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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3318/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena seconda n.27 bis, c.f.: , , nata il CodiceFiscale_1 Parte_1
7.9.1951 a ZZ AC (SR), ivi residente in [...], c.f.: C.F._2
e , nata a [...] il [...],
[...] Parte_2
residente in [...], c.f.: , tutte CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'Avv. Ettore Alicata -attrici-
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._4
ed ivi residente nella via Ronco Calderaio n. 5, rapp. e dif. dall'avv. Angelo Iemmolo
-convenuto-
Con citazione notificata il 6 luglio 2021, le sorelle e Controparte_1 Parte_1 esponevano che in data 18.4.2019 era stato stipulato l'atto di Parte_2
compravendita a rogito notaio , Rep. n° 87603, Racc. n° 29598, Controparte_3
registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n. 4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il 19.4.2019 Reg.
Gen. 7235, Reg. Part. 5755, con il quale aveva trasferito al sig. Controparte_4
, una quota indivisa pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, CP_2 contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle numeri 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, particella n°
171. Tali beni erano pervenuti alla signora per successione Controparte_4
legittima dal padre , apertasi a ZZ AC il 13.10.2014 (den. 41831, Persona_1
vol. 9990) e quindi facenti parte della comunione ereditaria costituitasi con le altre coeredi e concessi in affitto dal de Controparte_1 Parte_1 Parte_2
cuius con contratto del 2.9.2013, per la durata di vent'anni, al sig. . Il Controparte_5 suddetto atto del 18.04.2019, a dire delle attrici risultava lesivo dei loro diritti perché non erano state poste in condizione di esercitare il loro diritto di prelazione. Infatti, ove si ritenga che il trasferimento delle menzionate quote integri la cessione totale o parziale dell'intera quota ereditaria spettante alla signora , si concretizza la violazione Controparte_4
dell'art. 732 c.c. con conseguente diritto delle coeredi al retratto delle quote cedute accrescendo proporzionalmente le loro quote di proprietà dei beni sopra menzionati;
ove, invece, lo stesso trasferimento configuri un'alienazione pro quota di più beni ereditari specificamente determinati, e si accertati che i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo (sig. ) all'erede nella comunione ereditaria (per la quota della coerede CP_2
signora ) e che l'oggetto del contratto sia stato considerato come Controparte_4
cosa a sé stante, la cessione ha effetti puramente obbligatori, rimanendo subordinata alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede alienante (ex multiis Cassazione civile sez. II, sentenza n° 21050 dell'11/09/2017). In ogni caso, le coeredi, avendone i requisiti di legge in quanto coltivatrici dirette al momento del trasferimento, avevano correttamente e validamente esercitato il loro diritto di riscatto agrario previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della L. n° 590 del 1965 sulla quota dei beni trasferita dalla sorella. Il riscatto a dire delle attrici si era perfezionato con raccomandata AR ricevuta dal sig. il 28.9.2019, nelle forme di legge e facendo prontezza di CP_2
corrispondere il prezzo pattuito di € 8.000,00, con subentro nella posizione del sig. CP_2
e conseguente accrescimento proporzionale delle loro quote di proprietà dei suddetti beni.
Da tale data il sig. nonostante vari tentativi informali di definire bonariamente la CP_2
controversia, non aveva formalizzato la sua volontà di attuare le formalità inerenti al riscatto esercitato e, conseguentemente, le odierne attrici avevano avviato l'obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi negativamente il 15.9.2020 per l'ingiustificata mancata presentazione dello stesso Ogni possibilità di accordo, anche successiva, è CP_2
risultata vana a causa della pretesa del sig. di avere restituito oltre al prezzo di CP_2
acquisto anche l'intero ammontare delle spese dell'atto e gli oneri fiscali ad esso inerenti (le odierne attrici avevano addirittura proposto di accollarsene una parte). Le attrici concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare che le
IGnore nata a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena seconda n.27 bis, C.F.: , , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_1
AC (SR) il 7.9.1951 e ivi residente in [...], C.F.: , e CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
via Padre Anselmo n.69, C.F.: , possiedono tutti i requisiti oggettivi CodiceFiscale_3
e soggettivi previsti dall'art.732 c.c. per l'esercizio del riscatto della quota indivisa, pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, p.lla 171; 2) in via subordinata/alternativa, ove per assurdo non dovesse essere accolta la superiore domanda, dichiarare la sussistenza in capo alle suddette IGnore e di tutti i Controparte_1 Parte_1 Parte_2
requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 8 della L. n.590/1965 per l'esercizio del riscatto agrario della quota dei beni sopra descritti;
3) dichiarare non esservi alcuna condizione ostativa per l'esercizio del riscatto;
4) dichiarare che tale riscatto era stato validamente esercitato con la comunicazione contenuta nella raccomandata A.R. n°
153534771844 ricevuta dal IG. il 28.9.2019; 5) dichiarare inefficace nei CP_2 confronti delle IGnore e , l'atto Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di compravendita a rogito notaio di , Rep. n.87603, Racc. n.29598, Controparte_3 CP_3 registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n.4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il 19.4.2019 Reg.
