CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AO Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. CI LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 361/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 05/11/2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
Opposizione patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, elettivamente domiciliato in GALLERIA all'esecuzione (art. 615, SAN BABILA 4/A 20122 MILANO presso il difensore avv. FORTE SIMONE
2' comma c.p.c.) APPELLANTE mobiliare c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MEROLA FAUSTO LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA
D'ANTONA 6 NAPOLI presso il difensore avv. MEROLA FAUSTO LUIGI
pagina 1 di 7 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione quarta –
pubblicata in data 4.10.2023 con il n. 2481/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 2481/2023 DEL
TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 04/10/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N.
9856/2022, così provvedere: - accertare e dichiarare: la nullità del verbale di pignoramento mobiliare per veicoli Registro Cronologico n. 1900 - Prog. 5196,
poiché fondato su titoli sospesi ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012; -
accertare e dichiarare: la nullità del verbale di pignoramento mobiliare stante la mancata notifica dei titoli sottesi agli stessi, nonché, la mancata notifica dell'intimazione di pagamento 022 2022 9000828735000; - accertare e dichiarare: la nullità del verbale di pignoramento mobiliare alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e disporre l'immediata liberazione del veicolo;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
pagina 2 di 7 Dell'appellata:
Accertare e dichiarare che l'impugnazione è infondata in fatto e diritto per cui va rigettata;
- ritenere che la pretesa erariale è perfettamente valida;
- condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta congrua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_2
2481/23 del Tribunale di Brescia che, esaminata l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (art. 615 comma II c.p.c.) che aveva proposto avverso verbale di pignoramento fondato su titolo costituito da cartella esattoriale,
aveva dichiarato la carenza di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria in favore di quella tributaria, condannandola al rimborso delle spese processuali sostenute da . Controparte_1
Nella motivazione il Tribunale rilevava che la società opponente aveva chiesto di dichiarare la nullità del verbale di pignoramento mobiliare verbale di pignoramento mobiliare per veicoli Registro Cronologico n. 1900 – Prog.
5196; che aveva sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 022 20229000828735000; che il pignoramento era stato eseguito in forza di titoli sospesi ai sensi della legge
228/2012.
Considerato il criterio del riparto di giurisdizione sancito dalla Suprema Corte
pagina 3 di 7 nell'ordinanza resa a Sezioni Unite n. 7822 del 14.4.2020, secondo il quale sussiste la giurisdizione del giudice tributario ogni qualvolta si contesti la pretesa tributaria, avendo l'opponente affermato che il diritto di credito dell' a causa della sospensione ex legge 228/12, spettava al giudice CP_1
tributario conoscere la controversia.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza con l'accoglimento dell'opposizione avanzata.
si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_2
All'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione ex art.352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui è stata declinata la giurisdizione dell'A.G.O.
Sostiene che avendo sollevato la mancata notifica degli atti presupposti, ha contestato l'esistenza stessa dei titoli esecutivi, pertanto l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione forzata per difetto originario;
che l'unico rimedio per far accertare l'illegittimità della procedura esecutiva è quello di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che sul punto le Sezioni
Unite della Cassazione (con ordinanza n. 15354/15) hanno stabilito la competenza del giudice ordinario.
pagina 4 di 7 Aggiunge che nel provvedimento di rigetto della richiesta sospensione il
Tribunale emesso con ordinanza del 6.7.2022 non è stata sollevata la questione di giurisdizione.
Il motivo è infondato.
L'appellante aveva contestato in sede di ricorso in opposizione ex art. 615 cpc:
I) la mancata sospensione della procedura esecutiva da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione alla propria istanza ex art. 1
comma 537 e ss della L. 228/12; II) l'illegittimità del verbale di pignoramento per omissione/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento quale atto presupposto;
III) la nullità del pignoramento perché nella cartella non erano stati indicati la natura del credito e degli interessi ivi contenuti, in violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, nonché degli artt.
7 e 12 della L. 212/2000 in tema di provvedimenti amministrativi.
Questioni tutte attinenti a momento genetico anteriore alla notifica della cartella, soggette quindi alla giurisdizione tributaria ( V. cass. S.U. n.
1304/22).
Ogni altro motivo di impugnazione è assorbito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellate al rimborso delle spese di questo grado in favore dell'appellata, che la Corte liquida in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori minimi attesa la natura della controversia, nonché le pagina 5 di 7 questioni affrontate).
