Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3859
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti per la pronuncia di divorzio

    Ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970: sentenza di omologazione di separazione passata in giudicato, prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi e mancanza di eccezioni di interruzione. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.

  • Altro
    Regolamentazione affidamento e collocamento prole minore

    Il Tribunale ritiene necessario precisare che il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Ciascuno dei genitori eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    L'accordo delle parti prevede l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1 che la abiterà unitamente ai figli.

  • Accolto
    Determinazione contributo mantenimento prole

    L'accordo prevede un contributo al mantenimento per i figli di € 300,00 ciascuno, complessivamente € 600,00 mensili oltre al 50% di spese straordinarie. Il Tribunale precisa che il pagamento del contributo mensile sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.

  • Accolto
    Riconoscimento A.U.U.

    L'accordo prevede l'A.U.U. al 50% tra i genitori.

  • Accolto
    Esclusione assegno divorzile

    L'accordo prevede nulla a titolo di assegno divorzile reciprocamente per i coniugi.

  • Accolto
    Accettazione domanda di divorzio

    La parte convenuta non si è opposta alla decisione sullo status.

  • Altro
    Regolamentazione affidamento e collocamento prole minore

    Il Tribunale ha precisato che il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Ciascuno dei genitori eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.

  • Accolto
    Diritto di visita genitore non collocatario

    L'accordo delle parti prevede la collocazione dei figli presso la casa coniugale, abitata dalla madre.

  • Accolto
    Determinazione contributo mantenimento prole

    L'accordo prevede un contributo al mantenimento per i figli di € 300,00 ciascuno, complessivamente € 600,00 mensili oltre al 50% di spese straordinarie. Il Tribunale ha precisato che il pagamento del contributo mensile sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.

  • Accolto
    Riconoscimento A.U.U.

    L'accordo prevede l'A.U.U. al 50% tra i genitori.

  • Accolto
    Conferma statuizioni patrimoniali

    L'accordo delle parti prevede l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1 che la abiterà unitamente ai figli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3859
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 3859
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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