Gen. 7235, Reg. Part. 5755, in virtù del quale si è inteso trasferire, da parte della NO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Acre n.56, C.F.: , al IG. in regime di separazione dei CodiceFiscale_5 CP_2
beni, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.5, C.F.:
, una quota indivisa pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ CodiceFiscale_6
AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, p.lla n.171, per un prezzo di € 8.000,00; 6) dichiarare trasferita in proprietà alle IGnore CP_1
e la quota indivisa sopra descritta con
[...] Parte_1 Parte_2 conseguente accrescimento proporzionale delle loro quote indivise dei suddetti beni con sostituzione ex tunc nella posizione del IG. ; 7) dichiarare le IGnore CP_2 CP_1
e obbligate a versare al convenuto il
[...] Parte_1 Parte_2
prezzo di € 8.000,00 entro il termine di legge decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente giudizio;
8) ordinare la trascrizione della suddetta sentenza con esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità; 9) condannare il IG. al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. CP_2
Si costituiva in giudizio parte convenuta a ministero del proprio difensore, contestando le domande attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare, fissare, ai sensi dell'art. 269 2° comma c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo IG.ra , nata a [...] il Controparte_4
14.09.1955 ed ivi residente in [...] ( ) per le ragioni CodiceFiscale_7
illustrate in narrativa;
- Nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Nel merito, in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, tenuto conto del contenuto della domanda stessa (v. punto 7 del “ ”) dichiarare la Pt_3
terza chiamata in causa, IG.ra , come sopra generalizzata, tenuta a Controparte_4
tenere indenne il IG. di tutti i danni che potrebbero a quest'ultimo derivare CP_2 dall'accoglimento delle domande attrici e, per l'effetto, condannare la predetta
[...]
al pagamento in favore del IG. delle spese notarili e degli CP_4 CP_2 oneri per registrazione e trascrizione dell' atto di compravendita pari ad €.
(1.595,20+140,00=) 1.735,20, oltre al risarcimento di tutti i danni ulteriori, da liquidarsi anche in via equitativa, che il convenuto potrà subire sino alla sentenza (il tutto fino a concorrenza di €. 5.000,00) e al rimborso in favore del convenuto delle spese processuali che quest'ultimo in tale ipotesi potrebbe eventualmente dover corrispondere alle attrici;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge.
Il Giudice con ordinanza resa in data 27.01.2022, rigettava l'istanza di chiamata terzo formulata da parte convenuta, in quanto la domanda formulata in seno alla memoria di costituzione nei confronti del terzo venditore, in forza del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovesse essere oggetto di autonomo giudizio in quanto estranea all'oggetto dell'odierno giudizio.
Venivano ammessi ed espletati quali mezzi istruttori l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale. All'udienza del 31.01.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha esercitato azione ex art. 732 c.c. volta a riscattare la quota ereditaria ceduta in data 18.4.2019 con atto di compravendita a rogito notaio di , Controparte_3 CP_3
Rep. n° 87603, Racc. n° 29598, registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n. 4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il 19.4.2019, Reg. Gen. 7235, Reg. Part. 5755, in virtù del quale veniva trasferita da parte della signora al sig. , una quota indivisa pari Controparte_4 CP_2
a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle numeri 45, 164 e 231
(unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, particella n° 171.
