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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 10719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10719 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L.
letti gli atti della causa n. 16256 r.g. 2022, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento e riconoscimento di mansioni superiori con condanna al pagamento delle connesse differenze differenze, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, unitamente all'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti e delle ferie non godute, alla tredicesima mensilità aggiuntiva, nonché al trattamento di fine rapporto, formulata da Parte_1
(Avv. Michele La Starza) nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Paolo Nicodemo e Francesca Rinauro);
rilevato che parte ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comminato in data 8.11.2021 con decorrenza dal 15.11.2021 (cfr. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
rilevato che parte datoriale, che ne aveva l'onere, ha pienamente dimostrato il fatto costitutivo posto a base del provvedimento recessivo per cui è causa, attraverso produzione documentale;
rilevato infatti che dalla documentazione versata in atti, i.e. bilanci anno 2019, 2020 e 2021, risulta un passivo di oltre 300.000 per tutti gli anni prese in esame e inerenti il periodo per cui è causa;
rilevato che dalla accertata sussistenza del fatto posto a base del provvedimento recessivo impugnato, la domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento va conseguentemente rigettata;
rilevato, per quanto concerne la richiesta inerente l'indennità sostitutiva del preavviso la stessa appare fondata atteso che parte resistente ha comminato il licenziamento in data 8.11.2021 con decorrenza dal 15.1.2025, in violazione del disposto contrattuale secondo cui gli impiegati con più di dieci anni di anzianità hanno diritto a due mesi di preavviso;
rilevato che parte ricorrente afferma il proprio diritto al superiore inquadramento professionale sulla declaratoria contrattuale che prevede un automatico passaggio a C2 pagina 1 di 2 dopo due anni in D il passaggio a C1 dopo due anni in C2 per gli impiegati che svolgono mansioni d'ufficio anche semplici;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della rivista edita da parte datoriale, che la ricorrente era addetta all'ufficio abbonamenti, mansioni d'ufficio che anche ove considerate semplici danno comunque luogo all'inquadramento automatico previsto nella contrattazione collettiva di settore, la cui applicazione è pacifica tra le parti;
rilevato che per quanto concerne la richiesta inerente l'indennità sostitutiva delle ferie e l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti, si tratta di pretese che non possono essere accolte stante la mancata dimostrazione da parte della lavoratrice che ne aveva l'onere, del fatto costitutivo, i.e. il mancato godimento di giorni di ferie;
rilevato che in quanto istituti di derivazione contrattuale, la parte ricorrente ha diritto anche alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto e di tredicesima mensilità aggiuntiva;
rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente, come riformulati in sede di appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di una somma pari a 35.655,26 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta per il resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 35.655,26 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 6.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 23.10.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L.
letti gli atti della causa n. 16256 r.g. 2022, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento e riconoscimento di mansioni superiori con condanna al pagamento delle connesse differenze differenze, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, unitamente all'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti e delle ferie non godute, alla tredicesima mensilità aggiuntiva, nonché al trattamento di fine rapporto, formulata da Parte_1
(Avv. Michele La Starza) nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Paolo Nicodemo e Francesca Rinauro);
rilevato che parte ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comminato in data 8.11.2021 con decorrenza dal 15.11.2021 (cfr. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
rilevato che parte datoriale, che ne aveva l'onere, ha pienamente dimostrato il fatto costitutivo posto a base del provvedimento recessivo per cui è causa, attraverso produzione documentale;
rilevato infatti che dalla documentazione versata in atti, i.e. bilanci anno 2019, 2020 e 2021, risulta un passivo di oltre 300.000 per tutti gli anni prese in esame e inerenti il periodo per cui è causa;
rilevato che dalla accertata sussistenza del fatto posto a base del provvedimento recessivo impugnato, la domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento va conseguentemente rigettata;
rilevato, per quanto concerne la richiesta inerente l'indennità sostitutiva del preavviso la stessa appare fondata atteso che parte resistente ha comminato il licenziamento in data 8.11.2021 con decorrenza dal 15.1.2025, in violazione del disposto contrattuale secondo cui gli impiegati con più di dieci anni di anzianità hanno diritto a due mesi di preavviso;
rilevato che parte ricorrente afferma il proprio diritto al superiore inquadramento professionale sulla declaratoria contrattuale che prevede un automatico passaggio a C2 pagina 1 di 2 dopo due anni in D il passaggio a C1 dopo due anni in C2 per gli impiegati che svolgono mansioni d'ufficio anche semplici;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della rivista edita da parte datoriale, che la ricorrente era addetta all'ufficio abbonamenti, mansioni d'ufficio che anche ove considerate semplici danno comunque luogo all'inquadramento automatico previsto nella contrattazione collettiva di settore, la cui applicazione è pacifica tra le parti;
rilevato che per quanto concerne la richiesta inerente l'indennità sostitutiva delle ferie e l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti, si tratta di pretese che non possono essere accolte stante la mancata dimostrazione da parte della lavoratrice che ne aveva l'onere, del fatto costitutivo, i.e. il mancato godimento di giorni di ferie;
rilevato che in quanto istituti di derivazione contrattuale, la parte ricorrente ha diritto anche alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto e di tredicesima mensilità aggiuntiva;
rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente, come riformulati in sede di appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di una somma pari a 35.655,26 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta per il resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 35.655,26 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 6.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 23.10.2025 Il G.L. P. Farina
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