Art. 2.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della legge 21 febbraio 1977, n. 36 , e regolarmente assoggettati al bollo, possono essere presentati agli uffici del registro per l'integrazione di cui all' articolo 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854 , come modificato dalla predetta legge di conversione, senza applicazione di penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi suddetti, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della legge 21 febbraio 1977, n. 36 , e regolarmente assoggettati al bollo, possono essere presentati agli uffici del registro per l'integrazione di cui all' articolo 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854 , come modificato dalla predetta legge di conversione, senza applicazione di penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi suddetti, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.