Le attrici hanno, nello specifico, inteso esercitare in questa sede lo ius retractionis, diritto
“esercitabile dal partecipante” alla comunione ereditaria, ai sensi del 1° comma, 3° periodo, del menzionato art. 732 c.c., “nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione” “per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto” ovvero, come nel caso di specie, “per mancato compimento della notifica della proposta di alienazione” [v., ex multis, Cass. civ., 24.03.2016, n. 5865 e Corte
App. Roma, 24.02.2012 , n. 1011, nonché già Cass. Civ., 06.12.2001, n.15482, ivi ribadendosi la tradizionale distinzione fra i due diritti entrambi attribuiti dall'art. 732 c.c. - ovvero lo ius praelationis (diritto del partecipante alla comunione, una volta ricevuta la denuntiatio della proposta del terzo estraneo, ad avvalersi della preferenza a sé accordata, con conseguente preclusione a “concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto” ( 2 mesi dall'ultima delle notificazioni) e lo ius retractionis (qui esercitato, discendente dalla natura “reale” della prelazione e dal conseguente diritto del coerede, cui sia stato inibito, in violazione del menzionato ius praelationis, di poter far valere la sua posizione di preferenza, di riscattare la quota già ceduta al terzo estraneo - avendo la dottrina condivisibilmente chiarito che, oltre alla mancanza di notificazione, è la vendita di quota ad un estraneo a consumare l'inadempimento del dovere di preferenza del coerede ed a rendere concreto e attuale lo ius retractionis. Tale diritto di riscatto, giova poi precisare: è collegato ma distinto dal già menzionato ius praelationis, avendo sia un
“contenuto diverso”, sia “soggetti passivi differenti” - dovendo essere esercitato nei confronti del solo terzo estraneo cessionario, qui ritualmente evocato, non essendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede alienante (Cass. n.
15482/01)”, non essendo quest'ultimo “litisconsorte necessario” “nei giudizi di riscatto” (v. ancora Cass. n. 15482/2001.) L'esercizio di tale azione esige, quali suoi pre-requisiti necessari per dispiegare i propri effetti una manifestazione di volontà in tal senso del coerede retrattante e dunque un atto traslativo a titolo oneroso. E' necessaria, poi,
l'estraneità del terzo acquirente rispetto alla comunione, che deve poi essere di carattere ereditario (trattandosi di norma eccezionale e insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva - v. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6293 e Cass. civ., 5 luglio 1956, n. 2457). Tali requisiti nel caso che ci occupa sono stati tutti rispettati atteso che è stato effettuato dalla coerede un atto di vendita di parte della propria quota di comunione ereditaria, atto in favore di un estraneo alla comunione ereditaria. Va però chiarito che le attrici, trattandosi di vendita di parte della quota ereditaria, permanendo la comunione ereditaria tra tutte le coeredi su altri beni, hanno diritto ad esercitare il retratto agrario avendo fornito prova sia documentale che attraverso la esperita istruttoria nel corso del giudizio del possesso dei requisiti previsti dall' art. 8, ult. co. della l. 590/1965, ovvero: 1) i beni la cui quota indivisa sono stati venduti sono terreni agricoli con annesso fabbricato rurale;
2) le odierne attrici sono coltivatrici dirette da oltre un biennio;
3) il riscatto è stato esercitato in data 28.9.2019, entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita avvenuta il 19.4.2019. In ogni caso le attrici hanno documentato di non avere venduto nel biennio precedente alla stipula della citata compravendita altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille e che il fondo per il quale intendono esercitare il riscatto in aggiunta agli altri posseduti in proprietà od enfiteusi non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della loro famiglia. Vero è sul punto che parte convenuta ha contestato il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alle attrici ma è principio consolidato che è onere del retrattato, il quale deve ritenersi a conoscenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda nei suoi confronti rivolta, individuare quali di essi nel caso specifico debbano ritenersi insussistenti, atteso che, diversamente, essi dovranno intendersi provati senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio. In tal senso, proprio con riguardo alla materia in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, affermando, già nel vigore del testo dell'art. 115 c.p.c. anteriore alla novella della l. 69/2009, che "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato
(nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio" (Cass. 18 maggio 2011, n.
10860). Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che "...anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti..." (Cass. 3727/12, in termini anche Cass. 7253/13).
