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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GALIZIA FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. GALIZIA FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2025 e Parte_1
, premesso: Parte_2
1 di aver contratto matrimonio a Vietri sul Mare (SA) l'08/07/1984; che dal matrimonio erano nati due figli: il 12.4.1985 ed il 22.7.1987, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta dapprima separazione in forza di decreto di omologa del
28.02.2003 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di divorzio n. 9825/2012 del Tribunale Ordinario di Napoli;
tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) assegnare la casa coniugale sita in Napoli alla Via Umbria n. 4 alla Sig.ra Parte_2
che l'abiterà unitamente ai figli e
[...] Per_2 Per_1
2) Non sia più dovuto l'assegno di divorzio di € 200,00 a carico del Sig. in favore Pt_1
della Sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato Pt_2
concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
3) Non sia più dovuto l'assegno di mantenimento di € 200,00 a carico del Sig. in Pt_1
favore della figlia in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato Per_2
concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
4) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del divorzio n.9527/2012 del 24.02.2012;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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