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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IN MO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3184/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv.te Gina Lupo e Angelica Di Pierro,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
OR BR,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3184/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza di omologazione n.
272/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data
08/08/2024, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati (Grottaglie, 10/10/2001) e Persona_1 Persona_2
(Casarano, 03/01/2008).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha riferito di lavorare quale dipendente della Marina Militare Italiana con grado di Primo Maresciallo, di percepire uno stipendio pari ad € 2.000,00 circa nonché di essere titolare di una partita IVA avente ad oggetto la vendita di prodotti agricoli. Ha dichiarato, altresì, di essere proprietario dell'immobile originariamente adibito a casa familiare e di aver affittato dei terreni a fronte del pagamento di un canone pari ad € 4.500,00 da versare in quindici anni.
Quanto alla condizione economico-patrimoniale della coniuge, ha allegato che lavora quale impiegata presso la Ditta Chetta s.r.l. sita in
Melissano, percependo uno stipendio pari ad € 1.500,00 circa.
Quanto alla condizione della prole, ha esposto che la figlia maggiorenne ha conseguito la laurea in mediazione linguistica presso l'Università Per_1 di Lecce e frequenta la specialistica presso l'Università di Torino, mentre il figlio minore frequenta il quarto anno presso l'istituto Itis Meucci di Per_2
Casarano. Ha, infine, riferito di versare direttamente alla figlia il Per_1 contributo mensile al suo mantenimento, oltre alle spese straordinarie.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Per_2 presso la madre;
c) l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della prole pari ad €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) il riconoscimento dell'A.U.U. in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
f) nulla a titolo di assegno divorzile per la moglie. Con
2 R.G. 3184/2025
vittoria di spese di lite e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori (ricorso depositato il 29/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando il mutamento delle esigenze economiche dei figli in ragione della loro età. In particolare, ha dedotto che la figlia , essendo una fuori sede, necessita Per_1 di un sostentamento economico maggiore, così come anche il quale Per_2 si appresta a divenire maggiorenne.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso del figlio con Per_2 collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore secondo le più ampie modalità; d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) il riconoscimento dell'A.U.U. in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
f) la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare e delle altre statuizioni patrimoniali secondo quanto stabilito in sede di separazione
(comparsa di risposta depositata il 08/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa per regolare le condizioni del loro divorzio e, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, lo hanno confermato domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) Assegnazione della casa coniugale sita in AN alla via
GO SP n. 4 alla sig.ra che la abiterà CP_1 unitamente ai figli;
2) Collocazione dei figli presso la casa coniugale;
3 R.G. 3184/2025
3) Contributo al mantenimento per i figli di € 300,00 ciascuno, complessivamente € 600,00 mensili oltre al 50% di spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecce, tra cui le spese universitarie (libri ed attrezzature scolastiche previste dal piano di studio, tasse iscrizione, costo locazione immobile fuori sede e servizi accessori – condominio, utenze, viaggi d'istruzione e studio soggiorni all'estero per motivi di studio) sempre preventivamente concordate tra le parti e
A.U.U. al 50% tra i genitori;
4) nulla a titolo di assegno divorzile reciprocamente per i coniugi;
5) le parti dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 12/05/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o sentenza di omologazione n. 272/2024 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 08/08/2024, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 11/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
4 R.G. 3184/2025
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28/10/2025, ad eccezione della condizione sub 2) nella misura in cui prevede una statuizione di natura personale nei confronti di persona maggiorenne.
Inoltre, nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene necessario precisare che il figlio minore resterà affidato in via Per_2 condivisa ad entrambi i genitori. Ciascuno dei genitori eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
Infine, sempre nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene necessario precisare che il pagamento del contributo mensile che la parte attrice si è impegnata a versare per il mantenimento della prole sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3184/2025 introdotto con ricorso del
29/04/2025 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
AN in data 28/10/2000 tra (MA (TA), Parte_1
28/10/1971) e (AN (LE), 20/09/1973) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63, parte
II, serie A, anno 2000;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
28/10/2025, con le precisazioni di cui in parte motiva (§2.1);
5 R.G. 3184/2025
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di AN per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE DE IN MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IN MO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3184/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv.te Gina Lupo e Angelica Di Pierro,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
OR BR,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3184/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza di omologazione n.