All'accoglimento della domanda subordinata di retratto agrario ai sensi dell'art. 8, ult. co. della l. 590/1965 consegue poi la surrogazione legale delle attrici, nella stessa posizione del convenuto (parte acquirente), nell'atto di compravendita del 18.04.2019, con conseguente trasferimento in favore delle attrici della quota ereditaria (1/4) ceduta sui beni indicati nel predetto rogito - giovando in ogni caso precisare che eventuali omissioni, frazionamenti e/o re-identificazioni delle p.lle ivi indicate non si riverberano in un vizio della presente pronuncia (v. Cass. civ., 11 agosto 2005, n. 16853), né precludono di procedersi alla sua trascrizione (condividendosi il principio per cui il dato catastale non ha rilievo identificativo, ma è “mero elemento puramente descrittivo del bene” e “può subire nel tempo quelle variazioni che rispecchiano le evoluzione dei traffici giuridici”, senza ciò
“ostacolare” il “regime pubblicitario di opponibilità a terzi” e in particolare la trascrizione dei provvedimenti pur nel caso di “mutamento” del “dato catastale”, poiché “inteso in termini puramente numerici”), oltre interessi legali dalla data dell'atto di vendita
(18.04.2019) e sino al soddisfo [atteso che “l'accoglimento della domanda di retratto successorio, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sul prezzo che il retraente deve corrispondergli” ( Cass. n. 4497/2010, Cass. n. 3049/1997, Cass. n. 4695/1986, cit.;
(ove condivisibilmente si aggiunge che tale automatismo non si estende a “spese notarili e di registrazione”, “trattandosi di esborso … rispetto al quale le attrici non hanno dato causa”)] e senza rivalutazione [vertendosi di “debito di valuta” (v. Cass. n. 4695/1986, cit.;
Cass. n. 1212/1986)]. "... La presente sentenza, giova poi osservare per completezza e avendo ad oggetto diritti immobiliari, è altresì titolo per la trascrizione a cura del competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa, oggi Direttore dell'Ufficio del Territorio
, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità e previa presentazione nelle CP_6
forme dell'art. 2658 c.c. [condividendosi il principio per cui la pronuncia ex art. 732 c.c.
“risulta utilmente trascrivibile ex art. 2651 c.c. ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4957 del
17/08/1988 ) ovvero comunque ex art. 2653, n. 3, c.c.”, “al pari della stessa dichiarazione di riscatto con cui si documenti l'avvenuto pagamento delle somme cui esso resta subordinato”
, con formalità da compiersi a cura della parte interessata e senza ordine del Giudice (che sarebbe privo di “autonomo contenuto decisionale, Cass. civ., 11 agosto 2005, n. 16853).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore delle parti attrici, in solido tra di loro, per come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa dott. Gianfranco Todaro definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 3318/R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto: accerta e dichiara il diritto ex art. 8 ultimo comma della L. 590/1965 delle attrici e di riscattare parte delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2
quote ereditarie cedute da ad in data 18.04.2019 Controparte_4 CP_2
con atto di compravendita a rogito notaio di , Rep. n° 87603, Racc. Controparte_3 CP_3
n° 29598, registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n. 4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il
19.4.2019 Reg. Gen. 7235, Reg. Part. 5755; 2) dispone la surrogazione legale delle attrici e Controparte_1 Parte_1 [...]
in luogo della parte acquirente nel menzionato atto di Parte_2 CP_2
compravendita del 18.04.2019, con conseguente diritto delle attrici - previa corresponsione al convenuto dell'importo di € 8.000, oltre interessi legali dal 18.04.2019 e CP_2
sino al soddisfo - al trasferimento in loro favore di parte delle quote ereditarie cedute nel predetto atto notarile e nello specifico sui seguenti beni: quota indivisa pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle numeri 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, particella n° 17.
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa oggi Direttore dell'Ufficio
Territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità.
4) Rigetta per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti.
