.5.2014 n. 11638).”.
Tale condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità e richiamata anche da parte appellata inequivocabilmente afferma che la verifica della titolarità della proprietà in capo all'esecutato spetta al
Giudice dell'Esecuzione d'ufficio ma ciò viene espletato mediante l'esame della documentazione che deve essere prodotta necessariamente dal creditore procedente ai sensi del più volte citato art. 567, co.
II c.p.c. il quale ultimo è onerato di tale produzione.
La ratio sottesa al deposito di tale documentazione è che con un grado di ragionevole probabilità i beni oggetto dell'esecuzione devono appartenere al debitore e devono essere correttamente individuati i diritti spettanti e gli eventuali gravami sui medesimi beni.
pagina 4 di 6 Laddove la norma sanziona l'omissione di tale produzione con l'estinzione della procedura, essa risponde all'esigenza acceleratoria che deve improntare tutto il processo esecutivo, ponendo conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore che non abbia dato idoneo impulso alla procedura medesima, ciò al fine di evitare che il patrimonio del debitore resti assoggettato al vincolo pignoratizio indefinitamente.
Da quanto sopra emerge chiaramente che il termine per il deposito della documentazione è perentorio e
– in mancanza di deposito tempestivo - il pignoramento viene dichiarato inefficace, poi, come nel caso di specie, poiché non sussistevano ulteriori beni pignorati, il pignoramento è stato dichiarato estinto.
Era quindi onere esclusivo del procedente produrre i documenti catastali ovvero chiedere al Parte_1
GE un termine di ulteriori 45 giorni per provvedere al relativo deposito, ma l'appellante non ha inteso usufruire di tale possibilità, non depositando neppure una memoria difensiva a fronte della lacuna evidenziata dal GE.
Così il Primo Giudice ha correttamente affermato al capo 7 con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi: “Il giudice dell'esecuzione, dunque, rilevata l'incompletezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. ha correttamente posto il creditore procedente nella condizioni di integrare quanto in atti mancante;
era onere del procedente produrre i documenti catastali o Parte_1 chiedere al giudice un termine di ulteriori 45 giorni per provvedere al relativo deposito. “.
Non coglie nel segno la censura di parte appellante il cui gravame risulta così ripropositivo delle medesime doglianze cui il Primo Giudice ha già risposto e per quanto sin qui ritenuto, la sentenza del
Tribunale deve essere confermata.
Sulla scorta di tale quadro interpretativo alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico conseguentemente l'impugnazione deve essere integralmente respinta.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del Controparte_1
13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (indeterminato) mentre non si ravvisano i presupposti, trattandosi della PA per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1- quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone: pagina 5 di 6 I respinge l'appello promosso dal e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza gravata;
II condanna l'appellante a rifondere le spese del grado alla parte appellata che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovute come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.11. 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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