272/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data
08/08/2024, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati (Grottaglie, 10/10/2001) e Persona_1 Persona_2
(Casarano, 03/01/2008).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha riferito di lavorare quale dipendente della Marina Militare Italiana con grado di Primo Maresciallo, di percepire uno stipendio pari ad € 2.000,00 circa nonché di essere titolare di una partita IVA avente ad oggetto la vendita di prodotti agricoli. Ha dichiarato, altresì, di essere proprietario dell'immobile originariamente adibito a casa familiare e di aver affittato dei terreni a fronte del pagamento di un canone pari ad € 4.500,00 da versare in quindici anni.
Quanto alla condizione economico-patrimoniale della coniuge, ha allegato che lavora quale impiegata presso la Ditta Chetta s.r.l. sita in
Melissano, percependo uno stipendio pari ad € 1.500,00 circa.
Quanto alla condizione della prole, ha esposto che la figlia maggiorenne ha conseguito la laurea in mediazione linguistica presso l'Università Per_1 di Lecce e frequenta la specialistica presso l'Università di Torino, mentre il figlio minore frequenta il quarto anno presso l'istituto Itis Meucci di Per_2
Casarano. Ha, infine, riferito di versare direttamente alla figlia il Per_1 contributo mensile al suo mantenimento, oltre alle spese straordinarie.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Per_2 presso la madre;
c) l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della prole pari ad €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) il riconoscimento dell'A.U.U. in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
f) nulla a titolo di assegno divorzile per la moglie. Con
2 R.G. 3184/2025
vittoria di spese di lite e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori (ricorso depositato il 29/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando il mutamento delle esigenze economiche dei figli in ragione della loro età. In particolare, ha dedotto che la figlia , essendo una fuori sede, necessita Per_1 di un sostentamento economico maggiore, così come anche il quale Per_2 si appresta a divenire maggiorenne.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso del figlio con Per_2 collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore secondo le più ampie modalità; d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) il riconoscimento dell'A.U.U. in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
f) la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare e delle altre statuizioni patrimoniali secondo quanto stabilito in sede di separazione
(comparsa di risposta depositata il 08/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa per regolare le condizioni del loro divorzio e, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, lo hanno confermato domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) Assegnazione della casa coniugale sita in AN alla via
GO SP n. 4 alla sig.ra che la abiterà CP_1 unitamente ai figli;
2) Collocazione dei figli presso la casa coniugale;
3 R.G. 3184/2025
3) Contributo al mantenimento per i figli di € 300,00 ciascuno, complessivamente € 600,00 mensili oltre al 50% di spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecce, tra cui le spese universitarie (libri ed attrezzature scolastiche previste dal piano di studio, tasse iscrizione, costo locazione immobile fuori sede e servizi accessori – condominio, utenze, viaggi d'istruzione e studio soggiorni all'estero per motivi di studio) sempre preventivamente concordate tra le parti e
A.U.U. al 50% tra i genitori;
4) nulla a titolo di assegno divorzile reciprocamente per i coniugi;
5) le parti dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 12/05/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o sentenza di omologazione n. 272/2024 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 08/08/2024, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 11/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
4 R.G. 3184/2025
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28/10/2025, ad eccezione della condizione sub 2) nella misura in cui prevede una statuizione di natura personale nei confronti di persona maggiorenne.
Inoltre, nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene necessario precisare che il figlio minore resterà affidato in via Per_2 condivisa ad entrambi i genitori. Ciascuno dei genitori eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
Infine, sempre nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene necessario precisare che il pagamento del contributo mensile che la parte attrice si è impegnata a versare per il mantenimento della prole sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3184/2025 introdotto con ricorso del
29/04/2025 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
AN in data 28/10/2000 tra (MA (TA), Parte_1
28/10/1971) e (AN (LE), 20/09/1973) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63, parte
II, serie A, anno 2000;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
28/10/2025, con le precisazioni di cui in parte motiva (§2.1);
5 R.G. 3184/2025
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di AN per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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