5) Condanna il convenuto a pagare le spese di giudizio in favore delle attrici, CP_2
liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre € 280,00 per spese, 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa il 29.12.2024 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3318/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena seconda n.27 bis, c.f.: , , nata il CodiceFiscale_1 Parte_1
7.9.1951 a ZZ AC (SR), ivi residente in [...], c.f.: C.F._2
e , nata a [...] il [...],
[...] Parte_2
residente in [...], c.f.: , tutte CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'Avv. Ettore Alicata -attrici-
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._4
ed ivi residente nella via Ronco Calderaio n. 5, rapp. e dif. dall'avv. Angelo Iemmolo
-convenuto-
Con citazione notificata il 6 luglio 2021, le sorelle e Controparte_1 Parte_1 esponevano che in data 18.4.2019 era stato stipulato l'atto di Parte_2
compravendita a rogito notaio , Rep. n° 87603, Racc. n° 29598, Controparte_3
registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n. 4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il 19.4.2019 Reg.
Gen. 7235, Reg. Part. 5755, con il quale aveva trasferito al sig. Controparte_4
, una quota indivisa pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, CP_2 contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle numeri 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, particella n°
171. Tali beni erano pervenuti alla signora per successione Controparte_4
legittima dal padre , apertasi a ZZ AC il 13.10.2014 (den. 41831, Persona_1
vol. 9990) e quindi facenti parte della comunione ereditaria costituitasi con le altre coeredi e concessi in affitto dal de Controparte_1 Parte_1 Parte_2
cuius con contratto del 2.9.2013, per la durata di vent'anni, al sig. . Il Controparte_5 suddetto atto del 18.04.2019, a dire delle attrici risultava lesivo dei loro diritti perché non erano state poste in condizione di esercitare il loro diritto di prelazione. Infatti, ove si ritenga che il trasferimento delle menzionate quote integri la cessione totale o parziale dell'intera quota ereditaria spettante alla signora , si concretizza la violazione Controparte_4
dell'art. 732 c.c. con conseguente diritto delle coeredi al retratto delle quote cedute accrescendo proporzionalmente le loro quote di proprietà dei beni sopra menzionati;
ove, invece, lo stesso trasferimento configuri un'alienazione pro quota di più beni ereditari specificamente determinati, e si accertati che i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo (sig. ) all'erede nella comunione ereditaria (per la quota della coerede CP_2
signora ) e che l'oggetto del contratto sia stato considerato come Controparte_4
cosa a sé stante, la cessione ha effetti puramente obbligatori, rimanendo subordinata alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede alienante (ex multiis Cassazione civile sez. II, sentenza n° 21050 dell'11/09/2017). In ogni caso, le coeredi, avendone i requisiti di legge in quanto coltivatrici dirette al momento del trasferimento, avevano correttamente e validamente esercitato il loro diritto di riscatto agrario previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della L. n° 590 del 1965 sulla quota dei beni trasferita dalla sorella. Il riscatto a dire delle attrici si era perfezionato con raccomandata AR ricevuta dal sig. il 28.9.2019, nelle forme di legge e facendo prontezza di CP_2
corrispondere il prezzo pattuito di € 8.000,00, con subentro nella posizione del sig. CP_2
e conseguente accrescimento proporzionale delle loro quote di proprietà dei suddetti beni.
Da tale data il sig. nonostante vari tentativi informali di definire bonariamente la CP_2
controversia, non aveva formalizzato la sua volontà di attuare le formalità inerenti al riscatto esercitato e, conseguentemente, le odierne attrici avevano avviato l'obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi negativamente il 15.9.2020 per l'ingiustificata mancata presentazione dello stesso Ogni possibilità di accordo, anche successiva, è CP_2
risultata vana a causa della pretesa del sig. di avere restituito oltre al prezzo di CP_2
acquisto anche l'intero ammontare delle spese dell'atto e gli oneri fiscali ad esso inerenti (le odierne attrici avevano addirittura proposto di accollarsene una parte). Le attrici concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare che le
IGnore nata a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena seconda n.27 bis, C.F.: , , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_1
AC (SR) il 7.9.1951 e ivi residente in [...], C.F.: , e CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
via Padre Anselmo n.69, C.F.: , possiedono tutti i requisiti oggettivi CodiceFiscale_3
e soggettivi previsti dall'art.732 c.c. per l'esercizio del riscatto della quota indivisa, pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, p.lla 171; 2) in via subordinata/alternativa, ove per assurdo non dovesse essere accolta la superiore domanda, dichiarare la sussistenza in capo alle suddette IGnore e di tutti i Controparte_1 Parte_1 Parte_2
requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 8 della L. n.590/1965 per l'esercizio del riscatto agrario della quota dei beni sopra descritti;
3) dichiarare non esservi alcuna condizione ostativa per l'esercizio del riscatto;
4) dichiarare che tale riscatto era stato validamente esercitato con la comunicazione contenuta nella raccomandata A.R. n°
153534771844 ricevuta dal IG. il 28.9.2019; 5) dichiarare inefficace nei CP_2 confronti delle IGnore e , l'atto Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di compravendita a rogito notaio di , Rep. n.87603, Racc. n.29598, Controparte_3 CP_3 registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n.4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il 19.4.2019 Reg.