Considerato che le questioni inerenti il riparto di giurisdizione in esame non sono di univoca risoluzione, non si individua in capo all'appellante la mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c. per comminare la sanzione invocata da parte appellata.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2841/24 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 4.997 ( di cui € 1.489 per la “fase di studio”, € 956 per la “fase introduttiva” ed € 2.552 per la “fase decisionale”) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR
115/02.
pagina 6 di 7 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
La Cons. est. Il Presidente
CI LL IU AO
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AO Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. CI LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 361/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 05/11/2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
Opposizione patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, elettivamente domiciliato in GALLERIA all'esecuzione (art. 615, SAN BABILA 4/A 20122 MILANO presso il difensore avv. FORTE SIMONE
2' comma c.p.c.) APPELLANTE mobiliare c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MEROLA FAUSTO LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA
D'ANTONA 6 NAPOLI presso il difensore avv. MEROLA FAUSTO LUIGI
pagina 1 di 7 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione quarta –
pubblicata in data 4.10.2023 con il n. 2481/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 2481/2023 DEL
TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 04/10/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N.
9856/2022, così provvedere: - accertare e dichiarare: la nullità del verbale di pignoramento mobiliare per veicoli Registro Cronologico n. 1900 - Prog. 5196,
poiché fondato su titoli sospesi ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012; -
accertare e dichiarare: la nullità del verbale di pignoramento mobiliare stante la mancata notifica dei titoli sottesi agli stessi, nonché, la mancata notifica dell'intimazione di pagamento 022 2022 9000828735000; - accertare e dichiarare: la nullità del verbale di pignoramento mobiliare alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e disporre l'immediata liberazione del veicolo;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
pagina 2 di 7 Dell'appellata:
Accertare e dichiarare che l'impugnazione è infondata in fatto e diritto per cui va rigettata;
- ritenere che la pretesa erariale è perfettamente valida;
- condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta congrua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_2
2481/23 del Tribunale di Brescia che, esaminata l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (art. 615 comma II c.p.c.) che aveva proposto avverso verbale di pignoramento fondato su titolo costituito da cartella esattoriale,
aveva dichiarato la carenza di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria in favore di quella tributaria, condannandola al rimborso delle spese processuali sostenute da . Controparte_1
Nella motivazione il Tribunale rilevava che la società opponente aveva chiesto di dichiarare la nullità del verbale di pignoramento mobiliare verbale di pignoramento mobiliare per veicoli Registro Cronologico n. 1900 – Prog.
5196; che aveva sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 022 20229000828735000; che il pignoramento era stato eseguito in forza di titoli sospesi ai sensi della legge
228/2012.
Considerato il criterio del riparto di giurisdizione sancito dalla Suprema Corte
pagina 3 di 7 nell'ordinanza resa a Sezioni Unite n. 7822 del 14.4.2020, secondo il quale sussiste la giurisdizione del giudice tributario ogni qualvolta si contesti la pretesa tributaria, avendo l'opponente affermato che il diritto di credito dell' a causa della sospensione ex legge 228/12, spettava al giudice CP_1
tributario conoscere la controversia.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza con l'accoglimento dell'opposizione avanzata.
si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_2
All'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione ex art.352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui è stata declinata la giurisdizione dell'A.G.O.
Sostiene che avendo sollevato la mancata notifica degli atti presupposti, ha contestato l'esistenza stessa dei titoli esecutivi, pertanto l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione forzata per difetto originario;
che l'unico rimedio per far accertare l'illegittimità della procedura esecutiva è quello di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che sul punto le Sezioni
Unite della Cassazione (con ordinanza n. 15354/15) hanno stabilito la competenza del giudice ordinario.
pagina 4 di 7 Aggiunge che nel provvedimento di rigetto della richiesta sospensione il
Tribunale emesso con ordinanza del 6.7.2022 non è stata sollevata la questione di giurisdizione.
Il motivo è infondato.
L'appellante aveva contestato in sede di ricorso in opposizione ex art. 615 cpc:
I) la mancata sospensione della procedura esecutiva da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione alla propria istanza ex art. 1
comma 537 e ss della L. 228/12; II) l'illegittimità del verbale di pignoramento per omissione/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento quale atto presupposto;
III) la nullità del pignoramento perché nella cartella non erano stati indicati la natura del credito e degli interessi ivi contenuti, in violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, nonché degli artt.
7 e 12 della L. 212/2000 in tema di provvedimenti amministrativi.
Questioni tutte attinenti a momento genetico anteriore alla notifica della cartella, soggette quindi alla giurisdizione tributaria ( V. cass. S.U. n.
1304/22).
Ogni altro motivo di impugnazione è assorbito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellate al rimborso delle spese di questo grado in favore dell'appellata, che la Corte liquida in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori minimi attesa la natura della controversia, nonché le pagina 5 di 7 questioni affrontate).
Considerato che le questioni inerenti il riparto di giurisdizione in esame non sono di univoca risoluzione, non si individua in capo all'appellante la mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c. per comminare la sanzione invocata da parte appellata.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2841/24 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 4.997 ( di cui € 1.489 per la “fase di studio”, € 956 per la “fase introduttiva” ed € 2.552 per la “fase decisionale”) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR
115/02.
pagina 6 di 7 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
La Cons. est. Il Presidente
CI LL IU AO
pagina 7 di 7