Articolo 1 della Legge 29 maggio 1966, n. 343
Articolo 2
Versione
22 giugno 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.
Entrata in vigore il 22 giugno 1966