Gen. 7235, Reg. Part. 5755, in virtù del quale si è inteso trasferire, da parte della NO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Acre n.56, C.F.: , al IG. in regime di separazione dei CodiceFiscale_5 CP_2
beni, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.5, C.F.:
, una quota indivisa pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ CodiceFiscale_6
AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, p.lla n.171, per un prezzo di € 8.000,00; 6) dichiarare trasferita in proprietà alle IGnore CP_1
e la quota indivisa sopra descritta con
[...] Parte_1 Parte_2 conseguente accrescimento proporzionale delle loro quote indivise dei suddetti beni con sostituzione ex tunc nella posizione del IG. ; 7) dichiarare le IGnore CP_2 CP_1
e obbligate a versare al convenuto il
[...] Parte_1 Parte_2
prezzo di € 8.000,00 entro il termine di legge decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente giudizio;
8) ordinare la trascrizione della suddetta sentenza con esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità; 9) condannare il IG. al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. CP_2
Si costituiva in giudizio parte convenuta a ministero del proprio difensore, contestando le domande attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare, fissare, ai sensi dell'art. 269 2° comma c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo IG.ra , nata a [...] il Controparte_4
14.09.1955 ed ivi residente in [...] ( ) per le ragioni CodiceFiscale_7
illustrate in narrativa;
- Nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Nel merito, in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, tenuto conto del contenuto della domanda stessa (v. punto 7 del “ ”) dichiarare la Pt_3
terza chiamata in causa, IG.ra , come sopra generalizzata, tenuta a Controparte_4
tenere indenne il IG. di tutti i danni che potrebbero a quest'ultimo derivare CP_2 dall'accoglimento delle domande attrici e, per l'effetto, condannare la predetta
[...]
al pagamento in favore del IG. delle spese notarili e degli CP_4 CP_2 oneri per registrazione e trascrizione dell' atto di compravendita pari ad €.
(1.595,20+140,00=) 1.735,20, oltre al risarcimento di tutti i danni ulteriori, da liquidarsi anche in via equitativa, che il convenuto potrà subire sino alla sentenza (il tutto fino a concorrenza di €. 5.000,00) e al rimborso in favore del convenuto delle spese processuali che quest'ultimo in tale ipotesi potrebbe eventualmente dover corrispondere alle attrici;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge.
Il Giudice con ordinanza resa in data 27.01.2022, rigettava l'istanza di chiamata terzo formulata da parte convenuta, in quanto la domanda formulata in seno alla memoria di costituzione nei confronti del terzo venditore, in forza del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovesse essere oggetto di autonomo giudizio in quanto estranea all'oggetto dell'odierno giudizio.
Venivano ammessi ed espletati quali mezzi istruttori l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale. All'udienza del 31.01.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha esercitato azione ex art. 732 c.c. volta a riscattare la quota ereditaria ceduta in data 18.4.2019 con atto di compravendita a rogito notaio di , Controparte_3 CP_3
Rep. n° 87603, Racc. n° 29598, registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n. 4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il 19.4.2019, Reg. Gen. 7235, Reg. Part. 5755, in virtù del quale veniva trasferita da parte della signora al sig. , una quota indivisa pari Controparte_4 CP_2
a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle numeri 45, 164 e 231
(unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, particella n° 171.
Le attrici hanno, nello specifico, inteso esercitare in questa sede lo ius retractionis, diritto
“esercitabile dal partecipante” alla comunione ereditaria, ai sensi del 1° comma, 3° periodo, del menzionato art. 732 c.c., “nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione” “per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto” ovvero, come nel caso di specie, “per mancato compimento della notifica della proposta di alienazione” [v., ex multis, Cass. civ., 24.03.2016, n. 5865 e Corte
App. Roma, 24.02.2012 , n. 1011, nonché già Cass. Civ., 06.12.2001, n.15482, ivi ribadendosi la tradizionale distinzione fra i due diritti entrambi attribuiti dall'art. 732 c.c. - ovvero lo ius praelationis (diritto del partecipante alla comunione, una volta ricevuta la denuntiatio della proposta del terzo estraneo, ad avvalersi della preferenza a sé accordata, con conseguente preclusione a “concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto” ( 2 mesi dall'ultima delle notificazioni) e lo ius retractionis (qui esercitato, discendente dalla natura “reale” della prelazione e dal conseguente diritto del coerede, cui sia stato inibito, in violazione del menzionato ius praelationis, di poter far valere la sua posizione di preferenza, di riscattare la quota già ceduta al terzo estraneo - avendo la dottrina condivisibilmente chiarito che, oltre alla mancanza di notificazione, è la vendita di quota ad un estraneo a consumare l'inadempimento del dovere di preferenza del coerede ed a rendere concreto e attuale lo ius retractionis. Tale diritto di riscatto, giova poi precisare: è collegato ma distinto dal già menzionato ius praelationis, avendo sia un
“contenuto diverso”, sia “soggetti passivi differenti” - dovendo essere esercitato nei confronti del solo terzo estraneo cessionario, qui ritualmente evocato, non essendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede alienante (Cass. n.
15482/01)”, non essendo quest'ultimo “litisconsorte necessario” “nei giudizi di riscatto” (v. ancora Cass. n. 15482/2001.) L'esercizio di tale azione esige, quali suoi pre-requisiti necessari per dispiegare i propri effetti una manifestazione di volontà in tal senso del coerede retrattante e dunque un atto traslativo a titolo oneroso. E' necessaria, poi,
l'estraneità del terzo acquirente rispetto alla comunione, che deve poi essere di carattere ereditario (trattandosi di norma eccezionale e insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva - v. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6293 e Cass. civ., 5 luglio 1956, n. 2457). Tali requisiti nel caso che ci occupa sono stati tutti rispettati atteso che è stato effettuato dalla coerede un atto di vendita di parte della propria quota di comunione ereditaria, atto in favore di un estraneo alla comunione ereditaria. Va però chiarito che le attrici, trattandosi di vendita di parte della quota ereditaria, permanendo la comunione ereditaria tra tutte le coeredi su altri beni, hanno diritto ad esercitare il retratto agrario avendo fornito prova sia documentale che attraverso la esperita istruttoria nel corso del giudizio del possesso dei requisiti previsti dall' art. 8, ult. co. della l. 590/1965, ovvero: 1) i beni la cui quota indivisa sono stati venduti sono terreni agricoli con annesso fabbricato rurale;
2) le odierne attrici sono coltivatrici dirette da oltre un biennio;
3) il riscatto è stato esercitato in data 28.9.2019, entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita avvenuta il 19.4.2019. In ogni caso le attrici hanno documentato di non avere venduto nel biennio precedente alla stipula della citata compravendita altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille e che il fondo per il quale intendono esercitare il riscatto in aggiunta agli altri posseduti in proprietà od enfiteusi non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della loro famiglia. Vero è sul punto che parte convenuta ha contestato il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alle attrici ma è principio consolidato che è onere del retrattato, il quale deve ritenersi a conoscenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda nei suoi confronti rivolta, individuare quali di essi nel caso specifico debbano ritenersi insussistenti, atteso che, diversamente, essi dovranno intendersi provati senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio. In tal senso, proprio con riguardo alla materia in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, affermando, già nel vigore del testo dell'art. 115 c.p.c. anteriore alla novella della l. 69/2009, che "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato
(nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio" (Cass. 18 maggio 2011, n.
10860). Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che "...anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti..." (Cass. 3727/12, in termini anche Cass. 7253/13).
All'accoglimento della domanda subordinata di retratto agrario ai sensi dell'art. 8, ult. co. della l. 590/1965 consegue poi la surrogazione legale delle attrici, nella stessa posizione del convenuto (parte acquirente), nell'atto di compravendita del 18.04.2019, con conseguente trasferimento in favore delle attrici della quota ereditaria (1/4) ceduta sui beni indicati nel predetto rogito - giovando in ogni caso precisare che eventuali omissioni, frazionamenti e/o re-identificazioni delle p.lle ivi indicate non si riverberano in un vizio della presente pronuncia (v. Cass. civ., 11 agosto 2005, n. 16853), né precludono di procedersi alla sua trascrizione (condividendosi il principio per cui il dato catastale non ha rilievo identificativo, ma è “mero elemento puramente descrittivo del bene” e “può subire nel tempo quelle variazioni che rispecchiano le evoluzione dei traffici giuridici”, senza ciò
“ostacolare” il “regime pubblicitario di opponibilità a terzi” e in particolare la trascrizione dei provvedimenti pur nel caso di “mutamento” del “dato catastale”, poiché “inteso in termini puramente numerici”), oltre interessi legali dalla data dell'atto di vendita
(18.04.2019) e sino al soddisfo [atteso che “l'accoglimento della domanda di retratto successorio, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sul prezzo che il retraente deve corrispondergli” ( Cass. n. 4497/2010, Cass. n. 3049/1997, Cass. n. 4695/1986, cit.;
(ove condivisibilmente si aggiunge che tale automatismo non si estende a “spese notarili e di registrazione”, “trattandosi di esborso … rispetto al quale le attrici non hanno dato causa”)] e senza rivalutazione [vertendosi di “debito di valuta” (v. Cass. n. 4695/1986, cit.;
Cass. n. 1212/1986)]. "... La presente sentenza, giova poi osservare per completezza e avendo ad oggetto diritti immobiliari, è altresì titolo per la trascrizione a cura del competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa, oggi Direttore dell'Ufficio del Territorio
, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità e previa presentazione nelle CP_6
forme dell'art. 2658 c.c. [condividendosi il principio per cui la pronuncia ex art. 732 c.c.
“risulta utilmente trascrivibile ex art. 2651 c.c. ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4957 del
17/08/1988 ) ovvero comunque ex art. 2653, n. 3, c.c.”, “al pari della stessa dichiarazione di riscatto con cui si documenti l'avvenuto pagamento delle somme cui esso resta subordinato”
, con formalità da compiersi a cura della parte interessata e senza ordine del Giudice (che sarebbe privo di “autonomo contenuto decisionale, Cass. civ., 11 agosto 2005, n. 16853).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore delle parti attrici, in solido tra di loro, per come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa dott. Gianfranco Todaro definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 3318/R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto: accerta e dichiara il diritto ex art. 8 ultimo comma della L. 590/1965 delle attrici e di riscattare parte delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2
quote ereditarie cedute da ad in data 18.04.2019 Controparte_4 CP_2
con atto di compravendita a rogito notaio di , Rep. n° 87603, Racc. Controparte_3 CP_3
n° 29598, registrato a Noto (SR) il 19.4.2019 al n. 4476, serie 1T e trascritto a Siracusa il
19.4.2019 Reg. Gen. 7235, Reg. Part. 5755; 2) dispone la surrogazione legale delle attrici e Controparte_1 Parte_1 [...]
in luogo della parte acquirente nel menzionato atto di Parte_2 CP_2
compravendita del 18.04.2019, con conseguente diritto delle attrici - previa corresponsione al convenuto dell'importo di € 8.000, oltre interessi legali dal 18.04.2019 e CP_2
sino al soddisfo - al trasferimento in loro favore di parte delle quote ereditarie cedute nel predetto atto notarile e nello specifico sui seguenti beni: quota indivisa pari a ¼ del fondo rustico sito in ZZ AC, contrada Santo Lio, esteso Ha.
4.01.30 circa, con annesso fabbricato in disuso, inserito in catasto al foglio 48, p.lle numeri 45, 164 e 231 (unità collabente), compresa nella vendita la quota indivisa pari a 1/8 della striscia di terreno inserita in catasto al foglio 48, particella n° 17.
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa oggi Direttore dell'Ufficio
Territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità.
4) Rigetta per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti.
5) Condanna il convenuto a pagare le spese di giudizio in favore delle attrici, CP_2
liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre € 280,00 per spese, 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa il 29.12.2024 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro